Si segnala l’entrata in vigore del Decreto Legge 122 del 10 settembre 2021, (allegato il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale) che estende l’obbligo del green pass e dei vaccini anche al personale che opera nei sotto indicati ambiti.
STRUTTURE RESIDENZIALI, SOCIO ASSISTENZIALI E SOCIO SANITARIE (RSA) – ART. 2 DL 122/2021 – ESTENSIONE OBBLIGO VACCINI
Il DL 44/2021 (convertito in legge 76/2021) che prevedeva l’obbligo di vaccino al personale “sanitario”, viene modificato per cui oltre al personale sanitario, dal 10 ottobre 2021 al 31 dicembre 2021 l’obbligo (dei vaccini) si applica a tutto il personale anche “esterno” che svolge a qualsiasi titolo attività lavorativa all’interno delle predette strutture. Si tratta quindi di addetti a mense, pulizie, o altri servizi che sono dati in appalto a imprese esterne, ma i cui lavoratori devono accedere ai locali della struttura, e in generale quindi a tutti i soggetti che operano all’interno delle strutture a qualsiasi titolo (anche amministrativi quindi).
L’obbligo di verifica (dell’avvenuta vaccinazione) è a carico sia del responsabile della struttura che del datore di lavoro del lavoratore esterno (non è chiaro se congiuntamente o separatamente)
Valgono le norme vigenti in termini di sanzioni, esenzione dall’obbligo, e sospensione dell’attività o della retribuzione per i lavoratori inadempienti.
STRUTTURE SCOLASTICHE/FORMATIVE/EDUCATIVE – ART. 1 DL 122/2021 – ESTENSIONE OBBLIGO GREEN PASS
Anche in questo ambito l’obbligo già previsto di green pass per il personale operante all’interno della scuola (docenti / ausiliari) viene ampliato al personale esterno che opera all’interno della struttura, alle stesse condizioni indicate al punto precedente. Si ricorda che l’obbligo è esteso anche agli studenti delle strutture universitarie e degli ITS parauniversitari.
ALTRE NORME IN PREVISIONE
Si ipotizza nel corso delle prossime settimane una possibile estensione di obbligo analogo anche per i dipendenti delle strutture private le cui “utenze” o clienti sono già sottoposti a obbligo di green pass (pubblici esercizi ecc.), o nella pubblica amministrazione in generale. Per un ampliamento a tutto il settore privato, come ipotizzato da alcuni, non si hanno al momento indicazioni.
LA NORMATIVA SULLA PRIVACY.
Si ricorda che ai fini dell’applicazione delle norme di controllo green pass ai lavoratori, si deve utilizzare l’apposita applicazione, con le modalità che sono state approvate dal garante della privacy (in allegato per chi è interessato il parere del Garante per la protezione dei dati personali sullo schema di Decreto, poi emanato dal Presidente del consiglio dei ministri – link alla pagina dedicata, con tutti gli interventi in materia https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/green-pass)
Per quanto riguarda il controllo dell’avvenuta vaccinazione (per le strutture socio sanitarie di cui all’art. 2 del DL, ci si riserva ulteriori approfondimenti sulle modalità applicative in quanto si è in attesa di decreto)
Scarica il file allegato:
DL 122 10 settembre 2011 green pass RSA ecc (80kB file.pdf)
GarantePrivacy-9694010-1.3 (50kB file.pdf)
Siamo a disposizione per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul tema.
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
Lascia il tuo commento