SINTESI DELLE MISURE DECRETO “CURA ITALIA”
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 17/03/2020 n. 18, con le misure per il sostegno economico alle imprese.
Il decreto presenta ancora molti aspetti per i quali saranno necessario interventi chiarificatori e circolari attuative.
Di seguito si inviano alcuni primissimi commenti a caldo, vista l’urgenza di mettere in moto gli strumenti.
Si ritiene utile allegare alla presente una circolare della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che entra nel merito di alcuni temi, evidenziando anche le criticità.
Si conferma l’operatività da remoto dello studio, per cui si invita a privilegiare le richieste via e-mail o lasciando un messaggio alla segreteria telefonica
AMMORTIZZATORI SOCIALI
È il tema più caldo e controverso, anche ai fini degli effetti pratici in relazione alle procedure che lo scrivente studio deve predisporre per conto del cliente.
Ci sono in sintesi 4 interventi, con causale speciale emergenza COVID-19, per i quali non si applicano buona parte dei limiti normalmente applicabili.
- La Cassa integrazione ordinaria per le aziende inquadrate nel settore industria, anche edile (indipendentemente dal numero dei dipendenti
- L’Assegno ordinario del fondo integrazione salariale per le aziende del terziario con più di 5 dipendenti
- Il Fondo Solidarietà bilaterale per le aziende artigiane (indipendentemente dal numero dei dipendenti)
- La Cassa integrazione in deroga per le aziende non coperte dai tre precedenti ammortizzatori (di norma terziario fino a 5 dipendenti)
Al momento gli strumenti di cui ai punti 1-2-4 valgono per 9 settimane (2 mesi); solo il punto 3) al momento vale fino al 31 marzo e poi si deve rinnovare.
All’articolo 19 del DL si espone la procedura di cui ai punti 1) e 2). I temi controversi sono
- La necessità comunque di una “informazione, consultazione ed esame congiunto” con il sindacato, che prima viene escluso (con riferimento all’art. 14 D.Lgs 148/2015) e poi viene al comma 2 reintrodotto, ma con “procedura telematica”. Questo significa che per ogni procedura di cui ai punti 1 e 2 serve comunicazione al sindacato competente del territorio per chi non ha rappresentanze sindacali aziendali, che deve restituire firmato via e-mail, entro tre giorni dall’avvio, un verbale sindacale.
- La decorrenza, che prima viene data per “retroattiva” al 23/2/2020, ma che poi necessita di una “comunicazione preventiva” (qui evidentemente c’è un refuso del legislatore)
Per il punto 3) artigiani c’è una procedura apposita che stiamo attivando, in contatto con l’Ente bilaterale degli artigiani del territorio (per cui ogni azienda verrà contattata)
Per il punto 4) si attende l’accordo sindacale collettivo regionale, e poi le regole e le procedure che la Regione fornirà. In questo caso solo per le aziende sotto i 5 dipendenti non serve il verbale sindacale.
Altro tema è la possibilità di chiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS al lavoratore, che è prevista per il punto 3) e 4), per il punto 2) è una “possibilità”, per il punto 1) è la “eccezione”, cioè vale solo per le aziende con grave crisi di liquidità.
Attenzione: solo per la CIG in deroga di cui al punto 4), e parzialmente si ritiene per quelle di cui al punto 3) risultano essere dei tetti di stanziamento INPS, che se raggiunti non danno luogo alla prestazione. Per la cig ordinaria e per l’assegno ordinario, a una prima lettura, NON risulta questo tetto.
Altro tema è la possibilità di sospendere la CIG straordinaria per l’intervento specifico da emergenza COVID-19.
Alla luce di quanto sopra, lo scrivente studio si sta attivando per
- Contattare il sindacato competente per le procedure di consultazione
- Predisporre le relative pratiche per le aziende che hanno necessità dell’intervento.
Come visto sopra, non c’è il tema del raggiungimento del tetto, se non di fatto per la CIG in deroga, non ancora regolamentata (per cui tutte le pratiche verranno gradualmente evase, tenuto conto della obiettiva mole di lavoro).
