CONTRIBUTI SU FERIE NON GODUTE NEL MESE DI LUGLIO 2021 – LA VERIFICA PERIODICA DEL SALDO PERMESSI E FERIE DEI LAVORATORI
Con la retribuzione del mese di luglio 2021, nel modello F24 in scadenza al 20/8/2021, è dovuto il versamento della quota di contributi INPS calcolati sulle ferie maturate e non ancora godute da più di 18 mesi (quindi maturate fino al 31/12/2019) per il personale in forza.
L’azienda versa quindi all’INPS il dovuto totale (contributi carico dipendente e carico ditta) su tale somma, e recupera i contributi versati nel primo mese in cui il lavoratore gode delle ferie arretrate.
Solo per le aziende aventi quindi lavoratori con arretrato ferie maggiore del maturato corrispondente a un anno e mezzo di anzianità (di norma quindi almeno circa 240 ore di ferie non godute a giugno 2021) nel cedolino di luglio il dato viene esposto con la voce 205 Imponibile contributivo per ferie non godute ORE … base oraria …. Importo. L’imponibile previdenziale del cedolino viene aumentato dell’importo, e nel piede del cedolino viene evidenziato il contributo STORNO C/DIP. F.P. NON GODUTI importo – aliquota 9,190 – contributo che restituisce la trattenuta al lavoratore (che verrà poi recuperata dall’azienda insieme alla quota a suo carico nel primo mese di godimento delle ferie.)
I contributi da versare nel modello F24 del 20/8 sono quantificabili nell’ordine di circa il 38% dell’imponibile indicato nel cedolino, e verranno come detto recuperati nei mesi immediatamente successivi, al momento del godimento delle ferie arretrate (per una quantificazione esatta contattare il referente paghe)
Per quanto riguarda il residuo permessi riduzione orario o ex festività, la normativa prevede che non si dà luogo ad analogo obbligo in presenza di una prassi / accordo aziendale che di fatto non obbliga al saldo del residuo permessi a una specifica scadenza contrattuale, ma lascia al lavoratore il residuo permessi a disposizione anche dopo la scadenza della maturazione. Non si dà luogo quindi a pagamento anticipato dei contributi per permessi non goduti in presenza di tale prassi aziendale che è quella in generale praticata.
SI coglie l’occasione di ricordare la necessità di verificare periodicamente il saldo permessi e di provvedere – in caso di residui rilevanti – al caso al pagamento parziale dei residui laddove rilevanti, ovvero a programmare un godimento anche settimanale, in termine di riduzione di orario (esempio 2 / 4 ore nel venerdì ecc.) tenuto conto che in ogni caso a cessazione rapporto i permessi non goduti devono essere liquidati con la retribuzione in atto e relativi oneri contributivi.
Si ricorda inoltre che per le ferie – che non sono monetizzabili in costanza rapporto di lavoro – vige comunque l’obbligo di far godere almeno 4 settimane all’anno, con possibilità di posticiparne 2 l’anno successivo.
I saldi ferie e permessi sono esposti nel cedolino e nei prospetti periodici inviati insieme alle paghe.
ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE DIPENDENTI DA 7/2021 A 12/2021
E’ stata prorogata al 1/1/2022 l’introduzione dell’Assegno Unico per i familiari, che sostituirà l’attuale sistema di detrazioni, assegni e aiuti vari alle famiglie.
I dipendenti quindi devono presentare la domanda per gli assegni nucleo familiare (Anf) relativi al periodo 1 luglio 2021-30 giugno 2022 ancora con le consuete modalità. Gli importi saranno erogati tenendo conto delle maggiorazioni introdotte dal decreto legge 79/2021 – maggiorazione di 37,5 euro mensili per ciascun figlio minorenne (fino a 2 figli) e di 55 euro per ciascuna famiglia con almeno 3 figli. I lavoratori quindi presentano istanza tramite il sito INPS o il patronato, e lo studio riceve dall’INPS il file cumulativo con i dati degli assegni, che vengono inseriti quindi automaticamente in busta paga. Valgono ancora per quest’anno le norme vigenti in tema di autorizzazioni (genitore non coniugati, stranieri ecc.)
