CIRCOLARE GENNAIO 2015 – ULTERIORI APPROFONDIMENTI SULLE NOVITA’ 2015

TFR IN BUSTA PAGA

  • La possibilità di chiedere l’erogazione del TFR maturato mensile direttamente in busta paga è in vigore dal 1 marzo 2015, per i dipendenti che siano in forza già da 6 mesi.
  • La scelta è irrevocabile fino alla scadenza prevista dalla norma 30 giugno 2018.
  • Può essere effettuata anche da chi ha scelto di versare il TFR ai fondi pensione (revocando in questo modo l’irreversibilità della scelta a suo tempo effettuata per i fondi pensione).
  • La somma mensile pari al TFR maturato non è soggetta a contributi ed è soggetta a IRPEF con tassazione ordinaria (con l’aliquota marginale rispetto al reddito mensile, es. 23% fino a 15.000 annui, 27% fino a 28.000, 38% oltre ecc. + le addizionali regionali e comunali – circa 2% in media); attualmente con la tassazione separata il TFR ha di norma una aliquota media del 23% di imposte, che aumenta leggermente solo per redditi medio alti
  • L’inserimento in busta del TFR non aumenta i limiti massimi per l’erogazione del bonus di 80 euro mese nel 2015 (24.000 / 26.000 euro di imponibile).
  • È previsto un sistema di finanziamento alle imprese sotto i 50 dipendenti (quelle che non versano già il TFR al fondo tesoreria) che non hanno liquidità per corrispondere il TFR maturando, per cui le banche convenzionate anticiperanno ai lavoratori il maturando, e l’azienda restituirà alla banca l’importo solo a fine rapporto con un tasso ridotto pari all’attuale rivalutazione (1,50% + 0,75% inflazione)
  • Sono previste agevolazioni contributive limitate in caso di erogazione del TFR (riduzione dell’aliquota INPS pari allo 0,20% dovuto al fondo garanzia)
  • NOTE: poiché fino ad oggi la norma non vietava, in caso di accordo tra le parti, l’anticipo periodico o mensile del TFR maturato, che veniva però assoggettato a tassazione separata, si provvederà prima del 1 marzo 2015 ad armonizzare le situazioni in essere con la nuova norma, anche nel lavoro domestico dove la prassi era diffusa e che invece viene esclusa dalla nuova norma; in ogni caso si è in attesa delle circolari sia del Ministero del lavoro / INPS sia dell’Agenzia delle Entrate, per cui verranno in ogni caso inviate istruzioni e modulistica per l’opzione prima del 1 marzo 2015.

IRAP

  • Per la determinazione dell’imponibile, c’è la deduzione integrale del costo relativo al personale dipendente a TEMPO INDETERMINATO; precedentemente tale deduzione era integrale per gli apprendisti e i disabili, ed era parziale (contributi + parte delle retribuzioni) per il personale a tempo indeterminato
  • Aliquota ripristinata al 3,90% contro il 3,50% sull’imponibile (pari a ricavi meno costi deducibili)

PARZIALE RIFINANZIAMENTO DELLA CD PICCOLA MOBILITA’

  • Nel corso del 2013 l’INPS ha comunicato l’impossibilità di applicare gli sgravi già previsti per l’assunzione di licenziati da piccole imprese che, assunti a tempo determinato o indeterminato, avevano aliquota INPS 10% per 12 o 18 mesi
  • Tale situazione aveva creato una irregolarità per i primi mesi del 2013, e la perdita degli sgravi già preventivati per i mesi previsti
  • Ora la norma ripristina gli sgravi, sanando le irregolarità, e permettendo un recupero per i mesi seguenti (le singole posizioni verranno verificate dallo studio)
  • Si ricorda che restano invariati gli sgravi per assunti dalla cd grande mobilità (l. 223/91 da licenziamenti collettivi) anche se quest’ultima norma viene gradualmente ridotta fino a sparire nel 2017 assorbita dall’ASPI come più avanti specificato.

