Sono stati emanati questa settimana i due importanti provvedimenti sotto esposti, in relazione all’attuale situazione relativa all’emergenza COVID-19.
IL DPCM 24/10/2020
Come noto, con il DPCM in oggetto, che si allega, sono state introdotte le limitazioni previste in particolare alla lettera ee) per i servizi di ristorazione, per le palestre (lettera f), e per quanto altro previsto all’articolo 1, compreso (lettera ll) la raccomandazione alle attività professionali in relazione alla massima attuazione del lavoro agile e delle attività di sanificazione
Agli articoli 4/5 e 6 vengono date disposizioni in relazione agli spostamenti da e per l’estero.
DECRETO LEGGE 137 DEL 28/10/2020 (DECRETO RISTORI)
Il decreto legge, oltre alla proroga della scadenza della presentazione del modello 770 al 10/12/2020, prevede la riproposizione dei provvedimenti già previsti dal “decreto Agosto”, per i prossimi mesi, in particolare in relazione a
- Proroga cassa integrazione di 6 settimane, per il periodo dal 15/11/2020 al 13/12/2020 (con la previsione di ulteriori 12 settimane per il 2021, che verranno inserite nella manovra 2021)
- Proroga divieto di licenziamento al 31/1/2021
- Proroga esonero contributivo in relazione al non utilizzo della cassa integrazione
- Sospensione versamenti relativi a novembre per le aziende aventi codice ATECO legato alle sospensioni del DPCM 24/10/2020
- Reddito di emergenza
- Indennità una tantum per lavoratori intermittenti, stagionali, e altri.
Lo stesso Decreto prevede altri provvedimenti di supporto alle imprese, in particolare i contributi a fondo perduto (“ristori”), per i quali vi invitiamo a prendere visione dell’allegato e a contattare il vostro commercialista.
Di seguito un dettaglio. Lo studio è a disposizione per il supporto alle aziende nei prossimi giorni, in particolare per la proroga delle casse integrazioni, in relazione alle procedure già viste nei mesi scorsi e da riproporre quindi per chi ne avesse la necessità.
Per le indennità una tantum, in particolari per i lavoratori intermittenti, gli stessi dovranno provvedere autonomamente tramite il sito INPS o il patronato.
ARTICOLO 10 – PROROGA SCADENZA 770/2020
Il termine ordinario per la trasmissione telematica del modello 770 era fissato al 31 ottobre. Tuttavia, la coincidenza del termine previsto per l’invio del modello 770/2020 con quella (31 ottobre 2020) prevista per i numerosi adempimenti richiesti a seguito dell’emergenza da COVID-19 (domande di CIGO, CIGD, ASO e CISOA) ha costretto i Consulenti del Lavoro a chiedere una proroga della scadenza di presentazione del Modello 770/2020.
L’articolo 10 del “Decreto Ristori”, stabilisce che il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Modello 770/2020), relativa all’anno di imposta 2019 è prorogato al 10 dicembre 2020.
ARTICOLO 12 COMMI DA 1 A 8 – PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE
I datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per una durata massima di 6 settimane. Queste ultime devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, laddove autorizzati, alle sei settimane in parola.
Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del DL 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge ottobre 2020, n. 126, decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività suddette.
Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al presente articolo, ai fini delle quali l’Inps e l’Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati.
Le domande di accesso ai trattamenti in commento devono essere inoltrate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
La scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.
ARTICOLO 12 COMMA 9 – PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO.
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della L. 23 luglio 1991, n. 223 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
Fino alla stessa data, resta, altresì, preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della medesima legge. Tali preclusioni e sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo, a detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso.
ARTICOLO 12 COMMI 14 E 15 – PROROGA ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI.
In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi dell’articolo 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui sopra.
ARTICOLO 13 – SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI
Per i datori di lavoro privati che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. Tale sospensione si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al DL (vedi allegato DL ristori contributi a fondo perduto). I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, sospesi, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
ARTICOLO 14 – REDDITO DI EMERGENZA.
Ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza è riconosciuta la medesima quota anche per il mese di novembre 2020, nonché per il mese di dicembre.
La domanda è presentata all’INPS entro il 30 novembre 2020 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso.
ARTICOLO 15 – PROROGA INDENNITA’ UNA TANTUM A LAVORATORI STAGIONALI, INTERMITTENTI E ALTRI SETTORI
Ai soggetti beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9 del DL n. 104, convertito con modificazioni dalla L. n. 126/2020, la medesima indennità pari a 1000 euro è nuovamente erogata una tantum.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della disposizione, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
È riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:
a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto;
c) lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I citati soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
– titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
– titolari di pensione.
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro:
a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del presente decreto di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
b) titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
c) assenza di titolarità, al momento dell’entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non titolari di pensione, è riconosciuta un’indennità, pari a 1000 euro. L’indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1 gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del presente decreto, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.
Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge15 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Riconosciuta, inoltre, un’ulteriore indennità destinata a tutti i lavoratori del settore sportivo che avevano già ricevuto le indennità previste dai decreti “Cura Italia” (decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). L’importo è aumentato da 600 a 800 euro.
LA SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI 16/3-16/5/2020 E IL RELATIVO RECUPERO – PARZIALE PROROGA
Con messaggio INPS del 23/10/2020, in relazione ai versamenti già preparati dal 16/9 in poi per il recupero dei versamenti sospesi dal 16/3 al 16/5 (4 rate nel 2020 più fino a 24 rate nel 2021 / 2022) , l’INPS ha comunicato che chi non ha versato alle scadenze 16/9 – 16/10 può versare entro il 31/10/2020, e che le successive rate del 16/11 – 16/12 possono essere versate entro il 31/12/2020
Lo studio è a disposizione per ulteriori aggiornamenti
La presente circolare viene inviata via e-mail ai clienti, pubblicata sul sito dello studio e al link sotto indicato
https://www.facebook.com/robertozubincdl/
Scarica qui gli allegati:
DL Ristori_ contributo a fondo perduto per le imprese colpite dal nuovo lockdown (56 kB file.pdf)
DPCM_20201024 (1624 kB file.pdf)
Cordiali saluti
STUDIO ZUBIN ROBERTO CONSULENTE DEL LAVORO Via San Francesco D’Assisi 14/1 34133-Trieste |
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