DECRETO “COESIONE” (DL 60 DEL 7/5/2024)
NUOVE AGEVOLAZIONI PER ASSUNZIONI
Sono state reintrodotte, ma con decorrenza 1 settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, e con diverse modalità, le seguenti agevolazioni già previste nel 2023 per
- ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATI DI UNDER 35 AL PRIMO IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO (sgravio 100% con un massimo di 500 euro al mese per 24 MESI)
- ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO (*) (sgravio 100% con un massimo di 600 euro al mese per 24 MESI)
Le assunzioni di cui al punto 1) se effettuate nella Zona Economica Speciale (ZES) (Sud Italia più Abruzzo e Molise) hanno un tetto massimo di 650 euro mensili.
(*) Lo stato di “Privo di impiego regolarmente retribuito” per le donne viene determinato analizzando la lista dei rapporti di lavoro al Centro impiego, in sintesi sono escluse dall’agevolazioni le donne che negli ultimi 24 mesi hanno avuto rapporti di lavoro superiori a 6 mesi, e prive di reddito minimo da altra fonte. Il periodo di 24 mesi si riduce a 6 mesi per assunzioni nella ZES sopra citata, o se occupate in settori con disparità uomo donna.
SI ricorda che sono tuttora vigenti, tra le altre, le agevolazioni per
- UNDER 30 AL PRIMO IMPIEGO A TEMPO INDETERMINATO (sgravio 50% dei contributi a carico azienda con un massimo di 3000 euro annui, per 36 mesi)
- ASSUNZIONE DI DONNE PRIVE DI IMPIEGO REGOLARMENTE RETRIBUITO (*) o di OVER 50 DISOCCUPATI DA PIU’ DI 12 MESI, A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO (sgravio 50% dei contributi a carico aziende per un massimo rispettivamente di 12 o 18 mesi)
- ASSUNZIONI DI PERCETTORI NASPI (Se a tempo indeterminato pieno l’azienda riceve il 20% della NASPI residua, ovvero con Apprendistato di riqualificazione con relative agevolazioni anche se over 30)
- ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERCETTORI DI ASSEGNO DI INCLUSIONE o SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO (sostitutive del reddito di cittadinanza – 100% contributi carico ditta per 12 mesi, tetto massimo 8000 euro annui).
Per informazioni e comunicazioni sul tema simone@studiocdlzubin.it fer
SUPER BONUS LAVORO
Confermata la maxi deduzione dal reddito per le imprese e per i professionisti, in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato nel corso del 2024. La deduzione del costo sarà pari al 120%, che diventa 130% per alcune categorie di lavoratori svantaggiate. In sostanza, l’agevolazione si tradurrà in un minor pagamento di imposta sull’utile, in sede di dichiarazione dei redditi 2025 competenza 2024, proporzionato ai costi del personale assunto a tempo indeterminato che siano aggiuntivi rispetto alla media dei dipendenti a tempo indeterminato del 2023.
AUTOIMPIEGO CENTRO NORD E RESTO AL SUD 2.0
La norma è destinata a finanziare l’inizio di nuove attività imprenditoriali da parte di giovani under 35 in situazione di svantaggio, ovvero disoccupati, attraverso voucher di importo variabile per l’acquisto di beni per l’avvio di nuove attività di lavoro autonomo (30.000 euro / 40.000 per beni digitali o risparmio energetico/ con aumento di 10.000 se al sud). Per altri dettagli rivolgersi al commercialista.
BONUS TREDICESIMA 2024 (“BONUS BEFANA”)
Si tratta di un bonus di 100 da corrispondere con la paga di gennaio 2025 a lavoratrici e lavoratori con reddito non superiore a 28.000 euro annui e con coniuge e/o almeno un figlio a carico. Non spetta ai cd “incapienti” (quelli che non pagano imposte) quindi a chi ha meno di 8500 euro annui di reddito. L’importo è parametrato al periodo di lavoro nel 2024 e verrà corrisposto con la paga di gennaio 2025 previa dichiarazione degli aventi diritto con indicazione del codice fiscale del familiare a carico. L’importo viene tassato con l’aliquota irpef del lavoratore (quindi 23%) e diventa per il datore di lavoro un credito d’imposta sul modello F24.
