E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 41 del 22 marzo 2021, definito “Decreto Sostegni”. Queste le misure principali in sintesi
PROROGA CASSA INTEGRAZIONE – ARTICOLO 8
I SETTORI INDUSTRIA ED EDILIZIA – CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare:
- domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui agli articoli 19 e 20 del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di 13 settimane;
- nel periodo compreso tra il 1° aprile 2021 e il 30 giugno 2021;
- per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore D.L. Sostegni in commento.
SETTORE TERZIARIO (COMMERCIO / PUBBLICI ESERCIZI) – FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE E CASSA IN DEROGA
I datori di lavoro privati che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19 possono presentare;
- domanda per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in derogadi cui agli articoli 19, 21, 22 e 22-quater del D.L. n. 18/2020 per una durata massima di 28 settimane;
- per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del D.L. Sostegni in commento;
- nel periodo tra il 1° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021.
Per i trattamenti di cui sopra non è dovuto alcun contributo addizionale.
CONFERMATI I TERMINI PER LA DOMANDA E PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO – NOVITA’ PER LA RICHIESTA DI PAGAMENTO DIRETTO (A CURA DELLO STUDIO – DA APRILE NON PIU’ IL MODELLO “SR41” MA TRAMITE L’INVIO “UNI-EMENS” – MODULO MENSILE DI INVIO DEI DATI CONTRIBUTIVI)
Le domande devono essere presentate all’Inps, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Inps, i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale devono essere trasmessi entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione.
Per le domande di trattamenti di integrazione salariale riferite a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, la trasmissione dei dati necessari al calcolo e al pagamento diretto dell’ammortizzatore da parte dell’Inps o al saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché all’accredito della relativa contribuzione figurativa, deve essere effettuata con il flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.
ATTENZIONE – NOVITA’ – E’ POSSIBILE ANTICIPARE ANCHE PER LA CASSA IN DEROGA
I trattamenti di integrazione salariale possono essere concessi sia con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’Inps, sia mediante anticipo da parte del datore di lavoro.
Fino a marzo la cassa in deroga era obbligatoriamente a pagamento diretto e non con anticipo. Le aziende che chiedono la cassa in deroga segnalano allo studio l’opzione eventuale per l’anticipo con successivo conguaglio.
I FONDI SOLIDARIETA’ BILATERALE PER LE AZIENDE ARTIGIANE
I Fondi di cui all’articolo 27 del D.Lgs. n. 148/2015 (fondi integrazione salariale, Fsba etc) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità sinora definite (quindi anche per le aziende artigiane si prosegue con la richiesta di intervento con le stesse modalità fino ad oggi utilizzate – erogazione del fondo all’azienda che eroga l’integrazione al lavoratore)
LE AZIENDE AGRICOLE
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, è concesso:
- per una durata massima di 120 giorni;
- nel periodo ricompreso tra il l° aprile 2021 e il 31 dicembre 2021;
PROROGA DEL DIVIETO DI LICENZIAMENTO
PER LE AZIENDE DEL SETTORE INDUSTRIA ED EDILIZIA (CHE APPLICANO LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA) – DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER MOTIVI ECONOMICI FINO AL 30 GIUGNO 2021
Fino al 30 giugno 2021, resta precluso
- la possibilità al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, di recedere dal contratto per giustificato motivo e restano altresì sospese le procedure in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.
- l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla Legge n. 223/1991 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020
PER LE ALTRE AZIENDE CHE HANNO LA CIG IN DEROGA E IL FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE IL DIVIETO DI LICENZIAMENTO SI PROLUNGA FINO AL 31 OTTOBRE 2021.
Dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021 è preclusa la possibilità di licenziamento ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali con causale COVID-19 e per tutta la durata di fruizione dei trattamenti.
Si ricorda che in ogni caso si può licenziare per
- cambio appalto con prosecuzione attività nell’appaltante
- licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, (esclusi i trasfe-rimenti di attività ex articolo 2112 del codice civile;)
E’ inoltre possibile stipulare un “accordo collettivo aziendale” con i sindacati anche territoriali di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo ai quali è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione NASpI.
