Come noto il DL 127/2021 ha introdotto l’obbligo per tutti coloro che svolgono attività lavorativa di possedere e esibire su richiesta il “Green Pass”. Conseguentemente è fatto obbligo a tutti i datori di lavoro, anche domestico, di verificare il possesso dello stesso da parte dei lavoratori (colf, badanti, babysitter, etc.).
Riepiloghiamo di seguito la normativa che sarà applicabile dal giorno 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo possibile proroga da parte del Governo.
COSA E’ IL GREEN PASS
Il Green Pass è un documento, cartaceo o digitale, contenente un codice a barre (QR Code, si veda fac simile allegato) che identifica in modo univoco ciascun lavoratore. Entro il 15 ottobre 2021 i lavoratori domestici devono provvedere a scaricare il documento tramite i seguenti canali:
- Sul sito https://www.dgc.gov.it/web/ tramite SPID o CIE;
- Scaricando l’”App Immuni” o l’”App IO”;
- Dal sito del Fascicolo Sanitario Elettronico regionale (in Friuli Venezia Giulia è il portale “Sesamo” https://sesamo.sanita.fvg.it/sesamo/#/index).
Il “Green Pass” è rilasciato nei seguenti casi:
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, subito dopo la prima dose di vaccino;
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con cessazione dell’isolamento prescritto dall’ infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
- Effettuazione di test antigenico con esito negativo al virus SARS-CoV-2: il tampone rapido ha validità di 48 ore, il molecolare dovrebbe avere una validità di 72 ore, ma si attende conferma con apposito DPCM.
COME CONTROLLARE IL GREEN PASS
Per poter controllare il possesso di Green Pass da parte del lavoratore, entro il 15 ottobre 2021 è necessario scaricare l’Applicazione “Verifica C-19” sul proprio smartphone o tablet (a questo link trovate le istruzioni https://www.dgc.gov.it/web/app.html).
Quando il lavoratore si presenta al lavoro (o anche in momento successivo durante la giornata) deve mostrare il Green Pass e lo stesso deve essere scannerizzato con la Applicazione “Verifica C-19”.
Se la verifica ha esito positivo lo schermo si colora di verde e mostra nome e cognome del lavoratore, altrimenti lo schermo si colora di rosso.
COSA FARE SE IL LAVORATORE NON HA IL GREEN PASS
Se il lavoratore non ha il Green Pass, non vuole esibirlo o la verifica del Green Pass ha esito negativo, deve essere allontanato dal lavoro e perde il diritto a qualsiasi tipo di retribuzione fino a che non ne presenta uno valido. Il rapporto di lavoro continua comunque, semplicemente è assente non retribuito.
CHI NON DEVE AVERE IL GREEN PASS
Non tutti i lavoratori devono avere il Green Pass, alcuni possono ottenere l’esenzione sulla base di un certificato medico che li dichiara non soggetti alla campagna vaccinale. In questo caso quindi è il lavoratore a dover documentare di non essere tenuto a esibire il Green Pass.
SANZIONI PREVISTE
Se il lavoratore o datore di lavoro non ottemperano agli obblighi di cui sopra, potrebbero essere assoggettati ad una sanzione da 600,00 a 1.500 euro da parte dell’autorità.
Scarica qui l’allegato:
schermata-app-certificato-verde (592kB; file.pdf)
Restiamo a disposizione per chiarimenti,
cordiali saluti
Studio Zubin Roberto
Consulente del Lavoro
Via San Francesco D’Assisi 14/1 34133 – Trieste
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Orario:
Lun. – Gio. (9.00-13.00 16.00-18.00)
Ven. (9.00-13.00)
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