ALTRE NOTIZIE
CCNL METALMECCANICI INDUSTRIA
Di seguito alcune notizie riguardanti i contratti del settore industria metalmeccanica, sia per il contratto Federmeccanica – Confindustria sia per il contratto CONFAPI “piccola industria”
- Viene corrisposto a giugno 2024 l’elemento perequativo di 485 euro (a tempo pieno) dovuto per l’anno 2023 per chi NON ha retribuzioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dal contratto nazionale (superminimi, premi ecc.); lo studio elaborerà il dato per tempo e lo fornirà al caso preventivamente per valutare l’impatto economico.
- E’ dovuto il “Welfare” di 200 euro annui, in buoni spesa o con altri strumenti alternativi (qui con regole diversificate tra il CCNL Federmeccanica e CONFAPI).
- E’ previsto l’adeguamento delle retribuzioni di giugno 2024 sulla base degli indici IPCA-NEI (indice dei prezzi al consumo al netto della dinamica dei beni energetici importati). Come si ricorderà l’anno scorso c’è stato un aumento rilevante rispetto al dato atteso, legato all’aumento del tasso di inflazione dell’anno precedente. Le tabelle emerse in questi giorni confermano che l’indice di aumento si attesterà sul 6% circa delle retribuzioni, in linea con il 2023 (sul tema andrea@studiocdlzubin.it)
- E’ comunque in corso la trattativa per il rinnovo del CCNL Federmeccanica, in scadenza al 30/6/2024 (per cui, oltre alla parte retributiva, ci saranno nel rinnovo delle possibili novità sulla parte normativa); il CCNL CONFAPI scade invece il 31/12/2024.
LE CAUSALI PER I CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO DOPO I PRIMI 12 MESI – LE PREVISIONI DEL CCNL
Fermo restando il limite di 12 mesi per cui non serve la causale, anche tenuto conto del periodo antecedente il Decreto 48 del 4/5/2023 (per cui il periodo del contratto a tempo determinato senza causale iniziato prima di tale data non si computa nei 12 mesi) in caso di superamento dei 12 mesi (e comunque nel limite massimo complessivo di 24 mesi) è necessario apporre una “causale” alla scadenza del contratto.
Lo stesso decreto 48/2023 prevede che le causali (dopo i 12 mesi) sono quelle espressamente previste dai contratti collettivi. Si deve trattare quindi dei contratti collettivi appena rinnovati. Nel caso in cui non ci sia una previsione nei contratti collettivi, ovvero non siano stati ancora rinnovati dopo il citato decreto, le parti (datore di lavoro e lavoratore) “devono individuare esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva che giustificano l’apposizione di un termine al contratto di lavoro di durata superiore ai dodici mesi, ma solo fino al 31/12/2024 (data entro la quale si prevede che tutti i CCNL provvedano ad istituire le causali.)
Al momento, tra i CCNL principali, hanno introdotto delle causali specifiche per il prolungamento dopo i 12 mesi il CCNL Commercio e il CCNL Studi Professionali. I CCNL del settore industria metalmeccanica, che dovranno essere rinnovati dopo il 1/7/2024, NON hanno ancora previsto tali causali, per cui si deve fare riferimento alle “esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva” individuate tra le parti (che, in caso di contenzioso, devono essere giustificate in ogni caso dal datore di lavoro.)
Per informazioni e comunicazioni sul tema andrea@studiocdlzubin.it giulia@studiocdlzubin.it
IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI SULLE FERIE RESIDUE AL 31/12/2022 CON LE PAGHE DI LUGLIO 2024
Nel mese di luglio 2024 per i lavoratori che hanno un residuo ferie più ampio di 18 mesi, (quindi un anno e mezzo di maturazione maturata e non goduta), è dovuto all’INPS il pagamento dei contributi previdenziali all’INPS anticipatamente rispetto al godimento o alla liquidazione delle ferie.
Sul tema si ricorda che
- le ferie devono essere godute nella misura di 4 settimane per legge nel corso dell’anno (salvo lo slittamento di due settimane nell’anno successivo)
- le ferie possono essere liquidate solo a cessazione rapporto di lavoro (a differenza dei permessi che possono essere liquidati in costanza del rapporto di lavoro).
La procedura quindi, in presenza di un residuo ferie al 30/6/2024 più alto del maturato in 18 mesi, (quindi il residuo di competenza fino al 31/12/2022) aumenterà l’imponibile previdenziale di luglio 2024 dell’importo corrispondente alla retribuzione di tali ferie. L’azienda dovrà quindi versare con il modello F24 in scadenza ad agosto tali contributi, compresa la quota a carico del lavoratore. Nei mesi da 08/2024 a 07/2025, l’utilizzo delle ferie da parte del lavoratore comporterà il recupero di questa contribuzione.
