CIRCOLARE LUGLIO 2025

Di seguito alcune informazioni su argomenti di stretta attualità per i datori di lavoro

L’ORDINANZA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER L’EMERGENZA CALDO

La Regione Friuli Venezia Giulia ha emesso in data 2/7/2025 l’Ordinanza allegata di cui sotto si riporta un estratto.

Riguarda il settore

  • EDILIZIA
  • CAVE
  • AGRICOLTURA e VIVAI

I datori di lavoro devono quindi organizzare il lavoro nel rispetto delle fasce sotto indicate, previa verifica del “rischio alto” desumibile dai siti citati. Qualora l’attività nel predetto orario non sia recuperabile e sia necessaria la sospensione dal lavoro, con riduzione delle ore lavorative, per i predetti settori la circolare INPS del 2024 ha previsto che, oltre alla possibilità di chiedere l’intervento della Cassa Integrazione per lavoro a temperature elevata (di norma 35 gradi, anche riducibili in caso di particolari attività), può essere richiesta la Cassa Integrazione per “ordinanza adottata dalla pubblica Autorità”

Segnalate quindi allo Studio attraverso i consueti canali la necessità di richiedere la Cassa Integrazione per i predetti eventi.

Si precisa che il datore di lavoro, in base alle norme sulla sicurezza di cui al D.lgs 81/2008, già è obbligato a porre in atto tutti gli strumenti volti a garantire la sicurezza del lavoratore in relazione al cd “microclima”. Sul tema contattate il vostro responsabile per la sicurezza.

ESTRATTO DALL’ORDINANZA REGIONE FVG

“ e’ vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 3 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili e stradali e nelle cave, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito

https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/

riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO» e, più specificatamente, sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro

IL PUNTO SUL TRATTAMENTO FISCALE DELLE AUTO IN USO PROMISCUO (FRINGE BENEFIT) – IL REGIME TRANSITORIO E LA SCADENZA DEL 30/6/2025 PER L’ASSEGNAZIONE DELLE AUTO ORDINATE NEL 2024

Premesso che le auto aziendali che vengono date in uso promiscuo (personale e lavorativo) costituiscono reddito per il lavoratore sulla base di un valore “convenzionale”, di seguito le norme in essere dal 2025, anche alla luce di alcune norme transitorie di raccordo con le norme del 2024.

  1. Fino al 31/12/2024, per le auto assegnate ai lavoratori in uso promiscuo, il valore convenzionale era dato da una percorrenza media di 15.000 km annuo, moltiplicata per la tariffa ACI, e poi per una percentuale legata all’emissione di CO2 dell’autovettura desumibile dalla carta di circolazione (dal minimo del 25% per le auto a bassa emissione, fino a un massimo del 60%.)
  2. Dal 1/1/2025 la legge di Bilancio ha introdotto un coefficiente che “premia” le autovetture elettriche a batteria, 10%, 20% le plug in ibride, mentre diventa il 50% per tutte le altre autovetture (diesel, benzina, ecc.)

Quanto sopra si tradurrebbe quindi in un aggravio di costi per le auto non elettriche assegnate nel 2025 (di fatto un raddoppio del fringe benefit se la percentuale passa dal 25% al 50%.)

La circolare A.E. del 3/7/2025 ha chiarito il regime transitorio, volto a rendere meno pesante l’impatto delle nuove tariffe, come segue.

  • La percentuale di cui al punto 2) (50%) si applica solo per auto “immatricolate, acquisite dall’azienda e concesse al lavoratore” dal 1/1/2025.
  • Per tutte le auto consegnate prima del 31/12/2024 vale il regime di cui al punto 1) meno pesante.
  • Se l’auto è stata ordinata dall’azienda nel corso del 2024 e assegnata nel 2025, ma entro il 30/6/2025, vale sempre la norma di cui al punto 1).
  • In caso di “proroga” della concessione dell’auto al lavoratore nel 2025, senza interruzione, vale il regime fiscale in essere alla data di prima assegnazione, mentre in caso di “nuova assegnazione” dopo il 1/7/2025 dell’auto vale in ogni caso il nuovo regime di cui al punto 2).

