DECRETO LEGGE 124/2019 COLLEGATO ALLA FINANZIARIA 2020 – I DUBBI SULL’OBBLIGO ENTRATEL PER F24 CON CREDITI DEL SOSTITUTO D’IMPOSTA

Si invia la seguente informativa a seguito dell’entrata in vigore a fine ottobre scorso Decreto Legge collegato alla finanziaria (D.L. 124/2019).

Il decreto introduce alcune rilevanti novità per i sostituti d’imposta, per il 2020, tra tutte l’obbligo del cd reverse charge delle ritenute fiscali in occasione di appalti e subappalti (cioè l’obbligo di versare direttamente al committente dell’appalto le ritenute fiscali relative ai lavoratori impiegati nell’appalto.) Tale obbligo appare agli addetti ai lavori di difficile applicazione, per cui si prevede che in sede di conversione in legge del decreto venga modificato o abolito. Su tale argomento quindi ritorneremo per chiarimenti non appena sarà resta definitiva.

 

Un’altra norma modifica, all’articolo 3, la legge (art. 37 comma 49 DL 223/2006) che obbliga i contribuenti a presentare il modello F24 con Entratel / Fisco on line e non tramite Banca solo in caso di crediti IVA o F24 a zero, aggiungendo adesso anche i crediti “del sostituto d’imposta”.  Il commento dell’ufficio studi del Senato parla in tal senso espressamente di crediti da bonus 80 euro e conguagli fiscali a credito o rimborsi 730, (codici 1655 / 1627 / 1631 della sezione Erario) con effetto dei crediti maturati nell’esercizio 2019.

 

Anche se la ratio della norma è l’applicazione “dal 2020”, anche essendo legata ai crediti “dichiarazione annuale” (quindi quelli del 2019 per il 2020), alcuni addetti ai lavori leggono la norma come se introducesse “da subito” l’obbligo di presentare tramite Entratel  o Fisco on line, il modello F24 in presenza di crediti per bonus 80 euro o conguaglio fiscale (così la fondazione studi Cdl con articolo del 15/11/2019)

 

Altri commentatori, (si vedano gli articoli del Sole 24 ore del 13 e 14/11/2019) leggono la norma anzitutto in relazione solo in caso di compensazione esterna od orizzontale, cioè con debiti (erariali/contributivi, per esempio IVA o INPS) di natura diversa (rispetto ai crediti del sostituto d’imposta, quali ritenute o addizionali)” quindi al caso quando  il credito per bonus o 730 ecceda il totale del codice  1001 ritenute da lavoro dipendente (un caso di norma limitato ad aziende con uno / due lavoratori).

Inoltre ribadisce che una norma di fine ottobre 2019 non può introdurre un obbligo prima di 60 giorni come previsto dallo statuto del contribuente, e che quindi la norma va letta come obbligo solo o in relazione alla dichiarazione annuale 2019 da presentare nel 2020, o tutt’al più con il versamento F24 decorrente dal 27/12/2019, a 60 giorni dal decreto legge 124/2019 (ferma restando la possibilità che il decreto venga modificato)

 

Per questo è stato richiesto dagli operatori una interpretazione ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, che dissipi i dubbi anche in relazione alla scadenza del 18/11/2019, quando tutti hanno ormai presentato il modello F24 o lo hanno predisposto per la procedura home/remote banking, anche in presenza di bonus 80 euro e altri crediti (visto che di fatto tutti i datori di lavoro indicano questi codici a credito, che sono di fatto il recupero di somme già erogate al lavoratore).

 

Lo scrivente Studio è a disposizione, anche da oggi qualora non sia stato ovviamente già inviato il modello F24 con Entratel o con altra procedura, ovvero in ogni caso per verificare la procedura per le prossime scadenze, anche di concerto con il vostro commercialista, e invia quindi in allegato l’apposita delega di attivazione del servizio Entratel, da inviare alla e-mail di deborah@studiocdlzubin.it

Restiamo a disposizione per chiarimenti, anche nell’attesa dei dovuti interventi dell’Agenzia delle Entrate che dissipino i dubbi sulla applicazione del decreto citato.

 

Scarica l’allegato Conferimento incarico modelli F24

 

CdL Roberto Zubin

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Tel. 040773859 / Fax 0403478684

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