Attenzione che se il recupero dei contributi sulle ferie non si completa nei dodici mesi successivi, deve essere oggetto di richiesta di rimborso all’INPS.
Per dettagli sul tema rivolgersi al proprio referente paghe.
LE ELEZIONI DEL 8-9 GIUGNO 2024 E I PERMESSI DEGLI ADDETTI AI SEGGI
In relazione alle elezioni europee e amministrative di sabato 8 giugno e domenica 9 giugno scorso, con relative operazioni di scrutinio di lunedì 10 giugno, si ricorda quanto previsto per i lavoratori:
- per le giornate lavorative cadenti nel predetto periodo (lunedì, e sabato se di norma lavorativo) il lavoratore addetto al seggio ha diritto alla retribuzione come se avesse lavorato (di norma esposta nel cedolino paga con la voce “seggio elettorale retribuito”);
- per le giornate non lavorative e festive (domenica, e sabato se di norma non lavorativo) il lavoratore addetto al seggio ha diritto a un giorno di riposo retribuito, o al pagamento di una giornata di retribuzione aggiuntiva (in paga esposta la voce “recupero seggio elettorale” oppure aumentato il residuo ferie di una giornata, ovvero liquidata una giornata di retribuzione).
NOVITA’ E NORMATIVE SPECIFICHE PER IL SETTORE TURISMO (PUBBLICI ESERCIZI, ALBERGHI ECC.)
- E’ stato rinnovato nel mese di giugno 2024 il CCNL del turismo – pubblici esercizi; si provvederà quindi ad adeguare le retribuzioni base, il primo aumento è mediamente di 50 euro lordi, seguiranno altri 4 aumenti entro il 2027 per complessivi 200 euro (per altre informazioni specifiche rivolgersi al referente paghe).
- Si ricorda che è operativa la procedura che prevede la detassazione delle mance nel settore turismo. Si tratta di un normativa articolata, che prevede che l’azienda incassa gli importi delle somme date a titolo di liberalità dai clienti a favore del personale, e poi le ridistribuisce ai lavoratori, sulla base di un criterio equo di distribuzione (legato ad esempio al livello retributivo, alle ore di assenza ecc.); in tal caso la somma è esente da contributi e soggetta a imposta sostitutiva del 5% (solo per i lavoratori con reddito anno precedente inferiore a 50.000, e con un massimo del 25% del proprio reddito). Chi è interessato alla procedura contatta guido@studiocdlzubin.it
- E’ operativo ancora fino al mese di giugno 2024 il trattamento integrativo pari al 15% delle maggiorazioni per le ore di lavoro straordinario festivo e lavoro notturno (corrisposto al lavoratore in busta paga, diventa un credito d’imposta per l’azienda).
RAPPORTO BIENNALE PARI OPPORTUNITA’ ENTRO IL 15 LUGLIO PROSSIMO
Lo studio provvederà nei prossimi giorni all’elaborazione del prospetto, che riguarda le aziende con più di 50 addetti (per eventuali dettagli o dati verrete contatti dal referente di studio)
IL RISCATTO “SPERIMENTALE” DEI PERIODI SCOPERTI DA CONTRIBUZIONE INPS “NUOVI ISCRITTI”
La norma prevede che per tutto il 2024 e il 2025 i lavoratori cosiddetti “nuovi iscritti”, cioè chi ha versamenti contributivi solo dal 1/1/96, possono riscattare fino a 5 anni di periodi scoperti da contribuzione, pagando l’aliquota contributiva pensionistica (33% dipendenti e collaboratori, 24% artigiani e commercianti) sulla retribuzione media degli ultimi 12 mesi precedenti il periodo da riscattare. L’importo è totalmente deducibile fiscalmente, e può essere pagato anche a rate (fino a 120). La procedura di norma può essere fatta autonomamente sul sito dell’INPS o tramite un patronato.
IL CONGEDO PARENTALE INTEGRATO ALL’80% PER I PRIMI 2 MESI NEL 2024
E’ operativa la norma prevista dalla legge di bilancio 2024, che eleva dal 30% della retribuzione al 80% nel 2024 e al 60% dal 2025 l’indennità per congedo parentale (ex maternità facoltativa) anche per il secondo mese di fruizione. Già era stato introdotto il primo mese dal 30% all’80% dalla legge di bilancio 2023.
