CIRCOLARE DI STUDIO – AGGIORNAMENTO AL 15/3/2021 – RESTRIZIONI PER EMERGENZA COVID-19 IN FRIULI VENEZIA GIULIA E ALTRE NOTIZIE – PROROGA CONSEGNA CERTIFICAZIONE UNICA AL 31 MARZO 2021

Di seguito alcune informazioni in relazione alla situazione di emergenza per Covid-19, ed altre notizie relative al personale

EMERGENZA COVID-19 – LE MISURE PER I PROSSIMI GIORNI

ZONA ROSSA DA LUNEDI’ 15 MARZO PER FRIULI VENEZIA GIULIA E ALTRE REGIONI.

La Zona Rossa riguarda oltre al Friuli Venezia Giulia, le province autonome di Bolzano e Trento, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto Toscana e Marche.

(Sono o diventano arancioni Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria, Valle d’Aosta mentre la Sardegna dovrebbe rimanere bianca)

ZONA ROSSA – LE LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA’

Salvo diverse disposizioni, in analogia con precedenti provvedimenti, l’ingresso in zona rossa prevede che vengano chiusi tutti i negozi al dettaglio, tranne i rivenditori di generi alimentari, le farmacie, le parafarmacie, i tabaccai, le edicole.

Dovrebbero Restare aperti anche lavanderie, ferramenta, ottici, fiorai, librerie, cartolerie, informatica, negozi di abbigliamento per bambini e di giocattoli, profumerie, pompe funebri, distributori automatici.

Nei centri commerciali, le uniche attività aperte al loro interno sono i gli alimentari, le farmacie, le parafarmacie e i tabaccai, tutti gli altri negozi verranno chiusi.

I mercati possono vendere solo generi alimentari.

Prevista anche la sospensione dei servizi dei saloni di barbiere e di parrucchiere.

Dalle 5.00 alle 22.00 è consentita la vendita con asporto di cibi e bevande, come segue:

– dalle 5.00 alle 18.00, senza restrizioni;

– dalle 18.00 alle 22.00, è vietata ai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di bar senza cucina (e altri esercizi simili – codice ATECO 56.3) o commercio al dettaglio di bevande (codice ATECO 47.25).

La consegna a domicilio è consentita senza limiti di orario, ma deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti. È consentita, senza limiti di orario, anche la consumazione di cibi e bevande all’interno degli alberghi e delle altre attività ricettive, per i soli clienti ivi alloggiati.

Le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali sono sospese, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza per le attività riabilitative o terapeutiche e per gli allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti, che devono partecipare a competizioni ed eventi riconosciuti di rilevanza nazionale con provvedimento del CONI o del CIP.

Allo stesso modo, sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso. Vietato lo svolgimento degli sport di contatto. Sono inoltre vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.

ZONA ROSSA – LE LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI

In area rossa – salvo diverse disposizioni che dovessero intervenire, e in analogia con precedenti provvedimenti, sono consentiti spostamenti per

  • comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma);
  • il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, tranne che per le seconde case fuori dalla Regione o Provincia autonoma

Non sono consentiti

  • spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria, salvo che siano dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute.
  • spostamento tra regioni anche di diverso colore, tranne che per comprovate esigenze.

Restano le limitazioni agli spostamenti dalle ore 22 alle 5.  In caso di controlli, deve essere mostrata o compilata al momento l’autocertificazione. In zona rossa sono sospese le lezioni in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

IL DL APPROVATO IL 12/3/2021 DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Contiene le nuove misure valide dal 15 marzo al 6 aprile, come segue

  • A Pasqua zona rossa in tutta Italia, come a Natale, dal venerdì santo al giorno di Pasquetta (dal 3 al 5 aprile)  con possibilità di spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone.
  • Finanziati per 290 milioni i congedi parentali, a partire dal primo gennaio di quest’anno.
  • Bonus baby sitter fino a 100 euro alla settimana per i lavoratori autonomi, i sanitari e le forze dell’ordine, alternativo al congedo parentale.

Si attendono le modalità di attuazione per i congedi e i bonus.

LE MISURE PER I DATORI DI LAVORO E I LAVORATORI – IL DECRETO SOSTEGNI IN CORSO DI APPROVAZIONE

Da anticipazioni di stampa, il decreto dovrebbe proporre strumenti per aiutare imprese e lavoratori nel periodo di emergenza nel corso del corrente anno, come segue.

