L’INPS ha emanato la circolare n. 107 del 05/07/2017 “Lavoro occasionale. Articolo 54 bis DL 24 aprile 2017, n. 50. Libretto famiglia e Contratto di Prestazione Occasionale.”
Da Lunedì 10 luglio sarà attivo il portale INPS.
Di seguito una sintesi della circolare, il documento competo è su questo link.
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%20107%20del%2005-07-2017.pdf
La disposizione normativa, ex art 54. bis del DL 24 aprile 2017, n. 50, consente la possibilità, per i datori di lavoro, di acquisire prestazioni occasionali, secondo due distinte modalità di utilizzo: il Libretto Famiglia (di seguito LF) e il Contratto di Prestazione Occasionale (di seguito CPO). Vediamo nel dettaglio.
Disciplina e limiti delle prestazioni occasionali
Per prestazioni occasionali si intendono le attività lavorative rese nel rispetto delle previsioni dei contratti di lavoro introdotti dalla norma sopra menzionata, Lf e CPO, e dei limiti sotto elencati:
- Per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. a);
- Per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori a compensi di importo complessivamente non superiore a 5000 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. b);
- Per le prestazioni complessivamente rese, da ogni prestatore in favore del medesimo utlizzatore, a compensi di importo non superiore a 2500 euro – art. 54 bis, comma 1, lett. c);
detti importi sono da considerarsi al netto di contributi, premi assicurativi, costi di gestione.
Il comma 20, dell’art. 54 bis, prevede un limite di durata pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.
I compensi percepiti dal prestatore non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno. Gli stessi sono esenti da tassazione ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.
Non è possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali da parti di lavoratori con i quali l’utilizzatore abbia in corso un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
Analogo divieto opera qualora non sia passati almeno sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa fra utilizzatore e prestatore stesso.
Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause ed ai riposi settimanali secondo quanto previsto dalla relativa normativa.
Limiti di compenso
La misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:
- Titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- Giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
- Persone disoccupate, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
- Percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI o SIA, che costituisce la prestazione di sostegno all’inclusione attualmente vigente e destinata ad essere sostituita dal REI), ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Erogazione del compenso
L’erogazione del compenso al lavoratore avviene, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, a cura dell’Istituto.
l’Istituto provvede a conteggiare tutti i compensi relativi a prestazioni di lavoro occasione (LF e Cpo) rese nell’ambito del mese e ad erogarli, nel loro importo totale, attraverso accredito delle somme sul conto corrente bancario fornito dal prestatore all’atto della registrazione o attraverso bonifico bancario domiciliato che può essere riscosso presso uno degli uffici territoriali della rete di Poste Italiane S.p.A.
Registrazione preventiva sul sito INPS di prestatori ed utilizzatori
Ai fini dell’accesso alle prestazioni del LF e del CPO, prestatori e utilizzatori devono, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta dall’Istituto, registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/ Prestazioni Occasionali.
Al momento della registrazione gli utilizzatori dovranno scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto per prestazioni occasionali. Nel caso scelgano il Contratto di prestazione occasionale, sono previsti tre distinte opzioni:
– per le Pubbliche Amministrazioni;
– per le imprese agricole;
– per gli altri utilizzatori.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi. I prestatori di lavoro dovranno, inoltre, indicare l’Iban del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l’Istituto provvederà, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione, ad erogare il compenso pattuito. Si fa presente che deve trattarsi di conto corrente o libretto postale intestato o cointestato al prestatore ovvero di carta di credito dotata di Iban e intestata al prestatore.
Libretto Famiglia
Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionali tramite Libretto Famiglia (LF) soltanto le persone fisiche, non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa. Mediante il Libretto Famiglia l’utilizzatore può remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in suo favore per:
- Lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
- Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
- Insegnamento privato
Il Libretto Famiglia è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un’ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso:
- € 8,00 per il compenso a favore del prestatore;
- € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS;
- € 0,25 per il premio assicurativo INAIL;
- € 0,10 per il finanziamento degli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore.
Comunicazioni dell’utilizzatore del Libretto Famiglia.
Al termine della prestazione lavorativa, e comunque non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione stessa, l’utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS è tenuto a comunicare: i dati identificativi del prestatore; il luogo di svolgimento della prestazione; il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; l’ambito di svolgimento della prestazione; altre informazioni per la gestione del rapporto. La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, sia: titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità, studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età, persona disoccupata, percettore di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Contratto di prestazione occasionale
Il Contratto di prestazione occasionale (Cpo) è il contratto mediante il quale un utilizzatore acquisisce, con modalità semplificate, prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità. Possono fare ricorso al Contratto di prestazione occasionale (Cpo) professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni ed altri enti di natura privata, nonché amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, con specifiche regolamentazioni valide per la pubblica amministrazione e per le imprese del settore agricolo.
