CIRCOLARE STUDIO ZUBIN aprile ’25
Approfondimento sicurezza sul lavoro.
Notiamo proprio in questi giorni il moltiplicarsi di ispezioni presso numerose aziende, da parte delle funzioni previste dell’Ispettorato del Lavoro; conseguentemente nella maggior parte dei casi vengono ravvisate e sanzionate irregolarità in materia di salute e sicurezza.
Il nostro Studio non si occupa nello specifico di questo tema, ma spesso assistiamo i nostri clienti nel fornire i corretti riferimenti per affrontare l’argomento, oppure collaboriamo per coordinare la difesa in caso di accertamenti ispettivi.
Lo scopo di questa circolare è quello di solo sensibilizzare soprattutto i piccoli imprenditori su quelli che sono i requisiti generali minimi fondamentali per essere in regola con gli adempimenti previsti per la sicurezza ai sensi della normativa cogente; Vogliate peraltro considerare che non è possibile e nemmeno è lo nostro scopo fornire in questa sede regole esaustive per affrontare tale complesso argomento.
Check list della sicurezza sul lavoro.
La regolarità in materia di salute e sicurezza è un requisito fondamentale per garantire ai lavoratori condizioni di lavoro eque e sostenibili, nel rispetto delle previsioni dell’art. 2087, c.c., che ritrae il datore di lavoro come un soggetto debitore di sicurezza nei confronti dei lavoratori occupati e secondo cui “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
NORMATIVA
La normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia è regolata dal Decreto Legislativo 81/2008, noto anche come Testo Unico sulla Sicurezza (TUSL).
Essere in regola con gli adempimenti in materia di salute e sicurezza presuppone tre passaggi obbligatori, che accomunano tutte le realtà, indipendentemente dalla classe di rischio di appartenenza (rischio basso, medio, alto).
Nello specifico, un primo passaggio consiste nella valutazione ed organizzazione delle attività, delle misure di prevenzione e protezione e dei ruoli per la sicurezza (identificando un obbligo di natura valutativa e organizzativa), mentre un secondo passaggio riguarda le attività di formazione e addestramento degli addetti (identificando un obbligo di natura formativa) ed un terzo – ed ultimo – passaggio è relativo agli adempimenti documentali (identificando un obbligo, per l’appunto, di natura documentale).
Quanto sopra indicato è obbligatorio per qualsiasi realtà lavorativa che occupa personale; ricordiamo che anche stagisti, tirocinanti, collaboratori, studenti impegnati in percorsi di alternanza scuola-lavoro sono equiparati ai lavoratori (art. 2, comma 1, lettera a). Il datore di lavoro perciò deve rispettare tutti gli obblighi previsti dal testo unico per la salute e sicurezza sul lavoro.
A tal proposito, giova ricordare che gli artt. 2 e 3 del D.Lgs. 81/2008 identificano come lavoratore chiunque presti attività lavorativa all’interno di un’organizzazione, indipendentemente dalla tipologia contrattuale e dalla presenza (o meno) di una retribuzione o di un compenso.
In brevissima e generica sintesi la normativa prevede:
- La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- Formazione di tutti i lavoratori coinvolti.
- Sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente.
- Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Nomina degli Addetti alle Emergenze (Addetti Antincendio e Primo Soccorso).
- Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Per ultimo ma non meno importante, ricordiamo che la normativa definisce anche le tempistiche entro le quali tali adempimenti devono necessariamente essere portati a termine, anche in caso di costituzione di una nuova impresa, questi coincidono nella sostanza con l’inizio dell’attività e l’imprenditore deve darne immediata evidenza, attraverso idonea documentazione.
Le sanzioni per la sicurezza sul lavoro sono previste dal Codice Civile e dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. Possono essere amministrative o penali e riguardano sia i datori di lavoro che i preposti. Non volgiano creare allarmismo inutile e nemmeno elencare nella presente informativa le numerose sanzioni previste perché la materia è molto complessa e viene aggiornata con frequenza, ma desideriamo semplicemente coinvolgere nell’argomento chi si trova ancora sguarnito sul tema; nella fattispecie il regime sanzionatorio è molto severo, tanto che in presenza di determinate violazioni può essere prevista la sospensione dell’attività imprenditoriale e sanzioni pecuniare talmente onerose da mettere in grossa difficoltà finanziaria una piccola impresa.
Confidiamo di aver fornito delle informazioni utili e di avervi sensibilizzato sull’argomento.
Per informazioni e relative domande rivolgersi al proprio referente paghe; per approfondimenti a guido@studiocdlzubin.it
Cordiali saluti
Studio Zubin
Consulenza del Lavoro
via San Francesco d’Assisi n. 14/1 – 34133 – Trieste (TS)
Tel. +39 040 773859
Orario: Lun. – Ven. (9.00-13.00)
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