Inviamo di seguito alcune note sulle novità legate all’approvazione delle norme in chiusura d’anno e in vista del 2020.
Con l’occasione comunico che lo Studio resta aperto nel periodo delle festività Natalizie e di fine anno, con eccezione, oltre che del sabato e dei giorni festivi, del pomeriggio del 24 dicembre e del 31 dicembre.
Anche a nome di tutti i collaboratori dello Studio, auguriamo di cuore un sereno Natale e un Felice anno nuovo.
Roberto Zubin
Andrea Zubin
IL DISEGNO DI LEGGE DI BILANCIO 2020 – NOVITA’ IN TEMA DI LAVORO
Siamo in attesa dell’approvazione definitiva della norma. Tra le norme preannunciate e da confermare vi sono le seguenti.
La diminuzione della soglia esente dei buoni pasto cartacei (da 5,29 a 4 euro) e la contemporanea elevazione della quota esente dei ticket restaurant elettronici (da 7 a 8 euro); le indennità sostitutive erogate agli addetti a cantieri edili ed altre strutture temporanee restano esenti fino a 5,29 euro
L’introduzione dal mese di luglio 2020 di un ulteriore bonus ad integrazione degli 80 euro mensili, fino a circa 95 euro mensili, con estensione anche ai redditi fino a 35.000 euro (attualmente il limite è 26.600)
Sgravio contributivo per i giovani assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (o apprendistato di primo livello, per i giovani under 18).
Rinnovo dello sgravio per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato di under 35.
Sblocco del bonus eccellenze per l’occupazione di laureati con la votazione di 110 e lode e di dottori di ricerca (mai applicato in mancanza di norme attuative).
Congedo paternità obbligatorio già pari a 2 giorni per il 2017, a 4 giorni per il 2018 a 5 giorni per il 2019, viene prevista la proroga per il 2020, con durata elevata a 7 giorni.
Fringe benefit auto
La legge di Bilancio 2020 inasprisce la tassazione del fringe benefit solo sui contratti stipulati da luglio 2020 per i veicoli maggiormente inquinanti e di nuova immatricolazione. Il fringe benefit sarà dunque pari:
– al 25% sulle auto aziendali con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km;
– al 30% per quelle con emissioni superiori a 60 g/km fino a 160 g/km.
– al 40% (50% dal 2021) per i veicoli con emissioni superiori a 160 g/km fino a 190 g/km,
– al 50% (60% dal 2021) per tutte le auto con emissioni superiori a 190 g/km.
Impatriati
Si anticipano al periodo d’imposta 2019 le agevolazioni fiscali previste per i lavoratori impatriati dal decreto Crescita (residenti all’estero per almeno 2 anni, che si trasferiscono in Italia per lavoro per almeno 2 anni). Se ne riconosce, infatti, l’applicazione ai lavoratori, italiani e stranieri, che hanno trasferito la propria residenza in Italia dal 30 aprile 2019. Di conseguenza, a tali soggetti, si applicano, già dal periodo d’imposta in corso, le norme del decreto Crescita sulle percentuali di agevolazione dei redditi e sulle condizioni per l’accesso al beneficio nonchè sul suo prolungamento in presenza di figli o di acquisto di immobili residenziali e ampliamento nelle regioni del Mezzogiorno (es. redditi tassati sul 30% dell’imponibile per 5 anni nel centro nord, più ulteriori 5 anni alle condizioni indicate)
Regime forfettario partita IVA – condizioni dal 2020 Il contribuente in regime forfettario nell’anno precedente non deve aver sostenuto spese per un ammontare complessivamente superiore a 20.000 euro lordi per lavoro dipendente, lavoro accessorio, collaboratori e borsisti, e non deve aver percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati di importo superiore a 30.000 euro.
IL DECRETO CD COLLEGATO FISCALE (124/2019)
È In fase di approvazione definitiva al Senato. In relazione ai temi già segnalati, si evidenzia quanto segue
COMPENSAZIONE CREDITI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA NEL MODELLO F24
- Non è cambiato il testo della norma, per cui si richiama quanto già esposto nelle precedenti comunicazioni (obbligo di procedura telematica, Entratel / Fisco on Line); sul tema saranno chiarificatrici le circolari delle Agenzia delle Entrate che dovrebbe essere emanate non appena la norma sarà definitiva.