La misura del compenso è fissata dalle parti, purché non inferiore al livello minimo, stabilito dalla legge in € 9,00 per ogni ora di prestazione lavorativa.
Inoltre, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di quattro ore lavorative, pari a € 36,00, anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore. La misura del compenso delle ore successive è liberamente fissata dalle parti, purché nel rispetto della predetta misura minima di retribuzione oraria, stabilita dalla legge in € 9,00.
Al compenso spettante al prestatore, si applicano i seguenti oneri a carico dell’utilizzatore:
– contribuzione ivs alla Gestione separata INPS, nella misura del 33,0 %;
– premio assicurativo INAIL, nella misura del 3,5 %.
In relazione al compenso minimo orario di € 9,00, la misura dei predetti oneri è pari a € 2,97 (INPS ivs), € 0,32 (INAIL). Sui versamenti complessivi effettuati dall’utilizzatore sono dovuti gli oneri di gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell’erogazione del compenso al prestatore nella misura dell’1,0 %. Ai fini della individuazione del costo complessivo sostenuto dall’utilizzatore, gli importi relativi ai predetti oneri contributivi e di gestione si sommano alla misura del compenso.
Ulteriori limiti all’utilizzo
Oltre i limiti sopra riportati, in particolare, non è ammesso il ricorso al contratto di prestazione lavoro occasionale ai datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato. (NB secondo la circolare la verifica va fatta prendendo il dato “forza aziendale” comunicato sul modello UNIEMENS, come media sul semestre che va dall’ottavo al terzo mese precedente lo svolgimento del lavoro occasionale; inoltre si computano gli apprendisti tra i lavoratori a tempo indeterminato, e i part time pro quota orario.
Inoltre c’è un espresso divieto assoluto per le IMPRESE EDILI, e per i lavori svolti in esecuzione di APPALTI DI OPERE E SERVIZI.
Comunicazioni relative al Contratto di prestazione occasionale
Almeno sessanta minuti prima dell’inizio dello svolgimento della prestazione lavorativa, l’utilizzatore, tramite la piattaforma informatica INPS o avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall’INPS, è tenuto a fornire le seguenti informazioni:
– i dati identificativi del prestatore;
– la misura del compenso pattuita;
– il luogo di svolgimento della prestazione lavorativa;
– la data e l’ora di inizio e di termine della prestazione lavorativa;
– il settore di impiego del prestatore;
– altre informazioni per la gestione del rapporto di lavoro.
La comunicazione avviene mediante l’utilizzo di un calendario giornaliero gestito attraverso la procedura INPS, con l’indicazione giornaliera delle prestazioni.
Nel caso in cui il prestatore, all’atto dello svolgimento della prestazione lavorativa, rientri in una delle categorie previste dall’art. 54-bis, comma 8, del d.l. n. 50/2017 – titolare di pensione di vecchiaia o di invalidità; studente regolarmente iscritto a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università, con meno di venticinque anni di età; persona disoccupata, percettore di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito – l’utilizzatore, nell’ambito della predetta comunicazione, ne fornisce apposita dichiarazione.
Trattandosi di comunicazione da fornire prima dello svolgimento della prestazione lavorativa, laddove, per evenienza di carattere straordinario (per es., indisponibilità sopravvenuta del prestatore), la prestazione medesima non dovesse essere resa, l’utilizzatore effettua, sempre avvalendosi della procedura telematica INPS, la revoca della dichiarazione inoltrata, purché ciò avvenga entro le ore 24.00 del terzo giorno successivo a quello originariamente previsto per lo svolgimento della prestazione. Si sottolinea che detto termine si riferisce alla data di svolgimento della prestazione lavorativa giornaliera.
Altre note in sintesi
L’utilizzatore deve alimentare il proprio “portafoglio telematico” con versameti da effettuarsi con F24 Elementi identificativi (ELIDE) con causale LIFA per libretti di famiglia (per multipli di 10 euro) e CLOC per il contratto di prestazione occasionale (Cpo) per gli importi presunti previsti
Per quanto riguarda la gestione dei compensi ai prestatori, l’INPS effettuerà comunicazioni tramite SMS o posta elettronica, e il pagamento avverrà entro il 15 del mese successivo alla prestazione, con bonifico sull’I-BAN indicato dal prestatore o bonifico domiciliato in posta.
Le sanzioni per irregolare utilizzo dei lavoro occasionale, al di fuori dei limiti sopra indicati (280 ore, 2500 euro ecc.) consiste nella conversione in rapporto subordinato a tempo indeterminato.
Fine a fine 2017 potranno essere usati i voucher acquistati nel 2017 e non ancora utilizzati.
Vi daremo ulteriori informazioni nei prossimi giorni, per altri chiarimenti contattare lo studio, in particolare boninir@studiocdlzubin.it; angela@studiocdlzubin.it
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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