COMUNICAZIONE CERTIFICAZIONE UNICA 2015
Si ricorda che quest’anno, a seguito dell’ introduzione del cd 730 precompilato, l’Amministrazione Finanziaria ha la necessità di acquisire telematicamente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, e dei redditi di lavoro autonomo, corrisposti nell’anno 2014.
L’adempimento deve essere effettuato dalle aziende con la predisposizione della “Certificazione Unica” (CU) che sostituisce sia il CUD che veniva elaborato per i dipendenti e assimilati, sia la certificazione che veniva predisposta su un formato libero per i compensi corrisposti a lavoratori autonomi (professionisti, agenti, ecc.)
Sono da rispettare quindi le seguenti scadenze.
- Entro il 28 febbraio come di consueto la consegna al lavoratore (dipendenti/assimilati / autonomi) della “CU” – certificazione unica; si ricorda che il termine è ordinativo, nel senso che non è soggetto a sanzione qualora la consegna avvenga in tempo utile comunque per la dichiarazione dei redditi.
- Entro il 7 marzo (quest’anno 9 cadendo di sabato il 7) l’invio all’Agenzia delle Entrate del file contenente i dati della CU come sopra elaborata; quest’ultimo adempimento è soggetto a sanzione di 100 euro per ogni certificazione omessa, o errata se non sanata entro 5 giorni dall’invio.
Lo scrivente Studio
- Come di consueto elabora il modello CU (ex CUD) per i dipendenti e assimilati (collaboratori, borsiti, amministratori) per i quali ha elaborato il Libro Unico nel corso del 2014.
- Predispone la copia per la consegna al lavoratore (di norma invia all’azienda via e-mail con file pdf, da stampare o inoltrare al lavoratore a cura dell’azienda).
- Da quest’anno, provvede ad inviare all’Agenzia delle Entrate il file contenente i dati come sopra elaborati, entro il 9 marzo
Per quanto riguarda gli autonomi, di norma la gestione è a cura del Commercialista. E’ disponibile anche un software sul sito dell’Agenzia delle Entrate per la gestione autonoma da parte dell’azienda dell’adempimento. Solo per chi NON avesse tale possibilità, o non possa provvedere all’adempimento autonomamente, lo scrivente Studio può elaborare la certificazione sia ai fini dell’invio al lavoratore autonomo sia ai fini dell’inoltro del file all’Agenzia delle Entrate.
In tal caso, non disponendo dei dati contabili, lo studio fornirà
- Un file in excel da compilare a cura dell’azienda con i dati anagrafici dei lavoratori autonomi
- Un file in excel da compilare con i dati relativi al compenso e alle ritenute.
I dati così correttamente compilati e inviati al nostro Studio verranno importati dal nostro programma gestionale, ai fini sia della stampa della certificazione che del successivo inoltro all’Agenzia delle Entrate.
Per la procedura sopra indicata verranno quindi presi accordi con le singole aziende.
Si ricorda che tale adempimento deve essere effettuato anche dalle Associazioni Sportive dilettantistiche che hanno corrisposto rimborsi spese esenti fino a 7500 euro.
NUOVE MODALITÀ PER CONTRIBUTI EX ENPALS SPORT E SPETTACOLO
Si comunica che da gennaio 2015 sono state soppresse le matricole ENPALS per il pagamento di contributi a lavoratori autonomi e dipendenti del settore sport e spettacolo.
Il pagamento per tali lavoratori avviene ora insieme al personale soggetto a contributi INPS, con il codice DM10 del modello F24.
La denuncia mensile è compresa nel modello UNIMENS.
Attenzione che chi effettuava solo versamenti per lavoratori autonomi ENPALS, e non era in possesso di una matricola INPS in assenza di personale dipendente, deve aprire una nuova matricola all’INPS, anche per il tramite dello scrivente Studio (si invitano in particolare i commercialisti a segnalare la questione ai loro clienti).
JOBS ACT / SGRAVIO TRIENNALE LEGGE DI STABILITA’
Ai primi di febbraio l’INPS ha emanato una circolare che conferma l’applicabilità dello sgravio triennale per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 2015, senza particolari formalità se non quelle già note (non aver avuto rapporti a tempo indeterminato negli ultimi 6 mesi, o 3 mesi con la stessa aziende nel periodo 1/10-31/12/2014).
La stessa circolare però rimanda a una successiva comunicazione le istruzioni per la richiesta e l’applicazione dello sgravio nel modello UNIEMENS e quindi nel modello F24 in pagamento.
Ne consegue che NON è stato possibile applicare lo sgravio nel modello F24 in scadenza al 16/2/2015. La circolare che si spera sia emessa in tempo per le paghe di febbraio, prevedrà evidentemente le norme di recupero dell’arretrato.
Un importante novità chiarita dalla circolare è che si può applicare lo sgravio anche per la “stabilizzazione” di un contratto a tempo determinato, e non solo per le nuove assunzioni, come in effetti la legge testualmente prevedeva. Lo scrivente studio, fino al chiarimento della circolare, non ha potuto che attenersi alla lettera della norma (quindi chiudendo i rapporti a termine e effettuando le nuove assunzioni; peraltro, in questa maniera le nuove assunzioni sono soggette alle tutele crescenti previsti dal Job Acts, a differenza della stabilizzazione).
Inoltre, a determinate condizioni, nella Regione Friuli Venezia Giulia, sono fino al 31 marzo incentivate le stabilizzazioni e le assunzioni in particolare di donne disoccupate (con importo ridotto in presenza del suddetto sgravio).
Per quanto riguarda gli altri decreti attuativi il cd JOBS ACT di riforma del mercato del lavoro, è previsto per il 20 febbraio un Consiglio dei Ministri che riprenderà l’iter sia per la conferma dei due decreti già emessi (sui licenziamenti e sulla nuove indennità di disoccupazione) sia per le discussione sui nuovi decreti previsti di riforma complessiva dei contratti (con la graduale cancellazione dei contratti a progetto, lo sviluppo dei voucher,ecc.), e di modifica delle norme sul demansionamento e di controllo a distanza dei lavoratori); quindi le novità non saranno riteniamo operative prima del prossimo mese almeno.
ESPOSIZIONE CREDITI INTERNI SU MODELLO F24 DAL 2015
Con provvedimento appena messo l’Agenzia delle Entrate ha modificato l’esposizione dei crediti per conguagli fiscali o altri nel modello F24, (per cui i crediti, prima inseriti come interni al codice tributo, vengono ora esposti “in chiaro” con un codice apposito.).
Le procedure dello Studio sono adeguate in tal senso.
Lascia il tuo commento