E’ necessario quindi porre attenzione, ai fini della determinazione del fringe benefit, sul momento dell’ordine dell’autovettura, della sua immatricolazione e della sua assegnazione effettiva al lavoratore.

Per altre informazioni contattate il vostro referente paghe o roberto@studiocdlzubin.it

PRO MEMORIA SUI VALORI ESENTI PER FRINGE BENEFIT 2025 / 2026 / 2027

Si ricorda che nella legge di Bilancio 2025 sono stati confermati per l’anno corrente e per i prossimi 2 anni i valori esenti dei beni in natura, che sono

  • 1000 euro annui per la generalità dei lavoratori
  • 2000 euro annui per chi ha figli fiscalmente a carico.

Nel valore dei fringe benefit sono compresi il valore convenzionale dell’auto, i buoni spesa, e i rimborsi bollette, interessi passivi e canoni di locazione. Sono esclusi i buoni pasto che sono sempre esenti fino a 8 euro al giorno se elettronici, 4 se cartacei. In caso di superamento della soglia l’intero valore è soggetto. L’eventuale trattenuta per l’uso del bene (esempio per l’uso dell’auto) diminuisce il valore del fringe benefit (fino a farlo andare sotto soglia ad esempio).

Dal 2025 sono esenti i rimborsi di canoni di locazione per neo assunti a tempo indeterminato che trasferiscono la residenza nel comune sede di lavoro (a più di 100 km, massimo 5000 euro annui, con reddito 2024 inferiore a 35.000 euro).

In caso di “regolamento welfare” per la generalità dei lavoratori, le somme specificatamente previste dalla legge, sostenute direttamente dall’azienda anche tramite la piattaforma delle aziende specializzate (viaggi, check up medici, rimborso spese istruzione figli ecc.) sono esenti totalmente.

Per altre informazioni roberto@studiocdlzubin.it

I CONGUAGLI PER ASSISTENZA FISCALE 2025 DA GIUGNO 2025

A seguito della presentazione dei modelli 730 da parte dei lavoratori iniziano come ogni anno dal mese di giugno le operazioni di conguaglio dei datori di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.

La procedura prevede che lo scrivente Studio, in sintesi

  • riceve dall’Agenzia delle Entrate i file contenenti i  dati dei rimborsi per i  lavoratori delle aziende per cui ha la delega
  • provvede alle operazioni di conguaglio a debito o a credito, di norma nelle paghe del mese successivo alla ricezione
  • porta a credito o a debito dell’azienda le somme rimborsate o trattenute al lavoratore nel modello F24 in scadenza al 16 del mese successivo al pagamento dello stipendio

Altre condizioni (in sintesi).

  • Le somme a credito vengono detratte dall’ammontare complessivo delle ritenute che l’azienda versa per il mese. Qualora l’ammontare del credito da rimborsare superi l’ammontare complessivo delle ritenute, i rimborsi vengono proporzionalmente ridotti, e l’importo residuo viene rimborsato il mese successivo.
  • Se le aziende entro il mese di dicembre non riescono a completare il rimborso per incapienza delle ritenute, comunicano al lavoratore tramite la CU Certificazione Unica di competenza dell’anno il residuo da rimborsare, tramite il 730 dell’anno successivo (a cura dello Studio).
  • Possono essere portati a conguaglio debiti e rimborsi solo per lavoratori in forza fino al 17/3/2025. Viene effettuato il “diniego” della comunicazione del risultato 730 per i dipendenti cessati prima del 18/3/2025. Per i lavoratori cessati dopo il 18/3/2025 viene quindi comunque effettuato il rimborso, mentre la trattenuta del debito viene effettuata solo se c’è capienza di retribuzione.
  • In caso di incapienza delle retribuzioni per le trattenute, di norma per cessazione del rapporto di lavoro, viene effettuata una comunicazione al lavoratore che deve provvedere autonomamente al pagamento con modello F24. 