La norma presenti diversi problemi applicativi, tenuto conto che la circolare INPS è uscita a fine aprile, in relazione al recupero dell’eventuale primo mese già goduto al 30% entro marzo 2024, e anche sulla possibile “scelta” del mese di fruizione che può quindi non essere necessariamente il secondo. Da tener conto anche del fatto che il congedo parentale può essere usufruito separatamente dai genitori, anche frazionato in singole giornate o ore. La norma si applica solo a chi termina il congedo obbligatorio nel 2024. I vostri referenti paghe sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.
I CONGUAGLI PER ASSISTENZA FISCALE 2024
A seguito della presentazione dei modelli 730 da parte dei lavoratori nel periodo 20/5-30/9/2024, iniziano da questo mese le operazioni di conguaglio dei datori di lavoro in qualità di sostituto d’imposta.
La procedura prevede che lo scrivente Studio, in sintesi
- riceve dall’Agenzia delle Entrate i file contenenti i lavoratori e le aziende per cui ha la delega
- provvede alle operazioni di conguaglio a debito o a credito nelle paghe del mese successivo alla ricezione (di norma quindi luglio, o giugno se ricevuto già in maggio i dati).
- porta a credito o a debito le somme rimborsate o trattenute al lavoratore nel modello F24 in scadenza al 16 del mese successivo al pagamento dello stipendio.
Sono previste poi norme specifiche tra le altre in caso di cessazione rapporto di lavoro, incapienza delle retribuzioni per il conguaglio, modelli 730 integrativi o sostitutivi. Il vostro referente paghe è a disposizione per chiarimenti.
PENSIONI 2024
Solo qualche cenno a una “mini-riforma” per le pensioni 2024.
Le attuali tipologie classiche di pensione sono, per chi si trova nel cosiddetto regimo “Misto” (contributivo e retributivo) avendo iniziato a lavorare prima del 1996:
- la pensione di VECCHIAIA che si raggiunge con l’età (67 anni) e almeno 20 anni di contributi
- la pensione di VECCHIAIA ANTICIPATA che si raggiunge a qualsiasi età, con almeno 42 anni e 10 mesi di contributi (41 e 10 mesi per le donne)
Ci sono due ulteriori tipologie di pensione di interesse per il 2024:
- QUOTA 103 (che si raggiunge con almeno 62 anni di età e 41 di contributi). Per il lavoratore avente diritto a tale pensione, che vi rinuncia, restando al posto di lavoro, il datore di lavoro può essere esonerato dal versamento dei contributi pensione, che vengono versati quindi direttamente al lavoratore. Per i pensionati quota 103 sussiste il divieto di qualsiasi attività lavorativa che non sia il lavoro occasionale autonomo fino a 5000 euro, fino al compimento dei 67 anni.
- L’OPZIONE PER IL SISTEMA CONTRIBUTIVO già prevista negli anni precedenti, prevede l’anticipo ai 64 anni di età della pensione (rispetto ai 67 anni della pensione di vecchiaia) solo per chi ha almeno un versamento alla gestione separata INPS (collaboratore, amministratore, professionista senza cassa) che opta per la trasformazione in totalmente contributiva della pensione anche per la parte maturata con il sistema “retributivo”. Questa opzione, che normalmente è penalizzante (ma non sempre, essendo legata alla contribuzione versata in particolare come amministratori e collaboratori) prevede una soglia di pensione “minima” da raggiungere (circa 1600 euro mensili) al di sotto della quale non è possibile richiedere l’anticipo. Da quest’anno questa soglia diminuisce per chi ha figli a carico, e nel contempo viene introdotto un tetto massimo di circa 3000 euro, fino alla data della pensione di vecchiaia 67 anni. Da valutare quindi questa opzione, per informazioni potete rivolgervi a un patronato o allo scrivente Studio.
IL NUOVO REGIME IMPATRIATI DAL 2024
Dal 1/1/2024 è entrata in vigore una revisione dell’agevolazione fiscale prevista per chi dall’estera prendeva residenza anagrafica in Italia per lavoro. Il regime pre-esistente prevedeva
- per chi è entrato in Italia dal 30/4/2019 al 31/12/2024 l’imponibile fiscale del reddito da lavoro ridotto al 30% per 5 anni, con possibilità di continuare per altri 5 anni in caso di nascita figli o acquisto immobili. Tale regime quindi è tutt’ora in vigore per chi ha preso la residenza anagrafica in un comune italiano entro il 31/12/2024, dopo essere rimasto all’estero per almeno 2 anni. La norma non prevedeva particolari requisiti di specializzazione, e riguardava italiani o cittadini UE, o EXTR UE con i quali l’Italia ha in corso convenzioni fiscali contro le doppie imposizioni. L’impegno è di permanere in Italia per almeno due anni.