ASSEGNO TEMPORANEO PER FAMILIARI PER AUTONOMI E DISOCCUPATI
L’assegno unico, a regime dal 2022, riguarderà anche i lavoratori autonomi e i disoccupati. Per il semestre 7/2021 – 12/2021 la domanda degli Anf per tali soggetti può essere inviata direttamente dagli interessati utilizzando il sito internet dell’Inps, accedendo all’area riservata con i codici di identificazione personale (Spid e simili) oppure tramite i patronati e altri intermediari.
IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DEL 2021
ASSUNZIONE DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO NEGLI ULTIMI 24 MESI, E DI UNDER 36 AL PRIMO IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO
Per entrambe le agevolazioni si è in attesa del benestare della Comunità Europea. L’INPS ha emanato alcune prime istruzioni, ma lo sgravio non si può ancora applicare. Appena arriveranno le norme attuative, si provvederà al recupero dell’arretrato (l’agevolazione consiste nella decontribuzione totale fino a 3 anni, con un tetto massimo di sgravio di 500 euro al mese / 6000 annui)
CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE
Anche questo contratto è subordinato all’autorizzazione europea ai fini dell’agevolazione prevista. Si applica solo dal 1/7/2021 a 31/10/2021, al fine di incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori “disoccupati” nella fase di ripresa dell’attività dopo l’emergenza Covid-19. Serve quindi un “progetto individuale di inserimento, con durata pari a 6 mesi”, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali di tale lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Ai datori di lavoro è riconosciuto, per un periodo massimo di 6 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico (esclusi premi e contributi Inail) nel limite di 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Ma il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento, o il licenziamento collettivo o individuale oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con l’esonero, effettuato nei 6 mesi successivi all’assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
CONGUAGLI ASSISTENZA FISCALE MODELLO 730
Dal 21 giugno l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione del sostituto d’imposta (tramite il consulente del lavoro) i modelli 730/4 ricevuti dai Caf o dai professionisti abilitati, nonché quelli trasmessi direttamente dai contribuenti che si avvalgono della dichiarazione precompilata.
I file pervengono allo scrivente Studio, che provvede a conguagliare nella prima paga utile successiva alla ricezione.
I primi rimborsi o pagamenti da modello 730 sono quindi stati effettuati già nella paga di giugno, e seguiranno quindi anche nel mese di luglio e successivi fino a novembre. Valgono le procedura già vigenti negli anni precedenti.
FONDO BILATERALE ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Per gli studi professionali e attività similari (laboratori analisi, fisioterapia ecc.) è stato introdotto un “Fondo bilaterale attività professionali” che sostituisce il “fondo integrazione salariale”, prima applicabile solo agli studi con più di 5 dipendenti, ora con almeno 4 dipendenti. Ciò ha comportato un giroconto della contribuzione già dovuta, senza effetti economici per il lavoratore o lo studio (salvo che per gli studi con 4 dipendenti prima non soggette). Sulle prestazioni a carico del fondo saranno emanate successive istruzioni.
CONTRATTO DI ESPANSIONE
Le aziende con più di 100 dipendenti possono accedere al contratto di espansione. Si tratta di una normativa prima applicabile solo alle aziende con più di 500 dipendenti, che permette, a determinate condizioni e con oneri parzialmente a carico azienda, di attuare degli “scivoli” per pre-pensionamento di lavoratori cui mancano meno di 5 anni alla pensione.
SETTORE DELLO SPETTACOLO – OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DELLA RETRIBUZIONE
Introdotto un obbligo al rilascio tempestivo di una certificazione attestante la contribuzione versate per artisti soggetti a INPS EX ENPALS. La normativa è in corso di approfondimento, si daranno quindi ulteriori informazioni.
DURC DI CONGRUITA NELL’EDILIZIA
Da novembre sarò attivo, nel settore edile, una verifica della congruità di costi del personale nel settore edile, per cantiere. Riguarda cantieri pubblici e privati sopra i 70mila euro, si prevede una incidenza minima di manodopera sul valore totale cantiere del 22%. Si daranno successivamente ulteriori dettagli.