GLI SGRAVI PER DONNE E GIOVANI DEL “DECRETO COESIONE”

Finalmente è stata data attuazione dall’INPS al Decreto dell’anno scorso, che prevedeva l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato di:

  • donne “svantaggiate” a partire dal 1/9/2024 e fino al 31/12/2025 (sgravio fino a 650 euro al mese per 12 / 24 mesi); si tratta principalmente di donne che negli ultimi 24 mesi hanno avuto rapporti di lavoro “precari” cioè a termine fino a 6 mesi;
  • giovani under 35 al primo impiego a tempo indeterminato assunti dal 1/9/24 al 31/12/2025 (sgravio fino a 500 euro al mese per 24 mesi).

Dal mese di giugno quindi per le lavoratrici e i lavoratori in oggetto lo scrivente studio, verificate le condizioni, anche attraverso la lista movimenti richiesta al Centro Impiego per il tramite del lavoratore, opererà i relativi conguagli e il recupero degli arretrati per le assunzioni già effettuate dal 1/9/2024.

Per informazioni sul tema simone@studiocdlzubin.it.

CONTRIBUTO REGIONALE PER ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI – ESAURITI I FONDI

In relazione ai contributi della Regione FVG del cosiddetto PAL (politiche attive del lavoro), la Regione ha comunicato che già da maggio il numero delle domande ha superato i fondi disponibili. Lo scrivente studio quindi NON effettua più le istanze.  Come ogni anno, si potranno riproporre le istanze per le assunzioni e le stabilizzazioni dei contratti a tempo determinato da gennaio 2026.

LE DIMISSIONI PER FATTI CONCLUDENTI DA GENNAIO 2025

In relazione alla norma che ha previsto, a partire da gennaio 2025, che in caso di assenza ingiustificata di un lavoratore si possa, invece che licenziare, con relativi costi, comunicare all’Ispettorato del Lavoro le dimissioni per volontà del lavoratore, l’Ispettorato Nazionale ha chiarito successivamente che l’assenza deve protrarsi per almeno 15 giorni, anche se il CCNL prevede un termine inferiore.

NASPI – I CASI DI ESCLUSIONE E I CHIARIMENTI DAL 2025

L’INPS recentemente ha confermato che la NASPI (indennità di disoccupazione) non spetta in tutti i casi di “dimissioni”, salvo quelle derivanti da una “giusta causa” comprovata da comportamento del datore di lavoro, ovvero da un rifiuto di un trasferimento, ovvero nei casi di dimissioni in periodo protetto (lavoratrice madre nel primo anno di vita del bambino). La NASPI spetta quindi in tutti i casi di “disoccupazione involontaria”, quindi licenziamento o cessazione del contratto a tempo determinato. Attenzione però che dal 2025, al fine di evitare elusioni alla norma, in tal caso il rapporto di lavoro deve durare almeno 13 settimane con retribuzione superiore al minimale (circa 250 euro a settimana di retribuzione), se esisteva una precedente rapporto di lavoro, rientrante nel calcolo della NASPI, che si era concluso per volontà del lavoratore (dimissioni). 

PATENTE A CREDITI NELL’EDILIZIA

Dal 10 luglio sarà operativo il portale che permetterà di incrementare la dotazione dei punti previsti per la patente a crediti nel settore edile.

La patente era stata introdotta nel corso del 2024 per permettere agli operatori del settore di entrare nei cantieri, previa verifica dei requisiti di sicurezza, DURC, ecc.

La patente prevede un meccanismo per cui si “perdono” punti in relazione a violazioni alle norme sulla sicurezza, mentre si acquisiscono per “anzianità” (automaticamente, dal 10 luglio), o per investimenti o adozioni di procedure migliorative sulla sicurezza (che verranno verificate dagli enti ispettivi).