LA NUOVA VERSIONE DEGLI OBBLIGHI DELLE IMPRESE APPALTANTI E APPALTATRICI IN RELAZIONE AL VERSAMENTO DELLE RITENUTE IRPEF DEI DIPENDENTI IMPIEGATI NELL’APPALTO
L’art. 4 del D.L. n. 124/2019 in corso di approvazione ha modificato integralmente la precedente versione. Si riporta di seguito una sintesi
ENTRATA IN VIGORE
- 1 gennaio 2020, per cui dal 17 febbraio successivo (il 16 è domenica), data ultima per il versamento delle ritenute IRPEF relative al mese precedente.
SOGGETTI OBBLIGATI
- i soggetti individuati dall’art. 23, comma 1, del DPR n. 600/1973(Pubbliche Amministrazioni, imprese ed aziende commerciali, persone fisiche che esercitano atti e professioni, ecc.) che affidano il compimento di una o più opere o servizi di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, attraverso contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da un uso prevalente di manodopera (c.d. “labour intensive”) presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere alle imprese della filiera che, peraltro, sono obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di versamento IRPEF (comprese le addizionali comunali e regionali) relative ai lavoratori direttamente impiegati nella esecuzione dell’opera e del servizio. Il versamento viene operato dalle imprese della filiera (appaltatrici, subappaltatrici, ecc.) con deleghe distinte per ciascun committente, senza alcuna possibilità di compensazione di natura tributaria o contributiva.
RISCONTRO DEI PAGAMENTI
- Entro i cinque giorni successivi a quello di scadenza del versamento (di regola, il 16 del mese successivo a quello cui si riferiscono i pagamenti), le imprese appaltatrici, affidatarie e quelle subappaltatrici (queste ultime anche all’azienda appaltatrice) trasmettono (è consigliabile che ciò avvenga attraverso posta elettronica certificata) al committente copia delle deleghe di versamento ed un elenco nominativo di tutti i lavoratori, con relativo codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nella esecuzione dell’opera o dei servizi commissionati, con il dettaglio delle ore lavorate, l’ammontare della retribuzione corrisposta collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali operate nei confronti dei singoli lavoratori, con indicazione separata di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
CONSEGUENZE PER L’APPALTATORE
- Qualora il committente alla data ultima di ricezione della documentazione (ossia, cinque giorni dopo quello di scadenza dei versamenti) non abbia ricevuto le deleghe di pagamento e tutte le informazioni relative ai lavoratori impiegati nelle opere e nei servizi commissionati o, dall’esame della documentazione prodotta risulti un omesso od insufficiente versamento delle ritenute fiscali, deve sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dalla impresa appaltatrice od affidataria fino ad un massimo del 20% del valore complessivo o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate. Contemporaneamente, entro i novanta giorni successivi, deve informare l’Agenzia delle Entrate competente per territorio.
SANZIONI PER IL COMMITTENTE
- In caso di mancato adempimento, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all’impresa appaltatrice, o affidataria o subappaltatrice per le violazioni degli obblighi di corretta determinazione delle ritenute o di corretta esecuzione delle stesse, senza alcuna possibilità di compensazione.
ESONERO DAGLI ADEMPIMENTI
Se le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici comunicano al committente, allegando la certificazione rilasciata dalla Agenzia delle Entrate, di essere in possesso di alcuni requisiti essenziali, gli oneri del committente vengono meno. Tal requisiti ricorrono in relazione
- Al fatto che risultino in attività da almeno tre anni, che siano in regola con gli obblighi dichiarativi e che abbiano eseguito nel corso dei periodi di imposta alle quali si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni;
- Al fatto che non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi all’IRPEF, all’IRAP, ed alle ritenute ed ai contributi previdenziali non superiori a 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti o non vi siano provvedimenti di sospensione, con la sola eccezione di somme oggetto di piani di rateazione in corso.
Serve quindi il rilascio da parte dell’Agenzia delle Entrate alla impresa richiedente (comma 6) di una sorta di “DURC fiscale”, la cui validità è di quattro mesi dall’emanazione: esso scaturisce dalla sussistenza contemporanea di entrambi i requisiti sopra evidenziati.
DIVIETO DI COMPENSAZIONE
- le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici non possono avvalersi della compensazione relativa ai contributi previdenziali ed assistenziali, nonchè ai premi assicurativi obbligatori maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale impiegato direttamente nell’opera e nei servizi commissionati.
Cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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