ESONERO CONTRIBUTI PER NUOVE ASSUNZIONI

  • Si conferma quanto già comunicato, per cui l’esonero, pari al totale aliquota carico datore di lavoro (circa 30% sul lordo, con un tetto di 8060 euro annui) si applica per tre anni dall’assunzione.
  • Condizione è non aver avuto un rapporto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l’assunzione con altri datori di lavoro, e comunque con società collegate e controllate da chi assume nel periodo 1/10/2014-31/12/2014.
  • Quindi si applica lo sgravio a chi aveva rapporti di lavoro anche con la stessa azienda, ma con contratti diversi dal tempo indeterminato (quindi a termine, a progetto, ecc.); non si applica invece agli apprendisti riassunti, visto che tale contratto è definito ora a “tempo indeterminato”
  • Altre condizioni sono la regolarità contributiva, l’adeguamento alle norme di sicurezza e igiene del lavoro, il rispetto dei CCNL, e il rispetto del diritto di precedenza, ad esempio rispetto a personale a tempo determinato cessato e non confermato nei mesi precedenti che venga sostituito per le stesse mansioni dall’assunzione agevolata.
  • Con l’introduzione della nuova agevolazione, viene soppressa l’agevolazione prevista per l’assunzione di disoccupati da più di 24 mesi (riduzione 50% dei contributi a carico, 100% imprese artigiane); resta invece in vigore l’agevolazione per la conversione a tempo indeterminato degli apprendisti (si paga solo il 11,61% di contributi per 12 mesi).
  • NOTE non si prevede al momento che l’assunzione incrementi la media della ULA unità lavorative annue esempio dell’anno precedente; non ci sono circolari INPS al momento che spieghino come si applica lo sgravio, per le quali si è in attesa prima della prima scadenza contributiva del 16/2/2015 per le assunzioni già effettuate nel 2015; al momento non sono segnalate problematiche in relazione al tetto massimo stanziato dal governo, che è di 3,5 miliardi di euro complessivi.

I CONTRIBUTI PER ASSUNZIONI E STABILIZZAZIONI DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

  • Nei giorni scorsi la Regione FVG ha riaperto provvisoriamente i termini dei contributi per assunzioni e stabilizzazioni come da Regolamento 2014, per i primi 3 mesi del 2015, ferma restando la verifica dei fondi.
  • Si ricorda che si deve trattare di nuove assunzioni di soggetti con disoccupazione ed età di norma elevata, (vedere sotto la sintesi) e non è ancora stata specificata ma è improbabile la compatibilità con l’esonero contributi di cui al punto precedente.
  • Si ricorda inoltre che al momento la stabilizzazione diretta di un contratto a tempo determinato non prevede l’applicazione dell’esonero contributi di cui al punto precedente (per cui il contratto a termine al momento deve cessare e essere riassunto); si deve quindi in tal caso optare tra la richiesta del contributo regionale per stabilizzazione diretta (che deve essere fatto prima della conversione) e la richiesta dell’esonero contributivo triennale per nuova assunzione (di norma più vantaggioso).
  • La Regione emanerà quanto prima un nuovo regolamento alla luce delle novità e degli sgravi introdotti dal Governo.
  • Lo scrivente studio valuterà caso per caso la possibile applicazione dello sgravio di cui al punto precedente ovvero del contributo regionale in quanto alternativi.