Per informazioni sul tema rivolgersi ai propri consulenti per la sicurezza, per altre informazioni guido@studiocdlzubin.it

LA TRASPARENZA SALARIALE

In base a una direttiva UE 2023/970 che dovrà essere recepita dall’ Italia entro il prossimo 7 giugno 2026, le aziende in particolare aventi più di 100 dipendenti saranno obbligate , già prima dell’inizio del rapporto di lavoro, e poi in costanza dello stesso, a dare alcune informazioni sui dati “retributivi” del proprio personale, in particolare al fine di dare piena attuazione alla parità retributiva tra uomo e donna. Sul tema seguiranno successivi aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi, per info andrea@studiocdlzubin.it

L’ EROGAZIONE MENSILE DEL TFR

Dopo vari interventi e commenti anche di stampo opposto, ad oggi la situazione è la seguente

  • In caso di pagamento mensile del TFR, anche previo accordo con il lavoratore, l’INPS in caso di accertamento può considerare le predette somme come “retribuzione” e quindi richiedere i contributi previdenziali.

La prassi dello studio è quindi di non più corrispondere il tfr su base mensile, salvo che per i lavoratori domestici. Si può invece, si ritiene, concordare con il lavoratore un anticipo su base periodica, esempio semestrale o annuale.

I DISTACCHI DEL PERSONALE AI SENSI DEL D.LGS 276/2003 (LEGGE BIAGI) – DAL 2025 I RIMBORSI SPESE SONO SOGGETTI A IVA

In relazione all’istituto del distacco, per cui un datore di lavoro (distaccante) pone alle dipendenze di un altro datore di lavoro (distaccatario) uno o più dipendenti, per un interesse del distaccante (quindi ad esempio per esubero temporaneo del personale, formazione, o rete d’impresa), i rimborsi che la distaccattaria deve effettuare alla distaccante, per un importo non superiore al costo del lavoro, dal 2025 devono essere assoggettati ad IVA e quindi deve essere emessa fattura. Sono esclusi i distacchi tra enti non esercenti attività commerciali, per scopi istituzionali, non soggetti ad IVA. Per info roberto@studiocdlzubin.it

LEGGE 76 DEL 15 MAGGIO 2025 SULLA “PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA GESTIONE, AL CAPITALE E AGLI UTILI D’IMPRESA”

Premesso che già si possono corrispondere premi collegati a fattori variabili (es. utile d’azienda, minore assenteismo) previa sottoscrizione di un accordo sindacale preventivo aziendale, e in tal caso potendo far godere i dipendenti di una tassazione agevolata (attualmente 5% di imposte su premi fino a 3000 euro annui), la norma in oggetto vuole estendere ai lavoratori forme ulteriori di “partecipazione” con incentivi sempre collegati alla detassazione di premi o altre quote di partecipazione (es. azioni ecc.).

In allegato una sintesi sul tema, che ovviamente è complesso e riguarda le aziende più strutturate, quindi da approfondire, per le aziende interessate. Per altre info guido@studiocdlzubin.it.

IL MASSIMALE INPS PER LA GESTIONE SEPARATA E PER I LAVORATORI CON PRIMO IMPIEGO DOPO IL 1/1/1996

Si premette che per gli iscritti alla gestione separata INPS (amministratori, collaboratori coordinati e continuativi) sussiste un massimale contributivo, nel 2025 pari a 120.607 euro, oltre il quale non sono dovuti né contributi né prestazioni pensionistiche, e che a tale massimale concorrono tutti i rapporti del collaboratore, che deve quindi avvisare ogni committente del superamento del predetto massimale per la sommatoria dei compensi.

L’INPS dal 2025 ha istituito una procedura che prevede l’avviso al collaboratore e al committente dell’avvenuto superamento del massimale.

