CIRCOLARE STUDIO 13/07/2020 – AGGIORNAMENTO SU VARIE NORMATIVE – LE PAGHE DI LUGLIO 2020 – L’EMERGENZA COVID-19

Di seguito alcune informazioni su novità e normative, in relazione alle paghe di luglio e agli aggiornamenti sull’emergenza COVID-19

 

IL BONUS FISCALE MENSILE – IL NUOVO “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DEI REDDITI 2020”  DA LUGLIO 2020 (D.L. 3/2020 – L. 21/2020)

Il nuovo bonus fiscale per i dipendenti sarà di 100 euro al mese per 6 mesi da luglio 2020 a dicembre 2020, dal 2021  sarà di 1200 euro  all’anno, invece dei precedenti 80 euro mese 960 anno del cd “bonus Renzi”. La soglia di reddito annuale per la percezione di tale bonus sale a 28.000 euro annui di imponibile fiscale (retribuzione al netto dei contributi INPS) rispetto ai 26.600 precedenti. Quindi il BONUS 2020 sarà di  480 (80X6) +600 (100X6) = 1080, per chi ha redditi fino a 28.000 euro annui nel 2020.

Per passare al nuovo bonus da luglio, la procedura paghe nel mese di giugno 2020 ha operato un conguaglio parziale del bonus di 80 euro con i giorni esatti 1/1-30/6/2020 che sono 181  per cui nel mese di giugno il bonus è stato di 76 euro generalmente (960/365*181= 476). A fine anno verrà effettuato il conguaglio ai fini del diritto del bonus complessivo spettante come sopra indicato.

Inoltre, solo per il 2020 c’è una ulteriore detrazione fiscale sui redditi da 28.000 a 40.000, decrescente, che in pratica corrisponde la quota del nuova bonus in proporzione al reddito, da 28000 in poi, fino ad azzerarla a 40.000. Il tutto nell’attesa di una riforma della tassazione e delle detrazioni fiscali, in particolare per questa fascia di reddito over 28.000.

Ai fini del diritto al nuovo bonus, si procederà automaticamente come nel precedente bonus, per cui verrà erogato automaticamente dalla procedura, che calcola il reddito fiscale presunto annuo sulla base della retribuzione contrattuale, del reddito effettivo già corrisposto (aumentato di eventuali premi o straordinari) e del reddito futuro sulla base della paga contrattuale e delle voci fisse in aumento.

Quanto sopra salvo che il lavoratore non abbia dichiarato di non voler percepire il bonus (perché ad esempio ha altri redditi che fanno superare nel complessivo la soglia) ovvero che abbia richiesto l’erogazione totale a fine anno, sulla base del reddito effettivo finale.

Verranno quindi integrate le dichiarazioni sul diritto al bonus all’atto dell’assunzione con la nuova normativa.

Sempre in relazione al bonus, si deve tener conto che la cassa integrazione per COVID-19 può aver prodotto effetti sul diritto complessivo, in quanto in presenza di un pagamento diretto da parte dell’INPS sono state sospese le detrazioni e quindi il bonus in busta paga. In tal caso il bonus o è stato erogato in quota dall’INPS, ovvero verrà recuperato in sede di dichiarazione dei redditi, tenuto conto dell’obbligo di dichiarazione in presenza di CIG erogata direttamente dall’INPS.

Inoltre, qualora il reddito complessivo annuo sia sceso sotto la soglia tassabile che da diritto al bonus (circa 8000 euro annui) per effetto di CIG o congedo COVID per familiari,  è prevista dalla normativa una procedura che vada a salvaguardare il diritto al bonus anche in tale fattispecie. Poiché la verifica non può che essere fatta a fine anno, per evitare recuperi di bonus infrannuali dovremo sospendere – in questi casi limitati  –  nell’elaborazione delle paghe mensili sia la corresponsione che la trattenuta del bonus nell’attesa del conguaglio finale.