In sintesi i rapporti incentivabili dalla Regione FVG con domande da 1.1.2015 a 31.3.2015 sono:

  • Assunzioni a t.indeterm. o determ. min.6 mesi di uomini >55, disocc., anche se con precedente rapporto di lavoro nella stessa azienda nei 12 mesi precedenti;
  • Assunzioni a t.indeterm. o determ. min.6 mesi di donne >50, disocc., anche se con precedente rapporto di lavoro nella stessa azienda nei 12 mesi precedenti;
  • Assunzioni a t.indeterm. di donne <50, disocc., in assenza di precedente rapporto di lavoro nella stessa azienda nei 12 mesi precedenti;
  • Stabilizzazioni di donne <36 “precarie” da almeno 1 giorno;
  • Stabilizzazione di donne >36 “precarie” per almeno 18 mesi negli ultimi 5 anni;
  • Stabilizzazione di uomini >55 “precari” per almeno 18 mesi negli ultimi 5 anni;

IL NUOVO RAVVEDIMENTO PER LE IMPOSTE

  • Fino ad oggi le imposte non pagate esempio come sostituti d’imposta potevano essere sanate con sanzioni entro 30 giorni dal mancato versamento (circa 1% sopratassa), e con sanzione leggermente superiore (3% circa) se il pagamento avviene entro il termine della dichiarazione dei redditi (esempio per il modello 770 31 il luglio del-l’anno successivo); trascorso tale termine non si poteva regolarizzare se non attendendo l’avviso di accertamento, che applicava il 10% di sanzione con pagamento entro 30 giorni dall’avviso, o 30% con passaggio ad Equitalia se non pagato nei termini; peraltro è possibile chiedere la rateizzazione delle imposte al momento dell’avviso di accertamento con il 10% in modo da pagare anche in 20 rate trimestrali (quindi in 5 anni).
  • La nuova norma amplia il ravvedimento spontaneo ante accertamento, per cui è possibile sanare con un 1/6 o 1/7 del 30% (tra il 4 e il 5% quindi) nei primi 2 anni successivi alla dichiarazione, sempre che si paghi l’intero ravvedimento.
  • NOTE da valutare quindi la convenienza tra la minore sopratassa e il maggiore tempo di rateizzazione con la maggior sopratassa in caso di avviso; inoltre anche con il passaggio ad Equitalia, con la sanzione al 30%, la ratizzazione si amplia fino a 72 rate.

L’AUMENTO DELLA QUOTA NON PENALE PER MANCATO VERSAMENTO DI IMPOSTE E RITENUTE

  • Lo schema del decreto legislativo, non ancora definitivo, prevede che la soglia al di sopra della quale scatta il reato per omesso versamento di imposte (oltre alle sanzioni amministrative) passa da 50.000 a 150.000 euro annui per ogni dichiarazione fiscale (quindi il limite vale singolarmente per IVA, Ritenute o imposte).
  • Per quanto riguarda le ritenute dei dipendenti quindi si evidenzia il nuovo limite; sono previste inoltre agevolazioni per non incorrere nel reato in caso di pagamento del debito prima del processo;
  • Sono previste altre norme in tema omissioni o illeciti in campo fiscale, si attende comunque la versione definitiva del decreto.
  • NOTE saranno valutate le singole posizioni aziendali, anche per la verifica della applicazione delle norme meno severe a debiti relativi a dichiarazioni 770 già presentate.

BONUS 80 EURO

  • Confermato sulla base delle regole del 2014, per tutto il 2015, 80 euro al mese per 12 mesi con reddito di lavoro dipendente non superiore a 24.000, con riduzione fino a 26.000 e successivo azzeramento; resta il principio dell’automaticità (il datore di lavoro applica il bonus salvo comunicazione contraria); sono sempre esclusi gli incapienti (con reddito annuo che non supera gli 8000) per cui basta superare la soglia anche per 1 euro di imposte dovute e il bonus viene integralmente riconosciuto.

ULTERIORI BONUS PER INCENTIVI ALLA NATALITA’

  • 80 euro mensili se la famiglia ha ISEE meno di 25000 euro annui per ogni bimbo nato o adottato da 1/1/2015 a 31/12/2017
  • Raddoppio con ISEE inferiore a 7000
  • Incentivi da determinare per famiglie con 4 figli

NB questi incentivi dovrebbero essere erogati direttamente dall’INPS e non per il tramite del datore di lavoro come gli ANF.