Si ricorda che lo stesso massimale sussiste per i lavoratori subordinati che hanno il primo versamento contributivo dopo il 1/1/96, anche per effetto di contributi figurativi (es. riscatto laurea). In tal caso l’azienda (tramite lo studio) verifica il superamento se nell’ambito dello stesso rapporto di lavoro. E’ a cura del lavoratore avvisare l’azienda del possibile superamento per sommatoria da più rapporti di lavoro, ovvero determinare con attenzione la data di primo versamento contributivo (ad esempio, un riscatto della laurea prima del 1996 con primo rapporto di lavoro dopo il 1996 fa sì che il lavoratore non sia soggetto a massimale).

TERZO MESE DI CONGEDO PARENTALE ALL’ 80% DAL 2025

Si premette che l’indennità di maternità base per il periodo obbligatorio (di norma 2 mesi prima del parto e 3 mesi dopo il  parto) è dell’80% a carico INPS (salvo integrazioni previste dal CCNL a carico azienda), mentre per il periodo facoltativo (congedo parentale) era del 30% a carico INPS di norma per 6 mesi.

Già dallo scorso anno per il congedo parentale i primi due mesi erano passati dal 30% all’80%. Per gli eventi di maternità il cui periodo obbligatorio di assenza si chiude nel 2025, il periodo facoltativo passa dal 2025 al 80% per i primi 3 mesi, restando al 30% per i restanti 3 mesi. Le lavoratrici devono indicare nell’istanza al patronato la maggiorazione (tenuto conto che il periodo può essere anche utilizzato dal padre). L’INPS sta mettendo in atto una procedura per la verifica dei periodi con relative percentuali da parte dello Studio.

ACCORDO STATO REGIONI DEL 17/7/2025 SULLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

In allegato una sintesi sul tema, con alcune novità di interesse dei datori di lavoro.  In particolare

  • Vengono introdotti obblighi di formazione anche per il “datore di lavoro”, entro 24 mesi, con implicazioni anche per i componenti il consiglio di amministrazione.
  • Viene anticipato l’obbligo di formazione effettiva dei lavoratori al momento dell’assunzione.

Con l’occasione si ribadisce che ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, che abbia anche un solo dipendente, o un collaboratore che opera all’interno della sede, deve avere la documentazione necessaria per gli obblighi di cui al D.Lgv 81/2008, quindi Documento Valutazione dei Rischi, corsi pronto soccorso, antincendio, formazione informazione dei lavoratori, Medico competente per le attività previste.

Per altri dettagli contattate il vostro responsabile / consulente per la sicurezza, o guido@studiocdlzubin.it

DIPENDENTI E AMMINISTRATORE – GLI ULTIMI CHIARIMENTI

In estrema sintesi

  • Sussiste la possibilità che un dipendente, tipicamente un dirigente, possa svolgere anche il ruolo di amministratore delegato. In tal caso l’INPS precisa che non può avere una delega generale, ma solo parziale, e deve sussistere la “dipendenza”, quale dipendente, nei riguardi del presidente del Cda, o del consiglio di amministrazione.
  • La Cassazione ha recentemente confermato quanto sopra, escludendo in ogni caso che un dipendente possa essere anche Presidente del CdA

Per altre info sul tema roberto@studiocdlzubin.it andrea@studiocdlzubin.it

 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti su tutti i temi sopra esposti.

Scarica qui il file allegato:
allegato circolare luglio 2025 novita sicurezza sul lavoro (19 KB file.pdf)
allegato circolare luglio 2025 partecipazione lavoratori (21 KB file.pdf)
Ordinanza 01_2025_SAL dd 02_07_2025 (229 KB file.pdf)
 

Cordiali saluti

STUDIO ZUBIN S.T.P. SRL
CONSULENZA DEL LAVORO

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Tel.: +39040 773859  Fax +39040 3478684
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Orario:
Lun. – Ven.  9.00-13.00   

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