NUOVO CONTRIBUTO REGIONALE – AZIENDE CHE EFFETTUINO ALMENO 10 ASSUNZIONI ENTRO IL 31/12/2020
In allegato la sintesi del regolamento uscito il 15/9/2020. L’istanza deve essere fatta entro il 15/10/2020 e riguarda solo le aziende che effettuino almeno 10 assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie indicate.
Lo studio verifica lo stato delle assunzioni nel periodo indicato ai fini di una possibile istanza, chi invece avesse in previsione assunzioni entro il 31/12/2020 nella misura complessiva prevista contatti il referente di studio indicato per la verifica dell’istanza da farsi come detto al più tardi entro il 15 ottobre prossimo.
Si ricorda che è ancora operativo per assunzioni singole il contributo regionale “COVID-19”, (anche se la Regione ha posto un tetto di risorse disponibili che potrebbe esaurirsi a breve) per l’assunzione di lavoratori disoccupati iscritti alle liste con patto di servizio sottoscritto al Centro per l’impiego. Per tale contributo è necessaria l’istanza preventiva e la verifica dello stato di disoccupazione, desumibile dalla “lista movimenti” del centro dell’impiego (per informazioni sul tema contattare simone@studiocdlzubin.it)
IL DECRETO AGOSTO (DL 104 14/8/2020) – SINTESI E PRIMI CHIARIMENTI.
In relazione al decreto in oggetto, già precedentemente illustrato, si conferma quanto segue, posto che non sono ancora uscite buona parte delle circolari esplicative.
- Sono concesse 9 settimane di cassa integrazione senza condizioni a partire dal 13/7/2020, ma le settimane concesse prima di tale data e cadenti dopo la stessa vengono detratte dal totale delle 9 settimane.
- Il secondo gruppo di 9 settimane può essere utilizzato entro il 31/12/2020, ma è soggetto ad una possibile addizionale, (18% per chi non ha ridotto il fatturato tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019, 9% o nessuna addizionale per chi ha ridotto il fatturato rispettivamente di meno o più del 20%); l’addizionale si calcola sulla retribuzione lorda perduta dal lavoratore nelle ore di cig (ad esempio per un lavoratore con circa 2000 di lordo mese, che riceve circa 1000 euro dall’INPS, l’addizionale 18% è di 360 euro;
- Chi non ricorre alla CIG in base dal DL 104/2020 ha un esonero contributivo che dovrebbe consistere nella quota di contributi “teorici” a carico azienda corrispondenti alla retribuzione lorda perduta dal lavoratore nelle ore di cig di maggio e giugno 2020 (ad esempio, se una azienda ha un solo lavoratore, assente totalmente tra maggio e giugno, con 2000 di lordo mensile, l’esonero dovrebbe ammontare a 2000 x 2 x 30% = 1200 euro); l’esonero si applica in 4 rate entro il 31/12/2020; su questo tema mancano le circolari INPS esplicativa, la circolare dell’I.N.L. del 16/9/2020 precisa che l’esonero è considerata aiuto di stato e quindi attende l’autorizzazione della Commissione Europea.
- Sussiste il divieto di licenziamento per motivi economici se l’azienda ricorra alla CIG in base al DL 104/2020 , o se applica l’esonero esposto al punto 3. Secondo la circolare INL sopra citata, se l’azienda non ricorre ne all’esonero ne alla CIG, non può comunque licenziare fin tanto che potrebbe teoricamente farvi ricorso (quindi fino al 31/12/2020 in ogni caso). Se l’azienda ha fatto ricorso alla cig in maniera continuativa dal 13/7/2020 per le 18 settimane, l’utilizzo della CIG termina al 14/11/2020 per cui da quella data termina il divieto del licenziamento. Si ritiene che possano essere effettuati licenziamenti con accordo sindacale di non impugnazione, oltre che accordi collettivi sindacali aziendali per la gestione di esuberi concordati come previsto dalla norma.
- Non sono ancora uscite le circolari esplicative con i codici di recupero degli esoneri previsti per assunzioni a tempo indeterminato e le stabilizzazioni effettuate dopo il 14/8/2020, per le quali il DL 104 prevede l’esonero contributivo per 6 mesi (si attendono le circolari sperabilmente in tempo per le paghe di settembre)
- È stato chiarito che è sempre possibile la proroga dei contratti a tempo determinato “acausale”, se si raggiungono i primi 12 mesi, una sola volta per ulteriori massimo 12 mesi, entro il 31/12/2020, anche a valere sul 2021 quindi, anche avendo esaurito le 4 proroghe previste dalla normativa in essere; è stata confermata la cancellazione della norma che prevedeva la proroga automatica e obbligatoria per i lavoratori in CIG.
- Sono stati inseriti nel modello F24 scadente il 16/9, con la specifica codifica, le prime rate del recupero dei contributi e delle ritenute sospese alle date dal 16/3-16/4-16/5/2020 per le aziende aventi diritto; lo studio invierà una distinta delle rate previste anche ai fini contabili.
Le aziende che intendono ricorrere ancora a periodi di CIG contattano lo studio, in particolare per la verifica della convenienza dell’applicazione dell’esonero contributivo.
Restiamo a disposizione per chiarimenti
Scarica l’allegato: SCHEMA Nuovo contributo regionale COVID (36 kB)
Cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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