LE NUOVE INDENNITA’ PER DISOCCUPAZIONE (ASPI / NASPI / DIS-COLL/ ASDI/ VOUCHER RICOLLOCAZIONE)

Con il decreto attuativo del Job Acts si va a rimodulare il trattamento di disoccupazione come segue

  • L’ASPI introdotta dalla riforma Fornero (nel 2015 durata minima 10 mesi, 75% della retribuzione media con massimale 1165 euro, avendo come requisito 12 mesi di lavoro negli ultimi 24) dal 1/5/2015 diventa Nuova ASPI (NASPI), per la quale bastano 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni per accedere a un assegno che è commisurato all’anzianità di lavoro potendo arrivare fino a 24 mesi di durata e fino a 1300 euro mensili.
  • Scaduta la NASPI, i soggetti in stato di particolare necessità (per anzianità, reddito, famiglia) potranno avere accesso ad un ulteriore sussidio denominato ASDI – assegno di disoccupazione – con limiti ancora da fissare in decreto.
  • Anche per i collaboratori a progetto che perdono il lavoro è previsto un assegno denominato DIS-COLL, il requisito sono 3 mensilità di contributi gestione separata nell’anno precedente e un mese nell’anno di cessazione (altri requisiti e importi sono ancora da regolamentare).
  • La novità è l’introduzione di un voucher per la ricollocazione, una dote individuale volta a premiare i soggetti che provvedono a ricollocare il lavoratore licenziato illegittimamente o nell’ambito di una procedura di tipo collettivo o per motivi economici; ulteriori regole sono ancora da fissare

I CONTRATTI SOLIDARIETA’ DA 2015

  • La legge di stabilità non ha confermato nel 2015 l’aumento del 10% della quota già prevista al 60% di integrazione delle ore non lavorate per i contratti di solidarietà di tipo “A” (aziende soggette alla CIGS, es. industrie con più di 15 dipendenti); nel 2015 l’integrazione sarà quindi del 60%
  • Il contratto di solidarietà di tipo “B” (aziende non soggette all CIGS) pare non rifinanziato per il 2015 quindi non applicabile al momento
  • Peraltro il JOB ACTS punta a una riforma complessiva dello strumento della solidarietà, in alternativa alla Cassa Integrazione, per la quale si resta in attesa di apposito decreto.

LA CIG IN DEROGA NEL 2015 / L’ ACCORDO NEL FRIULI VENEZIA GIULIA

  • Nel 2015 sarà possibile accedere alla Cassa in deroga per un massimo di 5 mesi, per le aziende che non possono ricorrere agli strumenti ordinari (cassa integrazione ordinaria e straordinaria).
  • La Regione FVG ha già firmato un accordo in tal senso, per cui è possibile per 5 mesi poter avere accesso a tale ammortizzatore (i lavoratori devono avere 12 mesi di anzianità, e devono avere già utilizzato le ferie).
  • È necessario l’accordo sindacale preventivo, come per le altre Casse (in caso di necessità contattare lo studio).

IL JOB ACTS  /  IL DECRETO SUI CONTRATTI A TUTELE CRESCENTI

In estrema sintesi

Le nuove tutele crescenti si applicano prima di tutto ai nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1/1/2015 dalle aziende già soggette all’art. 18 della L. 300/70 (Statuto dei lavoratori), quindi quelle con più di 15 dipendenti per comune, o comunque 60 sul territorio nazionale come segue.