Di seguito alcune note pratiche sul trattamento economico e sulla procedura per gli interventi di cui ai punti precedenti
- Di norma si cerca di esaurire almeno le ferie pregresse del 2019 prima di utilizzare.
- Si fa la procedura sindacale sopra esposta e la richiesta all’INPS (a cura del nostro studio)
- Si può fare domanda per l’intero periodo, ma poi il lavoratore può rientrare al lavoro o fare le ferie durante il periodo.
- Si comunica al lavoratore che è sospeso (ma si può fare anche una riduzione per alcune ore o alcuni giorni)
A fine mese di norma in busta paga si anticipa l’indennità a carico INPS, che è
- 80% stipendio ma con massimale di 1000 lordi circa per un mese intero di cig a tempo pieno (per marzo quindi sarà solo una parte, sono circa 6 euro lorde per ogni ora di assenza)
- Solo se la RAL annua supera i 26000 circa, il massimale diventa 1200 lordi circa mese
Il costo per l’azienda è solo la maturazione del TFR per le ore non lavorate.
Non appena arriva l’autorizzazione INPS, si recupera l’importo anticipato nel modello F24 (di norma entro uno due mesi).
Nei casi sopra indicati ove sia previsto il pagamento diretto dall’INPS, lo studio comunica le ore all’INPS che paga direttamente all’IBAN del lavoratore. In busta paga quindi il lavoratore avrà la trattenuta per le ore non lavorate, e dovrà attendere il saldo dall’INPS (sui tempi al momento non abbiamo dati certi).
INDENNITA’ UNA TANTUM PER ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI AUTONOMI/ PARASUBORDINATI)
Si tratta di collaborazione coordinate e continuative e partite IVA professionali (non imprese, e non iscritte agli ordini). Viene corrisposta una indennità una tantum di 600 euro esentasse, previa domanda che deve essere fatta dall’interessato all’INPS, (non quindi dal committente) attraverso una procedura al momento non nota (ci si riserva ulteriori informazioni)
INDENNITA’ UNA TANTUM STAGIONALI DEL TURISMO E DELLE TERME
Si tratta di contratti a termine cessati, anche qui importo 600 euro. Da verificare se applicabile ad esempio a intermittenti cessati.
PROROGA TERMINI DOMANDE NASPI / ATTIVITA’ DEI PATRONATI
Si sposta a 128 giorni invece che 68 il termine delle domande di NASPI per i disoccupati. Nel contempo si prevede che i patronati attuino orari ridotti (peraltro alcuni patronati risultano già chiusi). Per tale motivo è opportuno che ogni lavoratore possa fare il PIN INPS per le proprie prestazioni, anche per congedi parentali ecc.
SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI F24
È confermata la proroga del modello F24 scadente il 16/03/2020 al 20/03/2020, ma alcune imprese vedono il versamento sospeso fino al 31/05/2020:
- Imprese con ricavi o compensi superiori a 2 milioni di euro nel 2019, il modello F24 deve essere versato entro il 20/03/2020 in un’unica soluzione.
- Imprese con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel 2019, il modello F24 potrà essere pagato il 31/05/2020 in un’unica soluzione, oppure in 5 rate a partire dal 31/05/2020, senza sanzioni o interessi.
- Indipendentemente dai ricavi o compensi 2019, anche le aziende dei settori più colpiti dall’emergenza (in sintesi sportivi, teatri, ristoranti, bar, gelaterie, assistenza sociale non residenziale, terme, turistici e ricettivi) possono versare il modello F24 entro il 31/05/2020, in soluzione unica o 5 rate.
Allo stato attuale sembra che la sospensione dei versamenti non riguardi le ritenute d’acconto (cod. 1040) ma solo IVA, ritenute fiscali e previdenziali a dipendenti e assimilati.
