CIRCOLARE STUDIO – GREEN PASS – SINTESI DELLA NORMA IN VIGORE DAL 6/8/2021

Come noto a seguito dell’entrata in vigore del  D.L. n. 105 del 23 luglio 2021 dal 6 agosto 2021 l’accesso ad alcune strutture o eventi da parte del privato utente / cliente è soggetto a verifica del cd “green pass” o carta verde da parte del gestore / organizzatore.

Nell’allegato approfondimento della fondazione studi dei Consulenti del Lavoro viene esposta in sintesi la procedura e la normativa, con le relative problematiche e dubbi interpretativi.

In sostanza il titolare/gestore delle attività sotto indicate è responsabile del controllo del green pass di chi accede ai locali o agli eventi, secondo le procedure indicate (l’altra fonte di riferimento è il DPCM 17/6/2021.)

Come giù segnalato, per il personale dipendente adibito direttamente alle attività soggette a green pass per la clientela, NON sussiste analogo obbligo di verifica del proprio green pass, almeno per il momento, ed anzi, al momento, indagini o verifiche in tal senso da parte del datore di lavoro nei riguardi dei propri dipendenti sono soggette a forti limitazioni, anche legate alla normativa sulla privacy. (Solo per il personale “sanitario” è prevista una normativa specifica).

Un altro aspetto da segnalare ai datori di lavoro esercenti le attività sotto indicate è la procedura di delega al proprio dipendente della verifica del green pass del cliente / utente. Quindi

  • O il titolare / esercente effettua direttamente la verifica
  • O delega a tale scopo uno o più dipendenti.

In tale ultimo caso, non tutti i lavoratori possono richiede il Green pass agli utenti, ma soltanto coloro che sono stati nominati in maniera formale dal datore di lavoro. L’art. 13, comma 4 del citato DPCM 17/6/2021  precisa che “i soggetti delegati […] sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica”.

Questo implica quindi che oltre alla nomina ci dovrà essere una “informativa” preventiva al lavoratore sulla procedura di controllo.

Di seguito l’elenco delle attività soggette a green pass dal 6/8/2021. Si allega

  • Approfondimento della Fondazione studi consulenti del lavoro.
  • Bozza incarico formale a dipendente

Per altre informazioni fare riferimento anche ai propri consulenti per la sicurezza.

ATTIVITA’ SOGGETTE A GREEN PASS.

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso; in zona bianca si dovrà presentare il Green pass se si vuole andare al ristorante al chiuso e negli altri locali come bar, pub, pasticcerie e gelaterie e sedersi al tavolo. Non sarà necessario il Green pass per chi sta all’aperto. Non sarà necessario per le consumazioni al bancone;
  • o Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • o Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • o Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
  • o Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • o Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • o Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
  • o Strutture sanitarie e RSA;
  • o Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • o Concorsi pubblici.

 

Scarica qui gli allegati:

Approfondimento_FS_270072021_GreenPass (552 kb file .pdf)

INCARICO PER LA VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID (14 kb file .doc)

 

Cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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