Il giorno 12/08/2018 è entrato definitivamente in vigore il c.d. decreto Dignità contenente importanti modifiche alla disciplina dei contratti di lavoro a termine ed altre materie. Riepiloghiamo di seguito le novità più importanti e restiamo a disposizione ai recapiti dello studio per chiarimenti.
CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
Contratti stipulati dopo il 12/08/2018
Il contratto di lavoro a tempo determinato senza alcuna causale è stipulabile esclusivamente per un massimo di 12 mesi, incluse le proroghe (slittamento del termine). Il contratto può eccedere i 12 mesi ed arrivare fino ad un massimo di 24 mesi esclusivamente nei seguenti casi, di cui è necessario dare conto per iscritto nel contratto:
– Esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’ordinaria attività ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
– Esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi, non programmabili, dell’ attività ordinaria.
Le suddette causali sono sempre necessarie in caso di rinnovi (nuovo contratto a termine tra le stesse parti) del contratto anche se la durata complessiva del rapporto non eccede i 12 mesi. Inoltre, ogni rinnovo prevede un aumento del costo aziendale pari al 0,5%.
Il tetto massimo complessivo di proroghe e rinnovi è 4.
La violazione delle suddette norme comporta la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato.
NB: Sono esclusi dalla disciplina di cui sopra i contratti a termine per attività stagionali, ovvero per attività definite tali dalla legge (ex. Turismo e simili)
I contratti già in essere prima del 12/08/2018 sono soggetti alla nuova disciplina solamente a partire dall’ 1/11/2018, pertanto è bene valutare la possibilità di prorogare o rinnovare contratti con scadenza in data successiva entro il 31/10/2018.
ESONERO ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI GIOVANI UNDER 35
Lo sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 che non abbiano mai avuto rapporti a tempo indeterminato nella loro carriera lavorativa (verificabile mediante sito INPS e modello C2 storico rilasciato dal Centro per l’impiego) è prorogato fino al 2020.
In origine per gli anni 2019 e 2020 era previsto solo per giovani under 30.
AMPLIAMENTO DEI VOUCHER
Alle aziende del settore agricolo ma anche turistico e alberghiero è nuovamente consentito utilizzare i voucher INPS purché non abbiano in forza più di 8 lavoratori.
Attenzione che esse possono utilizzare i voucher 2017 con le criticità segnalate (versamento con modello F24 Elide, attesa di 15 giorni per l’accredito, minimo 4 ore da retribuire etc).
Unica semplificazione per il settore turistico ed alberghiero è sul versante della tracciabilità: per prestazioni da rendere nell’arco di 10 giorni non è più necessario comunicare all’INPS ora di inizio e di fine della prestazione ma solo il monte ore previsto.
Inoltre è prevista una nuova modalità di pagamento del voucherista con mandato cartaceo generato dal sito INPS e riscuotibile negli uffici postali.
INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO
Nelle aziende sopra i 15 dipendenti è aumentata e va da un minimo di 6 ad un massimo di 36 mensilità (2 mensilità per ogni anno di anzianità aziendale). In precedenza le soglie minima e massima erano di 4 e 24 mensilità.
Si resta a disposizione per chiarimenti al recapito andrea@studiocdlzubin.it .
Porgiamo distinti saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
Lascia il tuo commento