NOTIZIE LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE
AVVISI DI ADDEBITO E CARTELLE DI PAGAMENTO
Previsto il differimento al 31 agosto 2021 del termine “finale” di sospensione per il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Salvo ulteriori proroghe, i pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
PROCEDURE RISCOSSIONE E PIGNORAMENTI
Prevista al sospensione fino al 31 agosto 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 31 agosto gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro. Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° settembre 2021, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore.
STRALCIO CARTELLE FINO A 5MILA EURO
L’INPS ha precisato che lo stralcio, previsto per tributi dovuti nel periodo 2000 / 2010, si applica anche a contributi INPS in cartella, nel predetto periodo, ma alle condizioni previste dalla normativa, legate al reddito personale.
ESONERI CIG COVID
ESONERO DL 137/2020 – PERIODO 11/2020 / 01/2021
A fine anno 2020 è stato applicato uno sgravio per le aziende che non hanno fatto ricorso alla CIG COVID prevista dal DL 104/2020 (nel periodo 14/7/2020 – 14/11/2020) avendone fatto ricorso nei mesi di maggio e giugno 2020.
Il DL 137/2020 ha previsto un ulteriore esonero per chi non ha fatto ricorso alla CIG nel periodo 14/11/2020 – 31/1/2021, ma solo a condizione che abbia fatto ricorso alla CIG DL 104/2020 (quindi tra il 14/7/2020 e il 14/11/2020), ovvero appartenga a un settore specifico (in particolare turismo / spettacolo / sport).
Si tratta quindi di casi molto limitati, che lo studio sta vagliando in questi giorni ai fini dell’applicazione, prevista entro agosto 2021
NUOVO ESONERO TURISMO SPETTACOLO DL 73/2021
Il recente DL 73/2021 ha introdotto un analogo esonero, ma limitato solo ad alcuni settori (turismo / spettacolo), sempre alternativo all’utilizzo della CIG, pari al doppio delle ore cig utilizzate nel periodo 01-03/2021. Sul tema però si è in attesa di ulteriori chiarimenti e norme per l’operatività.
LAVORO AGILE
Si rimanda alla precedente comunicazione, per cui lo smart working può essere svolto in forma semplificata senza necessità di accordo individuale, fino al 31/12/2021 (per le notifiche al Ministero dei nominativi contattare lo studio tramite il proprio referente)
Si segnala sul tema alcuni primi interventi dell’Agenzia delle Entrate in relazione alle eventuali modalità di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore (per ulteriori dettagli contattare lo studio)
Si aggiunge inoltre che dal 1/7/2021 i cd “lavoratori fragili” (quelli in condizione di elevato rischio contagio per proprie patologie o disabilità) possono richiedere lo smart working, che però, se non può essere tecnicamente applicato, non può essere più essere sostituito da una copertura con la indennità di malattia.
IL TEMA VACCINI / GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO
In attesa che diventino operativi i provvedimenti relativi all’obbligo di green pass per accesso a locali pubblici, eventi ecc, , si segnala quanto vigente in tema di vaccini e obblighi nei rapporti di lavoro. La premessa fondamentale è che l’indagine da parte del datore di lavoro sulla vaccinazione dei proprio dipendente è sottoposta ai limiti di legge, come sotto esposto.
OBBLIGO DI VACCINO PERSONALE SANITARIO
Deriva dalla normativa vigente, che prevedeva la notifica alla Regione dei nominativi del personale sanitario, con la verifica da parte delle aziende sanitarie dell’avvenuta vaccinazione, l’invito all’operatore sanitario alla vaccinazione qualora non effettuata, e solo successivamente l’informativa al datore di lavoro per lo spostamento ad altre mansioni qualora non sia stato effettuato il vaccino. Questa procedura è tutt’ora in corso di completamento e presenta delle criticità in relazione alla concreta applicazione.
