AZIENDE EDILI
Informiamo le ditte artigiane e industriali del settore edile che dal 29 giugno sono operative le disposizioni del D.M. 65442/2016, relativo alle causali di intervento di tutte le CIG ordinarie, incluse quelle per le situazioni metereologiche avverse alla prosecuzione dell’attività lavorativa.
La sede Inps di Trieste, in seguito ai chiarimenti sollecitati dagli intermediari, ha ora specificato che anche per la nostra provincia occorrerà in particolare che il legale rappresentante dell’azienda alleghi alla domanda una relazione tecnica dettagliata per ogni singolo evento, redatta in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e corredata, oltre che dalla copia di un documento d’identità, dai bollettini metereologici degli enti accreditati.
Non essendo mutati i termini di presentazione delle istanze (15 giorni decorrenti dall’inizio della sospensione del lavoro), il nostro studio, al fine di poter inoltrare per tempo all’Inps le istanze telematiche, ha l’esigenza di ricevere dalle ditte il consueto foglio descrittivo in “Excel”, unitamente all’anzidetta relazione e ai bollettini meteo, il prima possibile e al più tardi entro la fine della settimana stessa in cui si è verificata l’interruzione del lavoro.
Alleghiamo il testo del decreto e un fac-simile della relazione.
All 1 Decreto-Ministeriale-15-aprile-n-95442
AZIENDE NON EDILI / INDUSTRIA E TERZIARIO
Per le aziende industriali non edili, la cassa integrazione per motivo di mercato o carenza di commesse deve essere accompagnata dalla relazione tecnica autocertificata prevista dal Decreto sopracitato (contattare lo Studio al caso); per le aziende del terziario è in corso di regolamentazione il nuovo intervento dal Fondo Integrazione Salariale in caso di sospensione o riduzione del lavoro, per il quale vi daremo ulteriori informazioni.
Ricordiamo che
- Dal 1/7/2016 non è più possibile la stipula dei contratti di solidarietà di tipo “B” L. 236/93 per le aziende del terziario (resta ferma la solidarietà per le aziende aventi diritto alla CIGS di cui al D.Lgs 148/2015);
- Fino al 31/12/2016 è ancora possibile, per le aziende del terziario o per le aziende industriali che hanno esaurito gli altri ammortizzatori sociali, la Cassa Integrazione in deroga per 3 mesi.
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