 

I VERSAMENTI SOSPESI INPS E INAIL – L’IRPEF – IL DURC

Si ricorda che per le aziende aventi diritto alla sospensione dei versamenti INPS e INAIL al 16 marzo, 16 aprile e 16 maggio 2020, per le specifiche fattispecie previste dalla legge (diminuzione fatturato rispetto a marzo / aprile 2019 ecc.)  sono state effettuate dallo scrivente studio le opportune comunicazioni agli Enti, per cui è previsto il recupero a partire dal 16 settembre, in unica rata o in 4 rate (16/9-16/10-16/11-16/12). In vista della scadenza lo scrivente Studio predisporrà la documentazione necessaria, con gli importi relativi.

La sospensione della scadenza del DURC è venuta meno al 15 giugno scorso, per cui in caso di richiesta effettuata in questi giorni, INPS e INAIL verificano la regolarità complessiva tenuto conto anche delle sospensioni di cui al punto precedente. In qualche caso viene emesse una irregolarità da sistemare in particolare qualora l’azienda non abbia  comunicato allo studio la sospensione dei versamenti e la relativa causale (nel qual caso si procede immediatamente alla comunicazione e alla regolazione ai fini del DURC)

Per i versamenti all’erario non ci sono ancora istruzioni, ma si presume che si procederà entro la stessa scadenza, o in date successive in forma di ravvedimento, entro la scadenza del 770.

 

RIMBORSI 730

Non sono cambiate le regole generali in relazione ai rimborsi fiscali e i pagamenti del modello 730 per il tramite dell’azienda sostituto d’imposta, per cui il lavoratore presenta il modello 730 tramite CAF o autonomamente, indicando il proprio datore di lavoro sostituto d’imposta, e l’Agenzia delle Entrate invia allo Studio un file con i dati per il rimborso e il pagamento tramite l’azienda.

Dal 2020 ci sono però nuove tempistiche legate alla data di presentazione del modello 730, in relazione ai ritardi effetto dell’emergenza COVID-19, per cui i rimborsi emersi dal modello 730 saranno erogati sul primo stipendio utile, a partire dal mese successivo a quello in cui lo scrivente studio per conto del datore di lavoro riceve il prospetto di liquidazione, già da giugno 2020 in qualche caso,  e fino al mese di novembre 2020. Stesse tempistiche anche per i conguagli a debito.

 

ANF ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE

Come già da qualche anno i rinnovi della documentazione dell’Assegno al Nucleo Familiare, sulla base dei redditi 2019 a valere da luglio 2020, deve essere effettuata direttamente dal lavoratore, con patronato o sul sito dell’INPS. Analoga attenzione deve essere fatta in relazione all’autorizzazione necessaria in alcuni casi (nuclei familiari con genitori non coniugati, familiari all’estero ecc.). L’erogazione in busta paga dell’assegno può avvenire solo se lo scrivente studio riceve il file da parte dell’INPS della pratica completata da parte del lavoratore in relazione a reddito familiare 2019, componenti della famiglia ed eventuale autorizzazione. In assenza di tale ricezione, l’ANF viene automaticamente sospeso da luglio, e verrò erogato, con gli arretrati, nella paga immediatamente successiva alla ricezione del file.

 

CONVERTITO IN LEGGE IL DL 34/2020  – NORME SULLA CIG E ALTRE PREVISIONI RELATIVE ALL’ EMERGENZA COVID-19

il decreto conferma tutte le norme già illustrate precedentemente in relazione alla CIG di 18 settimane complessivo, ai congedi per figli ecc.  L’unica novità è legata, oltre alla previsione della possibilità di rinnovare o prorogare oltre i 12 mesi fino al 30 agosto 2020 i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020 anche in assenza delle condizioni (cd. causali) , alla norma apposita per gli apprendisti e per i titolari di contratti a termine, anche in somministrazione, a cui sia stata sospesa l’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza, per cui il termine dei relativi contratti è prorogato in misura equivalente al periodo per i quali gli stessi sono stati sospesi.

 

LE NUOVE NORMA IN VIA DI FORMAZIONE IN RELAZIONE ALL’EMERGENZA COVID-19 – L’ESAURIMENTO DELLE 18 SETTIMANE DI CIG.

È previsto un nuovo decreto che già a luglio introduca nuovi strumenti per sostenere le imprese che siano tutt’ora in situazione di crisi legate all’emergenza COVID-19. Tenuto conto che le 18 settimane concesse di cassa integrazione, se tutte utilizzate a partire da marzo, sono già esaurite, e che perdura il divieto di licenziamento fino al 17 agosto, è ipotizzabile che venga proposto un ulteriore periodo di cassa integrazione speciale COVID-19, forse anche limitato questa volta solo ad alcuni settore più pesantemente colpiti dalla crisi, con una parallela estensione del divieto di licenziamento al 31 dicembre.

