LAVORO: Conversione In Legge del Decreto Lavoro

Con     L. 99/2013, il Parlamento ha convertito in legge, con modificazioni, il c.d. Decreto Lavoro in vigore il 28/06/2013. Si ricapitolano le novità, evidenziando, ove necessario, le differenze con il testo del Decreto. Sull’argomento è intervenuta anche la circolare Min.Lav. 35/13. Di seguito le principali misure.

 

Incentivi per l’Assunzione o Stabilizzazione di Lavoratori Giovani

Per le assunzioni di giovani tra i 18 ed i 29 anni le imprese possono beneficiare di sgravi contributivi pari ad un terzo della retribuzione mensile lorda (fino ad un massimo di 650,00 euro) per un periodo di 18 mesi. Per le stabilizzazioni, il periodo è pari a 12 mesi. I neo assunti devono  possedere almeno una delle seguenti condizioni:

–          Essere disoccupati da almeno 6 mesi;

–          Non essere in possesso di diploma di scuola media superiore o professionale;

Non è più prevista l’applicazione dell’incentivo ai giovani che vivono soli con una o più persone a carico. Per le regioni del Centro-Nord, le risorse sono limitate rispetto a quelle per le regioni del Sud.

Si attendono le modalità attuative per l’erogazione del contributo, che per essere operativo dovrà attendere di fatto il 2014. Da una prima valutazione fatta dallo scrivente studio emerge che, almeno per le aziende con meno di 10 dipendenti, per i soggetti fino a 29 anni, risulta più conveniente l’assunzione dei lavoratori giovani con apprendistato, pur in presenza degli obblighi formali sotto evidenziati.

 

Semplificazione dell’Apprendistato Professionalizzante

Entro il 30 settembre del 2013 la Conferenza Stato-Regioni deve adottare delle linee guida per l’apprendistato professionalizzante omogenee per tutto il territorio nazionale. Le linee guida potranno prevedere che:

–          Il piano formativo individuale sia obbligatorio soltanto per l’acquisizione delle competenze tecnico professionali e specialistiche;

–          La registrazione della formazione e della qualifica professionale ai fini contrattuali effettuata su un documento avente i contenuti minimi del modello di libretto formativo (il modello ministeriale del 2005);

–          La formazione avvenga nel rispetto della disciplina ove l’impresa ha la sede legale, quando l’impresa sia multilocalizzata.

In caso di mancata approvazione delle linee guida entro il 30/09/2013, le misure di cui sopra diventano pienamente operative.

L’obbiettivo è quindi semplificare il più possibile l’apprendistato, che è lo strumento più conveniente per l’assunzione di giovani fino a 29 anni compiuti anche se è sottoposto a vincoli burocratici complessi.

In relazione all’apprendistato, si ricorda, comunque, che:

>     Per le aziende fino a 10 dipendenti i contributi sono pari al solo 1,61%;

>     Per le aziende sopra i 10 dipendenti i contributi sono pari al 11,61%;

>     La durata massima dell’apprendistato è di 36 mesi, salvo per le imprese artigiane dove può arrivare fino a 5 anni;

>     La retribuzione iniziale dell’apprendista è ridotta, rispetto a quella del livello di arrivo, di due livelli o di una quota percentuale, ma aumenta nel corso del rapporto;

>     La formazione esterna, in Friuli Venezia Giulia, è limitata ad un periodo da 40 a 120 ore massime complessive a seconda del diploma, mentre quella interna deve essere prevista nel Piano Formativo Individuale conservato in azienda e autocertificato.

 

Riduzione dell’Intervallo tra Due Contratti a Termine

La legge di conversione del Decreto Lavoro conferma che la pausa obbligatoria (sotto pena di riqualificazione del rapporto come a tempo indeterminato fin dalla prima assunzione) tra due contratti a termine ha la durata pre Riforma Fornero. È, pertanto, di 10 giorni (non più 60) se il primo contratto durava meno di 6 mesi, di 20 giorni (non più 90) se lo stesso aveva durata superiore.