  • In caso di LICENZIAMENTI DI TIPO ECONOMICO (quindi per giustificato motivo oggettivo connesso all’organizzazione del lavoro, alle condizioni economiche dell’azienda, per riduzione del personale, ecc.), qualora il giudice ne accerti l’illegittimità, condannerà l’azienda a un indennizzo pari a 2 mensilità per ogni anno di lavoro, con un minimo di 4 e un massimo di 24 mensilità (somma non soggetta a contributi ma solo a IRPEF tassazione separata); non è quindi più possibile il reintegro.
  • Per i LICENZIAMENTI DISCIPLINARI, resta il reintegro in azienda solo nel caso in cui il motivo indicato per il licenziamento sia totalmente INSUSSISTENTE (cioè inventato); in tutti gli altri casi, cioè ad esempio quando il motivo sia considerato sproporzionato dal giudice, o ci siano delle omissioni formali nella procedura, il giudice dichiara estinto il rapporto e condanna all’indennizzo da 4 a 24 mensilità (2 per ogni anno di lavoro).
  • La norma si applica anche ai LICENZIAMENTI COLLETTIVI, per cui, in caso di violazione di criteri di scelta nei licenziamenti di più di 5 lavoratori in 4 mesi in aziende con più di 15 dipendenti, il giudice può condannare al massimo all’indennizzo previsto per i licenziamenti economici.
  • Quanto sopra, si ripete, vale solo per gli assunti dal 1/1/2015; quindi bisognerà fare molta attenzione per quanto riguarda le procedure e i diritti dei lavoratori, in quanto ci saranno in azienda 2 gruppi di lavoratori; il primo, gli assunti prima del 1/1/2015, cui si applica il vecchio art. 18 pur se modificato dalla riforma Fornero, nel quale quindi è possibile in determinate ipotesi il reintegro (e un licenziamento economico deve essere preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione presso la DTL); il secondo, gli assunti dal 1/1/2015, cui si applicano le tutele crescenti come sopra esposte.
  • Restano sempre soggetti al reintegro i licenziamenti DISCRIMINATORI, cioè effettuati per motivi razziali, religiosi, politici, di sesso, o appartenenza al sindacato.
  • Inoltre il nuovo regime a tutele crescenti si applica anche alle cd organizzazioni di tendenza (partiti, sindacati, enti religiosi) prima esclusi dall’art. 18 della L. 300/70.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti la norma prevede un regime più articolato, come segue

  • Le nuove assunzioni dal 1/1/2015 sono soggette allo stesso regime delle tutele crescenti, ma con importi dimezzati, quindi una mensilità all’anno in caso di licenziamento illegittimo, sia economico che disciplinare, essendo escluso in ogni caso il reintegro previsto per il “disciplinare inesistente” e comunque con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità
  • Quindi il regime non si differenzia molto dal vigente ante 2015, che si applica ai dipendenti assunti prima dell’1/1/2015, che prevede un indennizzo compreso tra le 2,5 e le 6 mensilità per licenziamento illegittimo.
  • La particolarità, volta ad agevolare lo sviluppo di tali imprese, è che nel caso in cui, per effetto di nuove assunzioni nel 2015, l’azienda superi la soglia dei 15 dipendenti, il nuovo regime delle tutele crescenti si applica a tutta l’azienda nel complesso, quindi vecchi e nuovi dipendenti (l’azienda si troverà quindi in posizione agevolata rispetto alle tutele previste per le vecchie aziende con più di 15 dipendenti al 1/1/2015)

Si introduce infine per i nuovi contratti a tutele crescenti una nuova conciliazione “standard” per cui il datore di lavoro, all’atto del licenziamento, può offrire un mensilità di retribuzione per ogni anno di lavoro (con un minimo di 2 e un massimo di 18, da 1 a 6 mensilità per le aziende sotto i 15 dipendenti) con assegno circolare, esente da imposte e contributi, che, se accettata dal lavoratore, in sede protetta (DTL, Sindacato) chiude subito il possibile contenzioso.

AUMENTI ALIQUUTE CONTRIBUTIVE

SI invieranno a breve gli aumenti previsti in particolare relativi alla gestione separata INPS collaboratori e professionisti senza cassa, non appena confermate dalle circolari INPS.

Lascia il tuo commento

*