Sono inoltre possibili i licenziamenti non “economici” (disciplinari)
LA PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE SENZA CAUSALE FINO A 24 MESI COMPLESSIVI
Disposizioni in materia di proroga o rinnovo dei contratti a termine – ART. 17
Prorogata dal 31 marzo 2021 sino a tutto il 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, la possibilità di rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. Attenzione – Non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenuti.
PROVVEDIMENTI PER LE AGENZIE DI RISCOSSIONE (ART. 4)
In sintesi (da verificare in dettaglio):
Proroga della sospensione delle attività di riscossione coattiva fino al 30 aprile (per cui la ripresa dei versamenti delle rate degli avvisi di addebito, già prevista al 28 febbraio, slitta al 30 aprile)
Cancellazione delle cartelle esattoriali fino a 5.000 euro del periodo 2000-2010 per i soggetti con reddito inferiore a 30.000 euro
Definizione agevolata degli avvisi bonari sui periodi di imposta 2017 e 2018 per i soggetti che hanno subito un calo del volume d’affari del 30% rispetto al 2019
INTERVENTI PER ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI “PRECARI”
Indennità omnicomprensiva per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport – Art. 10
Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articoli 15 e 15-bis, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo e per gli incaricati alle vendite) è erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 2.400 euro.
Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali:
- che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto legge in commento;
- che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- non titolari di pensione né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI alla data di entrata in vigore del decreto:
è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori e alle medesime condizioni.
Ai seguenti lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro:
- lavoratori dipendenti stagionali;
- ai lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. Sostegni in commento e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del D.L. Sostegni;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222del codice civile e che non abbiano un contratto in essere il giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto (gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del decreto alla Gestione separata Inps con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile);
- incaricati alle vendite a domicilio con reddito nell’anno 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data di entrata in vigore del decreto e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.
I soggetti sopra indicati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:
– titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
– titolari di pensione diretta.
Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro;
- titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del decreto legge in commento di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui sopra, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.
Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo:
- con almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto al medesimo Fondo;
- cui deriva un reddito non superiore a 75.000 euro;
- e non titolari di pensione né di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e senza corresponsione dell’indennità di disponibilità; è riconosciuta un’indennità onnicomprensiva pari a 2.400 euro.
Attenzione La medesima indennità è erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data di entrata in vigore del decreto, con un reddito riferito all’anno 2019 non superiore a 35.000 euro. Le indennità non sono tra loro cumulabili e sono invece cumulabili con l’assegno ordinario di invalidità.
La domanda per le indennità è presentata all’INPS entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda predisposto dal medesimo istituto e presentato secondo le modalità stabilite dallo stesso. Le indennità non concorrono alla formazione del reddito.
Sportivi
Erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., secondo le seguenti modalità una indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale(CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COV1D-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività:
- ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità la società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati già dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della precedente domanda nella piattaforma informatica. Ai fini dell’erogazione delle indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.
ALTRI PROVVEDIMENTI
Rifinanziamento fondo reddito di cittadinanza – Art. 11
Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza – Art. 12
Nell’anno 2021, il reddito di emergenza (art. 82 D.L. n. 34/2020) è riconosciuto per tre quote, ciascuna pari all’ammontare di euro 400,00, relative alle mensilità di marzo, aprile e maggio 2021, ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente:
- dei requisiti stabiliti dall’art. 82 del D.L. n. 34/2020;
- assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito il reddito di cittadinanza.
Incremento Fondo reddito ultima istanza professionisti – Art. 13
Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori fragili – Art. 15
Proroga fino al 30 giugno 2021 delle seguenti tutele disposte a favore dei lavoratori cosiddetti fragili (art. 26, comma 2, D.L. n. 18/2020 e art. 1, comma 481, Legge Bilancio n. 178/2020) a seguito dell’emergenza Covid-19:
- diritto a svolgere la propria prestazione in modalità di lavoro agile;
- equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente.