Dall’1/1/2024 è stata attuata una modifica in senso riduttivo, per cui
- la riduzione dell’imponibile è del 50%, per 5 anni, (60% per chi ha figli a carico, prolungabile per 3 anni con l’acquisto di immobile), per chi è stato residente all’estero per almeno 3 anni e viene a prendere residenza anagrafica in Italia dal 1/1/2024, avendo però requisiti di elevata specializzazione e qualificazione. Sono previste norme più stringenti per trasferimenti estero-Italia a seguito di distacchi all’interno di gruppi aziendali.
I “NOMADI DIGITALI” E I LAVORATORI DA REMOTO – L’EVOLUZIONE DELLE NORME FISCALI PREVIDENZIALI
Un tema di stretta attualità, soprattutto con l’aumentare del telelavoro e dello smart working seguito al periodo COVID, è la regolamentazione dal punto di vista contrattuale, fiscale e previdenziale, di
- lavoratori che possono operare da remoto dall’estero, nella UE o extra UE, a favore di imprese italiane
- il lavoro svolto in Italia, da remoto, a favore di imprese estere, da soggetti italiani o esteri.
In estrema sintesi, in relazione al punto 1 che riguarda i datori di lavoro italiani:
- la premessa è che il lavoro svolto da remoto all’estero abbia una continuità e stabilità, e non sia occasionale (nel qual caso, per un dipendente, può essere gestito nell’ambito di una normale trasferta)
- la regola “base”, in caso di stabilità e continuità della prestazione all’estero, è che si applichino le norme contrattuali, fiscali e previdenziali del luogo della effettiva prestazione (all’estero quindi) salvo le eccezioni dei punti successivi.
- Dal punto di vista contrattuale, se il prestatore estero è un lavoratore autonomo, si semplificano gli obblighi per l’impresa italiana. Se è un dipendente, si deve fare riferimento ai punti successivi. Qui anche si pone il tema dal punto di vista aziendale del fatto che si crei o meno all’estero una stabile organizzazione, con gli adempimenti conseguenti a carico azienda (da verificare con il commercialista)
- Per i dipendenti, dal punto di vista fiscale la regola di cui al punto b) non si applica se la permanenza all’estero è di norma inferiore a 183 giorni nell’anno civile (da verificare nella convenzione contro le doppie imposizioni)
- Dal punto di vista previdenziale, bisogna distinguere il lavoro estero svolto in ambito UE da quello extra UE. In ambito UE la presentazione del modello A1 rilasciato dall’INPS Italiana fa conservare gli obblighi previdenziali in Italia comunque per 24 mesi in caso di distacco estero, ovvero in particolare per il lavoratore da remoto, se il tempo prestato all’estero non supera il 50% (deroga introdotta quest’anno rispetto al 25% previsto precedentemente). Per il pagamento dei contributi per lavori svolti in ambito extra EU, esiste un regime convenzionale di pagamento dei contributi INPS che però si applica tipicamente a lavoratori adibiti a cantieri, distaccati temporaneamente.
- In tutti gli altri casi, quindi per lavoro svolto all’estero in maniera continuativa oltre i termini sopra indicati da un lavoratore da remoto a favore di una impresa italiana, si pongono diversi problemi in relazione alla regolamentazione dello stesso, che dovrebbe quindi per correttezza fare riferimento alle norme di competenza dello stato estero.
- Sul punto peraltro l’unione europea sta studiando dei meccanismi che introducano dei regimi convenzionali che ripartiscano in particolare gli obblighi fiscali tra lo stato di residenza e quello del datore di lavoro. Si attendono quindi sviluppi sul tema.
In relazione al punto 2 (lavoratori in Italia che operano da remoto per aziende estere) si segnala che per i lavoratori extra UE è prevista da quest’anno la possibilità di ingresso in Italia e di permesso di soggiorno al di fuori delle quote usuali di ingresso. Qui la norma definisce “nomadi digitali” i lavoratori autonomi, e “Lavoratori da remoto” i dipendenti o collaboratori.
CdL Roberto Zubin
Iscritto al n. 103 Ordine di Trieste
Studio Roberto Zubin
Consulente del Lavoro
via San Francesco d’Assisi n. 14/1 – 34133 – Trieste (TS)
Tel. +39 040 773859
Orario: Lun. – Ven. (9.00-13.00)
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