OBBLIGHI DI VACCINO PER IL PERSONALE NON SANITARIO
Non esiste al momento un obbligo in tal senso. Anzi il garante della privacy ha precisato che non sono possibili indagini dirette sulla vaccinazione dei propri dipendenti, anche qualora si voglia attuare nelle aziende la vaccinazione collettiva. Tutte le procedure relative ai vaccini collettivi devo essere in ogni caso gestite dal medico del lavoro, senza che il datore di lavoro possa conoscere i dettagli in termini di avvenuta vaccinazione.
Secondo alcuni commentatori, l’obbligo di vaccinazione dei propri dipendenti potrebbe indirettamente derivare dal generale obbligo di tutela della salute dei lavoratori da parte del datore di lavoro, prevista dal codice civile, ma al momento non c’è una normativa diretta sul tema, ma solo delle sentenze su casi specifici.
EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SUI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Si ricorda che la normativa di emergenza ha introdotto la possibilità di proroga di 12 mesi, entro il 31/12/2021, e senza causale, di contratti a tempo determinato che abbiamo raggiunto già i primi 12 mesi senza causale, per un totale massimo di 24 mesi.
La norma ordinaria prevedeva solo 12 mesi senza causale, e i successivi 12 solo con una “causale” di non facile applicazione. Ora la conversione in legge del decreto sostegni- bis (L. 106/2021) ha stabilito che anche i contratti collettivi possano introdurre specifiche “causali” per l’attivazione dei contratti a tempo determinato, in modo da renderli più flessibili. Si è in attesa quindi di prossime regolamentazioni da parte dei CCNL sul tema.
CASSA INTEGRAZIONE E SBLOCCO LICENZIAMENTI NEI VARI SETTORI
SETTORE INDUSTRIA
La CASSA INTEGRAZIONE “COVID” nel settore INDUSTRIA è terminata al 30/6/2021
E’ venuto meno quindi da tale data il divieto di licenziamento per motivi economici per i dipendenti del settore industria.
E’ possibile dopo il 1/7/2021 richiedere cassa integrazione ma solo per i motivi “ordinari” (crisi di mercato / carenza di commesse) con necessità quindi di predisporre una relazione tecnica, e con documentazione che attesti la ripresa del lavoro. Per il pagamento diretto della indennità è necessario dimostrare la carenza di liquidità. Solo per quest’anno si è esonerati dal contributo addizionale.
Ma utilizzando la cassa “ordinaria “ non COVID, dal 1/7/2021, viene ripristinato il divieto di licenziamento.
ALTRI SETTORI (ASSEGNO ORDINARIO FIS / CASSA IN DEROGA PER TERZIARIO – ARTIGIANATO)
Perdura in questi settori non industriali (terziario ecc.) fino al 31/10/2021 il divieto di licenziamento per motivi economici.
E’ possibile contestualmente ricorrere alle integrazioni salariali COVID, anche fino al 31/12/2021 se non si è utilizzato continuativamente la cassa, per un massimo di 40 settimane comprese tra il 1/1/2021 e il 31/12/2021
Ci sono poi delle norme speciali fino al 31/12/2021 per settori particolari (tessile) o per cassa integrazione straordinaria anche in regime di contratto di solidarietà per imprese medio – grandi del settore industria.
SLITTAMENTO RATEO INPS ARTIGIANI E COMMERCIANTI
A seguito dei differimenti sulle scadenze delle imposte dovute per la dichiarazione dei redditi, al 15 settembre 2021, analogo slittamento si applica ai contributi personali dovuti da artigiani e commercianti in sede di modello Unico (da verificare con il commercialista)
Lo studio continua ad essere aperto al pubblico solo al mattino dalle 9.00 alle 13.00, al pomeriggio siamo operativi e contattabili via e-mail o lasciando un messaggio in segreteria. Alcuni operatori lavorano in smart working e sono contattabili ai recapiti già noti.
In agosto lo studio non chiude, l’operatività è garantita per ogni evenienza come al solito nei giorni lavorativi. Si ricorda che la scadenza del modello F24 di agosto è al giorno 20 (venti) e non al 16.
A disposizione per chiarimenti si porgono cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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