 

Contratti a Termine Senza Causale

La Riforma Fornero aveva introdotto la possibilità di stipulare contratti a termine non giustificati da ragioni “tecniche, organizzative, produttive e sostitutive” in caso di primo rapporto e per un massimo di 12 mesi non prorogabili. Con il Decreto Lavoro e la rispettiva legge di conversione:

–          Il contratto a termine senza causale di durata inferiore ai 12 mesi può essere prorogato una volta sola e nel rispetto del limite massimo complessivo di 12 mesi;

–          Il contratto senza causale potrà essere stipulato anche fuori dai casi di “primo rapporto” quando previsto dal contratto collettivo anche di livello aziendale;

–          I contratti a termine senza causale sono computati nel limite massimo di contratti collettivi stipulabili dal datore di lavoro secondo il CCNL (Esempio: il CCNL Commercio Confcommercio prevede un limite all’utilizzo del contratto a tempo determinato pari al 20% annuo dell’organico in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività e per sostituzione di lavoratori assenti. Con il Decreto Lavoro nel computo del 20% rientrano anche i contratti a tempo determinato senza causale).

 

Distacco di Lavoratori

Per distaccare un lavoratore, come noto, il Decreto Biagi richiede la presenza dell’interesse al distacco del datore di lavoro che invia il proprio lavoratore a svolgere la propria prestazione presso un terzo, sotto pena di sanzioni amministrative e penali per somministrazione illecita di manodopera e di costituzione di rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore. Con la legge di conversione del Decreto Lavoro l’interesse al distacco del datore di lavoro è automaticamente considerato sussistente se il distacco di personale avviene tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa.

Il contratto di rete è quello attraverso il quale più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere individualmente e collettivamente la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e , a tal fine, si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.

In seno al contratto di rete, inoltre, in alternativa al distacco è introdotta l’ipotesi di “codatorialità”, ovvero la possibilità che entrambi gli imprenditori siano contemporaneamente datori di lavoro dello stesso lavoratore. Tale previsione è completamente nuova nel diritto italiano, si attendono perciò le indicazioni del ministero.

 

Lavoro Intermittente

Con il Decreto Lavoro, Il lavoro intermittente non può superare il tetto di 400 giorni di prestazioni lavorative in tre anni. Superato tale limite, il contratto sarà considerato a tempo pieno ed indeterminato. La legge di conversione, tuttavia, ha escluso i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo dall’applicazione di tale tetto massimo (si tratta, quindi, ad esempio, dei lavoratori a chiamata impiegati nei bar, ristoranti, etc.). Ad ogni modo il computo delle giornate decorre dal 28 giugno 2013.

È prevista, inoltre una proroga fino al 1° gennaio 2014 per i contratti di lavoro intermittente stipulati prima della Riforma Fornero e non corrispondenti ai presupposti introdotti dalla stessa (solo con lavoratori fino ai 24 anni non compiuti di età o con più di 55 anni, o al di fuori di tali limiti solo per determinate attività individuate dalla contrattazione collettiva).

Da ultimo la legge di conversione ha eliminato la non applicabilità della sanzione da 400 a 2.400 euro per omissione della comunicazione della “chiamata” nel caso in cui il datore di lavoro risulti in regola con gli adempimenti contributivi relativi alla stessa.

 

Riduzione dei Casi di Conciliazione Obbligatoria per i Licenziamenti per Giustificato Motivo Oggettivo

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dall’entrata in vigore della Riforma Fornero, le imprese nell’ambito di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori (con più di 15 dipendenti nell’unità produttiva o nel territorio del comune o più di 60 sul territorio nazionale) devono adottare una procedura di conciliazione obbligatoria presso la DTL. Con il D.L. Lavoro tale procedura non è più necessaria per i licenziamenti per superamento del periodo di comporto (periodo massimo di conservazione del posto per malattia), per cambio di appalto (se seguirà assunzione presso altro datore di lavoro) e per chiusura del cantiere nel settore delle costruzioni edili.

 

50% dell’ASpI Erogata al Datore di Lavoro che Assume Disoccupati

Ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno ed indeterminato, lavoratori che percepiscono l’ASpI (Assicurazione Sociale per l’Impiego, l’indennità di disoccupazione introdotta dalla riforma Fornero a partire da gennaio 2013) spetta un contributo mensile pari al 50% dell’indennità mensile residua che il lavoratore avrebbe continuato a percepire se non fosse stato assunto. Tale bonus non può essere percepito dalle imprese o altre imprese del gruppo che avevano licenziato lo stesso lavoratore nei 6 mesi precedenti.

