EMERGENZA COVID – CIRCOLARE SU PROSSIMO OBBLIGO GREEN PASS PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI

Il Consiglio dei Ministri ha emesso il 16/9/2021 il comunicato n. 36 relativo all’approvazione del decreto legge che introduce l’obbligo generalizzato del green pass nelle aziende pubbliche e private, oltre ad altre norme relative all’emergenza COVID.

In allegato il testo, con le evidenze relative al settore privato, che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale per entrare quindi in vigore, si presume, da domani o dalla prossima settimana.

La decorrenza degli obblighi è dal 15 ottobre 2021 con scadenza alla fine del periodo di emergenza, attualmente 31 dicembre 2021.

In sintesi.

Lavoro privato:

– sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato; si tratta quindi della generalità dei lavoratori, dipendenti e autonomi, ma anche volontari e in formazione, i lavoratori occasionali e i lavoratori domestici che accedono alle abitazioni private per la loro attività. Da una prima lettura sembrerebbero esclusi i lavoratori in smart working se restano nella loro abitazione (ma la cosa dovrà essere precisata);

– il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro;

– sono i datori di lavoro a dover assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni; si suppone che si farà ricorso, nel privato, alla app «VerifiCa19» già impiegata per treni e ristoranti;

– il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto accesso violando l’obbligo di Green Pass. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. Per i datori di lavoro che non effettuano i controlli sono previste sanzioni da 400 a mille euro.

Analoghe norme son previste per il lavoro pubblico, e nei tribunali:

Tra le altre misure, il decreto, inoltre, prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato (15 euro a tampone maggiorenni /  8 euro minori) e la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati esentati dalla vaccinazione. A regime si prevede un periodo di 72 ore di validità con i test molecolari, 48 ore per gli antigienici.

All’art. 5 del decreto sono previste norme relative ai tempi più stretti di rilascio del green pass (ad avvenuta vaccinazione ecc.) su questo tema opportuno attendere le precisazioni dettagliata delle autorità sanitarie.

Sono prevista inoltre interventi in relazione alle condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono attività culturali, sportive, sociali e ricreative, e nel settore sportivo.

Come precisato, ad oggi 17/9/2021 il decreto non è ancora legge dello stato, si attende la pubblicazioni, e le eventuali precisazioni e circolari o regolamenti attuativi.

Provvederemo quindi ad aggiornare sul tema, in relazione in particolare alle modalità pratiche di applicazione della norma sui posti di lavoro, dal 15 ottobre prossimo.

Scarica qui l’allegato:

TESTO DECRETO LEGGE GREEN PASS (27kB)

 

Cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

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34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

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