CIRCOLARE DELLO STUDIO: DECRETO LEGGE 127/2021 – OBBLIGO GREEN PASS SUL LUOGO DI LAVORO – SINTESI DELLA NORMATIVA – PRIMA INFORMATIVA AI DIPENDENTI

Come noto, è stato emanato il decreto citato in oggetto, già anticipato in bozza, che allarga a tutti i lavoratori, privati e pubblici, l’ obbligo di possesso di green pass per l’accesso ai luoghi di lavoro.

Tale normativa si aggiunge a quelle già in vigore:

–              per gli operatori sanitari (obbligo vaccinale) – Art. 4  D.L. 44/2021;

–              per tutti gli addetti delle RSA, compresi i dipendenti delle ditte esterne operanti in appalto all’interno delle strutture (obbligo vaccinale);

–              per il personale della scuola (obbligo green pass) – D.L. 122/2021.

Di seguono si forniscono alcune prime indicazioni, in modo da dare un quadro per quanto possibile completo ad oggi delle normativa, per tutti i settori, normativa che comunque è suscettibile di modifiche e ulteriori chiarimenti. Si allega anche una bozza di circolare per una prima informativa ai lavoratori del settore non sanitario in relazione ai prossimi obblighi dal 15 ottobre (per il settore sanitario si produrrà un testo concordato per ogni azienda). Seguirà anche una informativa specifica solo per i lavoratori domestici.

SINTESI DELLA NORMA

GLI OBBLIGHI NEL SETTORE PRIVATO

Periodo di vigenza della norma

  • il Green pass (o Certificato Verde)  è obbligatorio nei “luoghi di lavoro”, pubblici e privati dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021.

Ambito di applicazione

  • Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta il Green Pass coloro che svolgono attività lavorativa nel settore privato; si tratta quindi della generalità dei lavoratori, dipendenti e autonomi, ma anche volontari e in formazione, i lavoratori occasionali, e i lavoratori domestici che accedono alle abitazioni private per la loro attività.

Obblighi per i lavoratori e relative sanzioni

  • I lavoratori privi del green pass non possono accedere ai luoghi di lavoro, e quindi Il dipendente è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
  • L’accesso del personale nei luoghi di lavoro senza Green Pass è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500.
  • Si prevede che “per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata di cui al comma 6, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021”

Modalità del controllo del datore di lavoro e relative sanzioni.

  • I datori di lavoro definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.
  • Se il datore di lavoro non adempie agli obblighi di controllo, sono applicate sanzioni da 400 a 1000 euro.

I sistemi di controllo.

  • Attualmente la certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico.
  • E’ già previsto, per gli esercenti pubblici esercizi, che la verifica avvenga tramite l’applicazione VerificaC19. L’App può effettuare la verifica anche offline (si deve comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).
  • Di norma la verifica del codice con la App viene accompagnata, su richiesta del verificatore, dall’ esibizione di  un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
  • L’attività di verifica non deve comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
  • Si ritiene quindi che analoga procedura sarà da adottare, dal 15/10/2021, dai datori di lavoro, che dovranno effettuare tale verifica anche tramite un delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completata delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica.
  • In caso di accesso ai locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.

IL GREEN PASS

Il Green Pass (certificato verde) viene rilasciato al lavoratore alle seguenti condizioni.

  1. A) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
  2. B) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità era prevista dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale. Il decreto, all’articolo 5, modifica i tempi relativi alla concessione del green pass per chi riceve la prima dose di vaccino, per cui il certificato non viene rilasciato dopo 15 giorni ma “dalla medesima somministrazione”.
  3. C) Avvenuta guarigione da COVID-19, con cessazione dell’isolamento prescritto dall’ infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
  4. D) Effettuazione di test antigenico con esito negativo al virus SARS-CoV-2, a) rapido con validità 48 ore, b) molecolare con validità che dovrebbe essere portata a 72 ore (da verificare)

SOGGETTI ESENTI

La richiesta dell’obbligo del Green Pass non si applica esclusivamente ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale ed ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con la circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 del Ministero della salute

Il decreto ha introdotto prezzi calmierati per i tamponi (test) antigienici, 15 euro per i maggiorenni, 8 per i minorenni, gratis per i soggetti fragili

CONTROLLO GREEN PASS PER LAVORATORI DOMESTICI

  • Il controllo è affidato al datore di lavoro o un appartenente al nucleo familiare presso cui il lavoratore presta servizio. Valgono le stesse norme previste per la generalità dei lavoratori in relazione a sospensione dal lavoro e sanzioni.

SETTORI CON OBBLIGO SPECIFICO DI “VACCINO” (STRUTTURE SANITARIE)

  • L’obbligo vaccinale è già richiesto dall’art. 4 del D.L. 44/2021 per gli “esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.”
  • La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.
  • Con il D.L. 122/2021, dal 10 ottobre, e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale è stato esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture suindicate.

PROCEDURA DI CONTROLLO DEI VACCINI

  • La procedura di controllo della vaccinazione prevista dal DL 44/2021 è diversa da quella del controllo del Green Pass. Essa è stata a suo tempo regolamentata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, come segue.

1)            La struttura sanitaria doveva comunicare alla Regione i nominativi degli operatori sanitari.

2)            La Regione tramite le Aziende Sanitarie doveva contattare l’operatore sanitario

3)            Il lavoratore deve comprovare all’ASL l’effettuazione della vaccinazione.

4)            Qualora non vaccinato, l’ASL invita il lavoratore alla somministrazione del vaccino, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo.

5)            Decorsi i termini, l‘ASL accerterà l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e ne da comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza.

6)            Il datore di lavoro, una volta ricevuta la comunicazione, sospende le prestazioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2 e fa svolgere, ove possibile, mansioni (anche inferiori) diverse da quelle che prevedono il contatto con il pubblico. Il trattamento retributivo si adeguerà alle nuove mansioni esercitate.

7)            Qualora non fosse possibile l’assegnazione a mansioni diverse, il lavoratore viene sospeso dall’attività lavorativa e dalla relativa retribuzione. La sospensione durerà fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al 31 dicembre 2021.

ALTRI SETTORI

Restano  in vigore le altre norme per cui sono obbligati al green pass:

–              Personale della Scuola docente e non docente, studenti universitari, genitori che accedono alle strutture scolastiche .

–              Coloro che accedono a seggiovie, funivie, cabinovie, trasporti a lunga percorrenza, mostre, cinema, musei, clienti di ristoranti e bar al chiuso, sport in palestra e piscina.

Si allegano per opportuno conoscenza i testi delle fonti in relazione a quanto sopra citato:

–              DL 127 21/9/2021 su obbligo green pass generalizzato

–              DL 122 10/9/2021 su allargamento a RSA e appalti obbligo vaccinale

–              DL 44 1/4/2021 su obbligo green pass personale sanitario

–              Art. 9 DL 52/2021 –  istituzione della certificazione verde Covid

Per altre informazioni opportuno contattare anche il vostro responsabile della sicurezza.

Restiamo a disposizione per altri chiarimenti e per successive informazioni o modiche in base all’evoluzione della normativa.

Scarica qui di seguito gli allegati:

art 9 DL 52 2021 GREEN PASS (74kB – file.pdf)

DECRETO LEGGE 21 SETTEMBRE 2021 N 127 GREEN PASS (91kB – file.pdf)

DECRETO LEGGE 44 1 APRILE 2021 (104kB – file.pdf)

DL 122 10 settembre 2011 green pass RSA ecc (80kB – file.pdf)

INFORMATIVA A DIPENDENTI GREEN PASS AZIENDE (17kB – file.doc)

 

Cordiali Saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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