Per l’applicazione di questo, come di altri benefici, è quindi assolutamente necessario che l’azienda richieda al lavoratore all’atto dell’assunzione, la documentazione relativa alla sua iscrizione alle liste di disponibilità all’impiego, e se ha fatto richiesta o sta ricevendo dell’ASPI (ex indennità di disoccupazione)

 

Estensione dell’Obbligo di Convalida alle Dimissioni di Co.co.pro. e Associati in Partecipazione

La procedura obbligatoria di convalida delle dimissioni del lavoratore dipendente introdotta dalla Riforma Fornero, è obbligatoria dal 28 giugno 2013 anche per le dimissioni del collaboratore a progetto e dell’associato in partecipazione.

 

Regolarizzazione degli Associati in Partecipazione

La legge di conversione del Decreto Lavoro ha introdotto una procedura di regolarizzazione dei rapporti di associazione in partecipazione non conformi al dettato normativo. In merito si ricorda che la Riforma Fornero aveva stabilito, sotto pena di riqualificazione di tutti i rapporti in lavoro subordinato a tempo indeterminato, un tetto massimo di 3 associati in partecipazione (esclusi coniuge e parenti stretti) ed una presunzione di subordinazione degli associati senza competenze teoriche di grado elevato o di capacità tecnico pratiche o degli associati che non partecipino effettivamente agli utili o non ricevano il rendiconto dell’affare.

La procedura di regolarizzazione richiede che sia stipulato, entro il 30/09/2013, un accordo sindacale aziendale che preveda la conversione del rapporto degli associati in lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche con contratto di apprendistato e eventualmente beneficiando degli incentivi per l’assunzione dei giovani di cui sopra o degli sgravi per l’assunzione di donne o di utracinquantenni.

A fronte della regolarizzazione e del versamento all’Inps di un contributo pari al 5% della quota di contribuzione a carico degli associati per i periodi di durata del rapporto pregresso (entro un tetto massimo di 6 mesi) il datore di lavoro è al riparo da ogni eventuale rivendicazione dell’ex-associato (previo atto di conciliazione in sede protetta) e da ogni sanzione per illeciti in materia di versamenti contributivi, assicurativi e fiscali.

Gli associati regolarizzati non potranno essere licenziati nei successivi 6 mesi se non per ragioni disciplinari.

Lo studio contatterà le aziende che hanno in essere contratti di associazione in partecipazione per verificare l’eventuale interesse alla conversione come sopra indicato.

 

Responsabilità Solidale negli Appalti

Dal 28 giugno 2013 il committente di appalto d’opera, in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore o del subappaltatore, sarà obbligato in solido con gli stessi non solo per i trattamenti retributivi, assistenziali e previdenziali dovuti ai lavoratori dipendenti ma anche per le somme dovute a tale titolo per i lavoratori autonomi (co.co.pro, lavoro autonomo occasionale e prestazioni d’opera professionale).

Per completezza di informazione si ricorda che il c.d. Decreto del Fare, ora convertito in legge, ha eliminato la responsabilità solidale del committente con l’appaltatore limitatamente all’IVA, lasciando inalterata quella tra appaltatore e subappaltatore con riferimento alle ritenute IRPEF sui redditi di lavoro dipendente.  Si ricorda inoltre che l’appaltatore non può essere costretto al pagamento delle ritenute IRPEF dovute dal subappaltatore se, prima di versare il corrispettivo del subappalto, una certificazione del corretto versamento di tali tributi sotto forma di autocertificazione o di asseverazione di un CAF, di un commercialista o di un consulente del lavoro. Può, inoltre, sospendere i pagamenti al subappaltatore che non rilascia tale dichiarazione.

 

Indennizzo di 30 € al Giorno per i Ritardi della PA

Dal 20 agosto scorso, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del c.d. Decreto del Fare, ed in via sperimentale per 18 mesi, è possibile richiedere alla PA un indennizzo forfetario (30 € al giorno fino ad un massimo di 2.000 €) per inosservanza del termine di conclusione del procedimento amministrativo iniziato ad istanza di parte per cui la PA ha l’obbligo di pronunciarsi. L’indennizzo può essere richiesto solamente da coloro che necessitano di un provvedimento per un’attività produttiva, ad esempio le imprese ma non i privati cittadini. L’Istanza può essere presentata dopo 20 giorni dalla scadenza del termine per emanare il provvedimento richiesto (in genere 30 giorni) al titolare del potere sostitutivo (ovvero il superiore gerarchico) unitamente alla richiesta di provvedere circa lo stesso. Se questo non emana (o nega) il provvedimento, liquidando l’indennizzo forfetario, entro un termine pari alla metà del tempo previsto per il soggetto inizialmente inadempiente (di solito 15 giorni), sarà possibile ricorrere al TAR.

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