L’ INPS inoltre prevede che – esaurite le 18 settimane di CIG di cui sopra – si possa fare ricorso agli strumenti “ordinari” di Cassa integrazione (ordinaria per le aziende industriali, fondo integrazione salariale per il terziario sopra i 5 dipendenti, aziende artigiane soggetto a FSBA), che però soggiace a limiti di utilizzo ed è sottoposto a una procedura ordinaria più complessa. Si valuteranno quindi con le singole aziende tali fattispecie. In tal caso restano escluse le aziende del terziario sotto i 5 dipendenti.

Si parla inoltre di un provvedimento che di converso vada a premiare, attraverso meccanismi di decontribuzione, le imprese che NON utilizzano la cassa integrazione, ovvero che assumano.

Sul tema quindi attendiamo l’approvazione della norma con il testo definitivo.

 

IL PROBLEMA DELLE FERIE DEI LAVORATORI ALL’ESTERO NEI PAESI SOTTOPOSTI A RESTRIZIONE

Per il combinato effetto delle ordinanze del ministero della salute del 9 luglio e di quella precedente del 30 giugno, la situazione per gli ingressi e i transiti in Italia è all’11 luglio la seguente :

  • Sono liberamente consentiti gli ingressi e i transiti in Italia dei cittadini di paesi facenti parte dell’Unione Europea e aderenti agli accordi di Schengen, inclusi Slovenia, Croazia, Bulgaria e Romania. Per quest’ultimo paese è possibile che intervengano nuove restrizioni.
  • Sono ancora consentiti gli ingressi motivati extra-UE/Schengen, fra l’altro per comprovate esigenze lavorative , anche di cittadini provenienti da altri Paesi, fra i quali la Serbia e il Montenegro , ma con isolamento fiduciario di 14 giorni.
  • Con l’ordinanza di ieri, viene infine vietato del tutto l’ingresso da altri Paesi, fra i quali la Bosnia Erzegovina e la Macedonia del Nord.
  • L’isolamento fiduciario (definito anche “quarantena” ) è equiparato alla malattia  a tutti gli effetti, come previsto dal messaggio INPS 2584 del 24/6/2020; Il lavoratore che rientra deve quindi recarsi all’ASL e aprire la procedura di permanenza domiciliare, e per l’azienda è in malattia con relativi oneri a carico INPS e azienda, per 14 giorni.

Si pone quindi il problema del lavoratore straniero che si reca in ferie in una paese sottoposto a restrizione (con quarantena obbligatoria). Tenuto conto che le procedure restrittive sono in costante evoluzione, potrebbe accadere anche che il lavoratore sia impossibilitato a rientrare o comunque debba ritardare il rientro.

Premesso che il datore di lavoro non è necessariamente tenuto a sapere dove si reca in ferie il proprio dipendente, si consiglia quindi i datori di lavoro

  • A chiedere ai lavoratori una verifica aggiornata delle restrizioni cui è sottoposto il paese verso il quale si recano  in ferie
  • A comunicare ai lavoratori i possibili oneri e conseguenze derivante da un mancato rientro al lavoro nei tempi concordati per le ferie.

 

LO SMART WORKING AL TERMINE DELL’EMERGENZA COVID-19

Molti aziende hanno forzatamente applicato lo smart working ai lavoratori durante il periodo di emergenza. Sono state previste procedure semplificate per la formalizzazione dello smart working durante tale periodo, (attualmente fino al 31/7, e poi, solo qualora sia necessario in relazione alle condizioni generali, fino al 31/12/2020).

Poiché con l’occasione è possibile concordare o pianificare per il futuro un utilizzo “ordinario” dello smart working, si inviano in allegato, per chi è interessato, due schede informative che confrontano il regime di smart working in regime ordinario e di emergenza.

Si segnala che alcuni CCNL rinnovati in questi giorni stanno proponendo una regolamentazione contrattuale dello smart working, reintroducendo anche il parallelo il “telelavoro”, che si distingue dallo smart working per una maggior rigidità nei tempi e nel luogo di lavoro.