Inoltre:
- i periodi di assenza dal servizio per tali soggetti non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento;
- per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del decreto si applica la disciplina di cui all’art. 26, commi 2 e 2-bis, del D.L. n. 18/2020.
Disposizioni in materia di NASpI – Art. 16
Per le indennità NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021 non è richiesto il requisito secondo il quale risultano beneficiari i lavoratori che hanno maturato 30 giorni di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione (art. 3, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 22/2015).
ALTRE MISURE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI (IN SINTESI – PER DETTAGLI VERIFICARE CON IL PROPRIO COMMERCIALISTA)
Contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
Contributi a fondo perduto per circa 3 milioni di imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% del fatturato medio mensile rispetto al 2019
Contributi pari a una percentuale del calo di fatturato medio mensile registrato nel 2020 rispetto al 2019
Cinque fasce di ristoro basate sul fatturato 2019:
- 60% della perdita media mensile per fatturati inferiori a 100.000 euro
- 50% per fatturati fra 100.000 e 400.000 euro
- 40% per fatturati fra 400.000 e 1 milione di euro
- 30% per fatturati fra 1 e 5 milioni di euro
- 20% per fatturati fra 5 e 10 milioni di euro
Novità sul contributo a fondo perduto per imprese e professionisti
- Eliminato il riferimento ai codici ATECO e innalzata a 10 milioni di euro la soglia massima di fatturato dei soggetti beneficiari
- Meccanismo di calcolo più equo e con coefficienti premianti per le piccole e medie imprese
- Gli aiuti saranno compresi fra un minimo di 1.000 euro per le persone fisiche, 2.000 euro per le persone giuridiche e un massimo di 150.000 euro per beneficiario Anche le start up potranno accedere ai ristori
Altre politiche per le imprese e i lavoratori autonomi
- Aumento di 1,5 miliardi del Fondo per l’esonero dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che nel 2020 hanno subito un calo del reddito superiore al 33% rispetto al 2019
ALTRE NOTIZIE
ATTIVAZIONE DI UNA PIATTAFORMA INPS ON LINE DI CONTROLLO DELLA CASSA INTEGRAZIONE E DI ALTRI ELEMENTI PREVIDENZIALI – A CURA DEL LAVORATORE
Inps ha annunciato ieri l’attivazione di una nuova sezione, denominata integrazioni salariali, nel servizio online Cip-consultazione info previdenziali, che consente ai dipendenti del settore privato di consultare le domande di cassa integrazione ordinaria o in deroga e quelle di assegno ordinario con richiesta di pagamento da parte dell’istituto di previdenza, inviate dai datori di lavoro dallo scorso 23 febbraio. Il servizio non è attivo per i lavoratori del comparto agricolo e i percettori di assegno ordinario dei fondi bilaterali (artigianato e somministrazione).
Al servizio si può accedere tramite sito internet o app per dispositivi mobili dell’Inps, autenticandosi con Spid, carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, Pin dell’istituto di previdenza (utilizzabile fino al 30 settembre). Nel sistema si possono vedere, se disponibili, le informazioni sui pagamenti, incluso l’anticipo del 40 per cento: data di presentazione della domanda, periodo di riferimento, numero di protocollo, stato della domanda, data di pagamento e relativo periodo. Inps ha pubblicato anche una guida per l’utilizzo del nuovo strumento.
Il servizio di consultazione info previdenziali consente inoltre di verificare il proprio inquadramento contrattuale, la retribuzione imponibile a fini previdenziali, gli eventuali conguagli per gli assegni per il nucleo familiare o per maternità e paternità e ulteriori informazioni.
PROROGA SMART WORKING IN REGIME SEMPLIFICATO – AL 30 APRILE 2021
Sono da prorogare al 30 aprile 2021 la modalità lavorative in smart working in regime semplificato, rispetto alla scadenza già prevista al 31 marzo.
Contattare lo studio per le pratiche di rinnovo della notifica al Ministero.
Lo studio è a disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti
Cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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