  • Proroga blocco licenziamenti dal 31/3/2021 al 30/6/2021
  • Proroga alla stessa data della cassa integrazione “gratuita”; si ricorda che ad oggi le imprese hanno a disposizione 12 settimane a partire dal 1/1/2021, da consumarsi entro il 31/3/2021 per le imprese industriali, entro il 30/6/2021 per le altre imprese. E’ prevista inoltre una riforma complessiva degli ammortizzatori sociali, nell’ottica di una semplificazione e accelerazione dei pagamenti diretti ai lavoratori.
  • Regolamentazione smart working e congedi straordinari per genitori di figli studenti in didattica a distanza o in quarantena
  • Bonus baby sitter per autonomi e genitori-lavoratori impegnati in attività contro la pandemia (sanitari ecc.)
  • Possibile nuova deroga al decreto dignità in relazione alle clausole di proroga dei contratti a tempo determinato.

I PROTOCOLLI DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO – I VACCINI

Durante l’emergenza le parti sociali hanno siglato degli accordi per i protocolli di sicurezza per i lavoratori. In relazione all’introduzione delle procedure di vaccinazione anti-Covid-19, si deve ritenere che i Protocolli sanitari restano validi ed effi­caci ­fino all’eventuale accordo di modi­ca siglato dalle parti sociali, a prescindere dalle innovazioni scientifi­che che intervengono sul fronte della prevenzione e del contrasto alla pandemia.

Sul tema vaccini, Il Garante della Privacy ha ricordato che l’indagine sulla vaccinazione del personale costituisce un trattamento di dati sanitari e, come tale, non è consentito ai datori di lavoro.

In particolare, ad oggi, il medico competente è l’unico soggetto legittimato a valutare la compatibilità tra la mancata vaccinazione e le mansioni alle quali sono preposti i lavoratori, e in tal caso solo Il medico competente può ritenere il dipendente temporaneamente inidoneo alla mansione, ad esempio perché il suo lavoro richiede un contatto costante con i colleghi e con il pubblico. In caso di inidoneità del lavoratore, il datore può procedere a un cambio delle mansioni, ove possibile, oppure alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione.

LA RIPRESA DEI VERSAMENTI ENTRO IL 16 MARZO PER LE AZIENDE CHE HANNO SOSPESO IL MODELLO F24 DEL 16/11/2020 E DEL 16/12/2020

Devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, i versamenti sospesi aventi scadenza il 16/11/2020 e 16/12/2020 che riguardavano esclusivamente

  1. imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 30 novembre 2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di novembre dell’anno 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente,
  2. imprese e professionisti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 30 novembre 2019.
  3. soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (esempio palestre, piscine, centri benessere, discoteche, terme, vedi allegato);
  4. soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione ed hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni classificate “ZONA ARANCIONE” e “ZONA ROSSA” alla data del 26 novembre 2020 (NB il Friuli Venezia Giulia è zona Arancione del 13/11/2020);
  5. soggetti che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Regioni classificate “ZONA ROSSA” alla data del 26 novembre 2020 ed esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, oppure operano nei seguenti settori economici (individuati dall’allegato 2 al DL n. 149/2020):

Le aziende che hanno sospeso i versamenti in tale data sono pregate di darcene comunicazione tempestivamente ai fini della procedura di ripresa.

LA CERTIFICAZIONE UNICA DEI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTI E ASSIMILATI – LA PROROGA AL 31 MARZO 2021

In questi giorni lo studio sta provvedendo agli invii all’Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilato corrisposti nel 2020, per conto delle aziende.

Contemporaneamente vengono inviate alla aziende le certificazioni per la consegna ai lavoratori. L’invio può essere fatto con file unico per la stampa su carta, o con singoli file utili per la spedizione via e-mail ai lavoratori.

La scadenza prevista al 16 marzo è stata prorogata al 31 marzo 2021, sia per l’invio all’Agenzia Entrate che per la consegna ai lavoratori.

Da tener conto In particolare, quest’anno, che tutti i lavoratori che hanno percepito direttamente dall’INPS ammortizzatori sociali dovranno presentare la dichiarazione dei redditi, e dovranno attivarsi per il rilascio della CU da parte dell’INPS, che non è più tenuto a inviare il modulo cartaceo. Con la dichiarazione dei redditi di ricalcoleranno le imposte e i bonus fiscali dovuti per effetto del cumulo dei redditi dell’azienda e della CIG INPS. Per agevolare il ricalcolo delle imposte, lo studio ha impostato i giorni detrazioni in ogni caso completi, anche per chi ha percepito redditi dall’INPS (es 365 giorni anno), tenuto conto che è il limite massimo applicabile in sede di dichiarazione dei redditi.

Lo scrivente Studio è a disposizione per ulteriori dettagli o chiarimenti, anche in relazione all’evoluzione della normativa di emergenza.

 

Cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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