Gli autonomi con P.IVA, senza lavoratori dipendenti e con compensi sotto i 400.000 euro, possono non applicare la ritenuta d’acconto sui propri avvisi di parcella, rilasciando apposita dichiarazione, fino al 31/05/2020, poi dovranno provvedere al versamento.
CONGEDO PARENTALE SPECIALE
I lavoratori genitori di figli sotto i 12 anni (o senza limite d’età se disabili), possono fruire di un congedo parentale di massimo 15 giorni in relazione alla chiusura degli istituti scolastici.
Il congedo è retribuito al 50% dello stipendio, interamente a carico dell’INPS ma può essere fruito solo da uno dei due genitori e solamente se l’altro genitore continua a lavorare (non è quindi disoccupato, in NASPI, sospeso in CIG, FIS o simili).
Se un lavoratore ha fatto domanda di congedo parentale (c.d. maternità facoltativa) dal 05/03/2020 la stessa è convertita d’ufficio in congedo parentale speciale e saranno retribuiti al 50%.
Per i lavoratori iscritti alla gestione separata (co.co.co.) non spetta il congedo parentale speciale ma una indennità di importo simile da erogarsi a cura dell’INPS.
Una circolare INPS dovrà definire le modalità della domanda e di erogazione delle indennità.
ASPETTATIVA SPECIALE
I lavoratori genitori di figli tra i 12 e i 16 anni hanno diritto ad una aspettativa non retribuita per tutta la durata della sospensione delle scuole e dei servizi per l’infanzia a condizione che non vi sia altro genitore, o che lo stesso continui a lavorare (non è quindi disoccupato, in NASPI, sospeso in CIG, FIS o simili).
BONUS BABY SITTER
I lavoratori con diritto al congedo parentale speciale, possono, in alternativa allo stesso, richiedere direttamente all’INPS l’erogazione di “voucher” (Libretto di Famiglia) pari a 600,00 euro per retribuire servizi di baby sitter.
Questo bonus spetta anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’INPS.
Una circolare INPS dovrà definire le modalità della domanda e di erogazione delle indennità.
PERMESSI ASSISTENZA DISABILI l.104 ESTESI
I lavoratori che già beneficiano di permessi ex l. 104 per l’assistenza di familiari disabili si vedono estendere le tre giornate già spettanti fino a 12 giorni complessivi da usufruire nei mesi di marzo e aprile 2020.
LAVORATORI IN QUAREANTENA
I lavoratori in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva sono considerati assenti a titolo di malattia e percepiscono la relativa indennità, senza che il periodo sia computabile per il periodo di comporto.
Se si tratta di lavoratori disabili gli stessi sono considerati sottoposti a ricovero ospedaliero.
Il medico curante deve redigere apposito certificato medico.
DIVIETO DI LICENZIAMENTI ECONOMICI
Dal 17/03/2020 e per 60 giorni (fino al 15/05/2020) tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti non possono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (motivi economici e non disciplinari).
Nello stesso periodo non si possono attuare procedure di licenziamento collettivo ex l. 223/1991.
PREMIO PER I DIPENDENTI CHE CONTINUINO A LAVORARE IN SEDE
A tutti i dipendenti che abbiano continuato a lavorare in sede e non abbiano un reddito imponibile IRPEF superiore a 40.000 nel 2019, è corrisposto un premio di 100 euro.
I 100 euro sono da riproporzionare per i giorni di effettivo lavoro svolti in marzo e devono essere riconosciuti al lavoratore con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile o comunque entro il conguaglio fiscale (a fine rapporto o a dicembre 2020).
Scarica qui il file allegato:
CircolareFS_8_Decreto_CuraItalia_web.pdf (1)
Ci riserviamo ulteriori dettagli su tutto il tema.
Cordiali saluti
STUDIO ZUBIN ROBERTO
CONSULENTE DEL LAVORO
Via San Francesco D’Assisi 14/1 34133-Trieste
Tel.: +39040 773859 Fax +39040 3478684
www.studiocdlzubin.it
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