CIRCOLARE DI STUDIO – DECRETO LEGGE “SOSTEGNI BIS” – CONVERSIONE IN LEGGE DECRETO SOSTEGNI

A seguito del pubblicazione in G.U. del cd “decreto sostegni bis”  (DL 73 del 25/5/2021) e della conversione in legge del primo “decreto sostegni” (DL 41/2021 convertito in L. 69/2021, si inviano di seguito le sintesi delle principali novità.

Come sempre si attendono le norme attuative, in particolare le circolari INPS al fine di avere ulteriori dettagli in relazione alle modalità pratiche di applicazione di quanto previsto.

CASSA INTEGRAZIONE PER AZIENDE EDILI E INDUSTRIALI

Al 26/06/2021 terminano i periodi massimi di CIGO COVID, perciò dal 28/06/2021 le aziende edili e industriali che non abbiano integralmente ripreso l’attività lavorativa possono:

  • Iniziare dopo il 30/06/2021 procedure di licenziamento individuale o collettivo per motivi economici, previa verifica della sussistenza del presupposto di un “giustificato motivo oggettivo”;
  • Accedere alla Cassa Integrazione Ordinaria per “eventi transitori” o “situazione temporanee di mercato” (mancanza di commesse, crisi di mercato, …) senza pagare il contributo addizionale di cui al D.lgs.148/2015 previo esperimento di una apposita procedura sindacale. Al momento non è chiaro se tutti i lavoratori possano beneficiarne, di norma è prevista una anzianità di almeno 90 giorni effettivi. Se si utilizza questa opzione non è possibile licenziare per motivi economici per tutta la durata della CIGO;
  • Accedere alla Cassa Integrazione Straordinaria in presenza di un calo del fatturato superiore al 50% nel raffronto tra I trimestre 2019 e I trimestre 2021. La durata è di 26 settimane al massimo, perciò si potrebbe coprire tutto il periodo dal 28 giugno al 26 dicembre 2021. Possono beneficiare tutti i lavoratori in forza al 26/05/2021 ma la loro sospensione oraria non deve essere superiore al 90% e la riduzione media oraria di tutti i lavoratori non può superare l’80%. L’indennità di CIGS in questo caso è più alta del normale: sarà il 70% della retribuzione globale, non sono più previsti i massimali di 998 e 1439 euro lordi. Sono però ininfluenti gli aumenti del contratti aziendali. Anche in questo caso è necessaria la procedura sindacale che porti alla stipula di un contratto collettivo aziendale.
  • Accedere agli ammortizzatori sociali “non COVID” secondo le regole del D.lgs. 148/2015 (es. CIGS per crisi aziendale, etc.) e sempre rispettando le procedure sindacali.

Se qualcuno fosse interessato bisogna attivarsi immediatamente nel mese di giugno, altrimenti non è detto che si riesca a rispettare l’iter senza creare una discontinuità della copertura delle CIG tra giugno e luglio.

CASSA INTEGRAZIONE (FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE E CASSA IN DEROGA) PER AZIENDE NON INDUSTRIALI (TERZIARIO) E ARTIGIANE

Continuano a fruire le 28 settimane residue di CIG del DL 41/2021 rimane anche il divieto di licenziamento fino al 31/10/2021.

CONTRATTO DI RIOCCUPAZIONE

Dal 1/07/2021 e fino al 31/10/2021 si possono assumere disoccupati (devono risultare tali al Centro per l’Impiego come da D.lgs. 148/2015) con il nuovo “contratto di rioccupazione”.

Si tratta di una sorta di “apprendistato” breve per soggetti disoccupati: il datore di lavoro li assume definendo un “progetto individuale di inserimento” per formarli alle nuove mansioni. La durata dell’inserimento è di 6 mesi nei quali non si può licenziare il lavoratore. Non è chiaro se il recesso durante il semestre possa avvenire “in prova”.

Al termine del semestre il lavoratore diventa a tempo indeterminato, oppure viene risolto il contratto.

Il datore di lavoro che usa il “contratto di rioccupazione” ha 6 mesi di sgravio dei contributi INPS in misura pari al 100% entro un massimo di 6.000 euro ma l’incentivo è perso se si licenzia il lavoratore assunto durante o al termine dei sei mesi di rioccupazione ed anche se si licenzia un altro lavoratore con le stesse mansioni.

L’effettiva fruizione dell’incentivo dipende dalle tempistiche di approvazione dell’aiuto di stato da parte della Commissione UE e delle istruzioni operative dell’INPS.

SGRAVIO CONTRIBUTIVO PER AZIENDE COMMERCIALI, TURISTICHE E TERMALI

Le aziende dei settori turismo, commercio e terme potranno utilizzare un credito contributivo pari al doppio dei contributi non pagati a gennaio, febbraio e marzo 2021 per i lavoratori in CIG/FIS/CIGD.

Attenzione all’effettiva convenienza dell’incentivo: se lo si utilizza si perde la possibilità di richiedere la CIG ed anche di licenziare per motivi economici fino al 31/12/2021, pena la restituzione dell’incentivo.

Al solito l’effettiva fruizione dell’incentivo dipende dalle tempistiche di approvazione dell’aiuto di stato da parte della Commissione UE e delle istruzioni operative dell’INPS.

LAVORATORI IN NASPI (DISOCCUPAZIONE)

Fino al 31/12/2021 i lavoratori in NASPI (indennità di disoccupazione) manterranno l’importo intero vigente al 26/05/2021 senza subire la decurtazione del 3% mensile normalmente prevista dal D.lgs. 22/2015. Lo stesso vale per coloro che entreranno in NASPI dal 26/05/2021 al 31/12/2021.

PROROGA CIGS PER CESSAZIONE ATTIVITA’

Può essere richiesta solo da chi già ne fruisce, per un massimo di 6 mesi, stipulando un ulteriore accordo al Ministero del Lavoro e solo se l’azienda ha «particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale»

BENI IN NATURA, FRINGE BENEFIT, BUONI SPESA (WELFARE)

Nella legge di conversione del DL Ristori è stato previsto il raddoppio della soglia esente per i beni in natura (es. buoni spesa) assegnati ai dipendenti nel 2021: l’importo esente è di 516,46 euro annui.

SMART WORKING IN MODALITA’ SEMPLIFICATA: RIMANE FINO AL 31/07/2021

Resta ferma la possibilità di utilizzare il lavoro agile senza necessità di  un “accordo individualefino al 31/07/2021, essendo sufficiente una informativa generale in relazione alle normative di sicurezza. L’azienda comunica (tramite lo Studio, referente angela@studiocdlzubin.it) al Ministero del Lavoro i nominativi.

Dopo il 31/07/2021, notizie di stampa parlano di una proroga dello smart working al 30/09/2021 o 31/12/2021 in sede di conversione del DL Riaperture, si avrà la conferma a fine giugno 2021.

Chi fosse interessato può comunque stipulare comunque gli accordi individuali per lo smart working per regolamentare i vari temi legati all’orario, al diritto alla disconnessione, alle spese e alle attrezzature ecc. Lo studio è a disposizione (andrea@studiocdlzubin.it).

 

Cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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