In linea generale, in relazione alle agevolazioni per nuove assunzioni, si precisa quanto segue:
– Alcune agevolazioni sono ancora in corso di regolamentazione (ovvero: sono state previste dalla Legge ma il Ministero del Lavoro e l’INPS non hanno ancora emanato le regole per la loro attuazione), lo scrivente Studio provvederà ad applicarle appena possibile, recuperando gli arretrati ove possibile;
– È necessario che in tutti i casi di nuove assunzioni venga richiesto e presentato allo Studio il documento di iscrizione al collocamento (certificato di “disponibilità all’impiego” , già definito “certificato di iscrizione alle liste di disoccupazione”) in quanto la decorrenza dell’anzianità è fondamentale per comprendere il tipo di agevolazione.
Agevolazioni Principali in Vigore
– Iscritti nelle Liste di Disoccupazione (o di disponibilità all’impiego) da più di 24 mesi: agevolazione pari al 50% dei contributi per 36 mesi, solo per assunzioni a tempo indeterminato;
– Iscritti nelle Liste di Mobilità ex l. 223/1991 (licenziati da imprese con più di 15 dipendenti, per licenziamenti collettivi, percettori dell’indennità di mobilità): contributi ridotti al 10% per 12/18 mesi a seconda del tipo di assunzione e possibile pagamento, all’azienda, del 50% del trattamento di mobilità residua del lavoratore;
– Lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria da lunga durata: agevolazioni in varia misura per la loro assunzione;
– Apprendisti: agevolazioni nelle misure indicate ai punti precedenti per la loro assunzione.
Agevolazioni Sospese
– Contributi della Regione Friuli Venezia Giulia (dal 20/06/2013): per le assunzioni e le stabilizzazioni dei lavoratori svantaggiati;
– Lavoratori in Mobilità ex l. 236/1993 (“piccola mobilità”) licenziati da piccole imprese (per riduzione del personale (dal 2013): in sostituzione a tale agevolazione, ne era stata introdotta una alternativa con decreto del 19/4/2013 per cui chi nel 2013, assume a tempo indeterminato una persona “ex piccola mobilità”, può contare su un contributo di 190 euro al mese per un massimo di dodici mensilità con importo ridotto in proporzione se l’impiego è part time o ridotto a un massimo di sei mesi se il contratto è a tempo determinato. A tutt’oggi però la circolare INPS che doveva regolamentare tale agevolazione non è stata emanata, per cui l’agevolazione (che avrebbe comunque un tetto massimo disponibile, con richieste accolte in ordine cronologico di assunzione) non è applicabile.
Si ricorda, da ultimo, che in generale, la Riforma Fornero subordina l’applicazione di tutte le agevolazioni al rispetto integrale di alcune condizioni già ricordate (regolarità contributiva, sicurezza sul lavoro, applicazione CCNL etc.) ma in particolare anche al rispetto dei diritti di precedenza nelle nuove assunzioni che spettano per legge ad alcuni lavoratori cessati. Ad esempio: Il lavoratore a termine non confermato ha il diritto di precedenza in caso di successive nuove assunzioni per le medesime mansioni. Sul tema si rimanda anche ad una precedente circolare dello Studio qui consultabile.
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