Conversione in legge del cd Decreto Dignità

Il giorno 12/08/2018 è entrato definitivamente in vigore il c.d. decreto Dignità contenente importanti modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a termine ed altre materie. Riepiloghiamo di seguito le novità più importanti e restiamo a disposizione ai recapiti dello studio per chiarimenti.

 

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

Contratti stipulati dopo il 12/08/2018

Il contratto di lavoro a tempo determinato senza alcuna causale è stipulabile esclusivamente per un massimo di 12 mesi, incluse le proroghe (slittamento del termine). Il contratto può eccedere i 12 mesi ed arrivare fino ad un massimo di 24 mesi esclusivamente nei seguenti casi, di cui è necessario dare conto per iscritto nel contratto:

– Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

– Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi, non programmabili, dell’ attività ordinaria.

Le suddette causali sono sempre necessarie in caso di rinnovi (nuovo contratto a termine tra le stesse parti) del contratto anche se la durata complessiva del rapporto non eccede i 12 mesi. Inoltre, ogni rinnovo prevede un aumento del costo aziendale pari al 0,5%.

Il tetto massimo complessivo di proroghe e rinnovi è 4.

La violazione delle suddette norme comporta la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.

NB: Sono esclusi dalla disciplina di cui sopra i contratti a termine per attività stagionali, ovvero per attività definite tali dalla legge (ex. Turismo e simili)

I contratti già in essere prima del 12/08/2018 sono soggetti alla nuova disciplina solamente a partire dall’ 1/11/2018, pertanto è bene valutare la possibilità di prorogare o rinnovare contratti con scadenza in data successiva entro il 31/10/2018.

 

ESONERO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI UNDER 35

Lo sgravio per le assunzioni  a tempo indeterminato di giovani under 35 che non abbiano mai avuto rapporti a tempo indeterminato nella loro carriera lavorativa (verificabile mediante sito INPS e modello C2 storico rilasciato dal Centro per l’impiego) è prorogato fino al 2020.

In origine per gli anni 2019 e 2020 era previsto solo per giovani under 30.

 

AMPLIAMENTO DEI VOUCHER

Alle aziende del settore agricolo ma anche turistico e alberghiero è nuovamente consentito utilizzare i voucher INPS purché non abbiano in forza più di 8 lavoratori.

Attenzione che esse possono utilizzare i voucher 2017 con le criticità segnalate (versamento con modello F24 Elide, attesa di 15 giorni per l’accredito, minimo 4 ore da retribuire etc).

Unica semplificazione per il settore turistico ed alberghiero è sul versante della tracciabilità: per prestazioni da rendere nell’arco di 10 giorni non è più necessario comunicare all’INPS ora di inizio e di fine della prestazione ma solo il monte ore previsto.

Inoltre è prevista una nuova modalità di pagamento del voucherista con mandato cartaceo generato dal sito INPS e riscuotibile negli uffici postali.

 

INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO

Nelle aziende sopra i 15 dipendenti è aumentata e va da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità (2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale). In precedenza le soglie minima e massima erano di 4 e 24 mensilità.

Si resta a disposizione per chiarimenti al recapito andrea@studiocdlzubin.it .

 

Porgiamo distinti saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

 

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