Per chi è interessato a questi temi, che necessitano ovviamente di una gestione personalizzata in relazione alle specifiche condizioni dell’azienda, vi invitiamo a contattare lo studio.

 

FRINGE BENEFIT AUTO – LE NOVITA DA LUGLIO 2020

A partire dal 1° luglio sono si applicano le novità  previste dalla legge di Bilancio 2020. Ai contratti stipulati a partire da tale data, relativi a veicoli con alte emissioni di CO2 e di nuova immatricolazione, si applica il nuovo calcolo del fringe benefit. In alcuni casi, ad esempio quelli di auto elettriche o ibride plug-in, le percentuali su cui si calcola il fringe benefit si riducono. Per le auto più inquinanti, invece, si alzano le aliquote di calcolo rispetto a quelle in vigore fino al 30 giugno 2020. Nello specifico sono due le condizioni che devono verificarsi:

  • gli autoveicoli devono essere di nuova immatricolazione;
  • il contratto della concessione deve essere stipulato dopo il 1° luglio 2020.

Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2020 lasciano le condizioni invariate per buona parte delle auto aziendali. Il fringe benefit cambia per i veicoli a basse emissioni (auto elettriche o ibride plug-in) e per quelli inquinanti (con emissioni superiori a 160 g/km). Le tabelle ACI sono due: una per il periodo tra il 1° gennaio e il 30 giugno e uno per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020.

In relazione alle paghe di luglio 2020, poiché non è chiaro se sia necessario intervenire sulle tariffe applicate ai mezzi dati già in concessione prima del primo luglio 2020, in particolare se sia necessario un aumento per le tipologie di autovetture cd inquinanti, o se, come probabile, le nuove tariffe si applichino a tutte le autovetture “assegnate” solo dal 1/7/2020, si lascerà inalterato il valore del fringe benefit in busta paga al momento, ferma restando invece l’applicazione della nuova tariffa alle vetture eventualmente assegnate dopo luglio 2020.

 

IL QUADRO RIASSUNTIVO AD OGGI DELLE PRINCIPALI AGEVOLAZIONI NAZIONALI E REGIONALI PER ASSUNZIONI 

Al fine di dare un quadro sintetico delle principali agevolazioni applicabili a livello nazionale e per la Regione Friuli Venezia Giulia, si invia in allegato

  • Il riepilogo “bonus statali agevolazioni INPS” che sintetizza le principali agevolazioni applicabili a livello nazionale, di norma in forma di decontribuzione sulle quota contributive a carico INPS
  • Il riepilogo delle agevolazioni regionali introdotte a seguito dell’Emergenza COVID-19 dal mese di giugno scorso.

Si segnala da subito che

  • Le agevolazioni regionali “ordinarie” introdotte a inizio 2020 per assunzioni e stabilizzazioni, già avente scadenza 31/8/2020, è stato sospeso con decorrenza 1/7/2020, con provvedimento della Regione pubblicato negli ultimi giorni di giugno (per cui per i contributi regionali si può fare solo riferimento al provvedimento di giugno, che, si ricorda, NON prevede contributi per stabilizzazioni, ma incentiva le assunzioni anche a tempo indeterminato, e la cui procedura deve essere preventiva all’assunzione)
  • Per le agevolazioni nazionali, è di norma necessaria la produzione di documentazione attestante le esperienze lavorative di lavoratori e lavoratrici, in particolare la “lista movimenti” emessa dal Centro per l’Impiego (già denominata C2 storico) che può essere richiesta dal lavoratore anche via e-mail (almeno per il Centro per l’Impiego di Trieste, per cui si allega la relativa modulistica)

***

Lo studio resta a disposizione per tutti gli aggiornamenti dovuti su quanto sopra esposto.

Scarica qui gli allegati:

Bonus Statali Agevolazioni INPS 2020 (1764 kB file.pdf)

Contributi regionali Covid 19 (41 kB file.pdf)

lo smart working in EMERGENZA COVID 090720 (13 kB file.pdf)

SMART WORKING IN GENERALE 090720 (11 kB file.pdf)

 

Cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

Lascia il tuo commento

*