ULTIME NOTIZIE LEGATE ALL’EMERGENZA COVID-19
LE ORDINANZE DEL MINISTERO DELLA SALUTE – I RIENTRI DALL’ESTERO
Il Ministero della Salute ha emanato diversi provvedimenti relativi agli obblighi e divieti cui sono sottoposti i soggetti che entrano in Italia provenendo da nazioni a rischio.
Nell’allegato prospetto disponibile sul sito della Regione viene riassunta la situazione al 13 agosto 2020, data di uscita dell’ultima ordinanza che riguarda tra gli altri l’obbligo di tampone per chi entra in Italia provenendo dalla Croazia.
Precedentemente era stato stabilito il divieto di ingresso in Italia da Bosnia Erzegovina, Kosvo, Macedonia, Serbia e altre nazioni elencate.
Il tema è di stretta attualità in relazione ai lavoratori provenienti da tali nazioni o perché ivi recatisi in ferie, o perché ad esempio frontalieri dalla Croazia. Allo stato degli atti permane il problema relativo alla necessità di evitare che i lavoratori si rechino in nazioni dalle quali poi non è possibile al momento rientrare (es. Serbia), mentre per i lavoratori che hanno l’obbligo di test / tampone al rientro (dalla Croazia, ma anche Spagna, Grecia e Malta da oggi) il datore di lavoro deve verificare che prima abbiano adempiuto a tali misure (fermo restando il tema dei frontalieri croati che deve essere chiarito)
Il D.P.C.M. DEL 7 AGOSTO 2020
Il governo ha emanato il provvedimento che prolunga di fatto quanto già in vigore dal 14 luglio, fino al 7 settembre 2020.
Non ci sono particolari novità relative alle attività produttive, che sono ormai tutte operative, tranne le limitazioni specifiche nei settori in particolare dello sport e spettacolo.
Il DPCM riporta in allegato i protocolli già noti per la sicurezza sui posti di lavoro, che di fatto ripropongono le misure già in essere.
Tra i vari temi, viene confermato l’obbligo di privilegiare , laddove possibile – in particolare per gli studi professionali – l’attività in smart working, e il contatto con la clientela attraverso strumenti a distanza.
Il DECRETO AGOSTO IN USCITA – LA BOZZA E LE “IPOTESI” SUL TESTO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE
Il decreto “agosto”, che propone misure per le imprese per la gestione dell’emergenza per i prossimi mesi e per incentivare la ripresa delle attività , è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 agosto scorso, ma sta attendendo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, prevista per metà agosto.
Dalle bozze e dalle notizie di stampa che circolano (fino alla pubblicazione in gazzetta il testo ufficiale non è divulgato e può subire delle modifiche) si prevede quanto segue (i dati indicati sono quindi da confermare alla lettura del testo definitivo)
NUOVA CASSA INTEGRAZIONE
Si concede un ulteriore periodo di cassa integrazione “speciale” per emergenza COVID, di 18 settimane, che si aggancia retroattivamente al 13 luglio 2020, per le aziende che hanno esaurito il primo ciclo di 18 settimane previsto nella prima fase di emergenza (9+5+4), che, iniziato a inizio marzo appunto, può essersi concluso già a metà luglio.
Di questo ulteriori 18 settimane le prime 9 sono concesse senza condizioni, le ulteriori 9 hanno una addizionale del 9% e 18% in considerazione della riduzione del fatturato del primo semestre 2019 in rapporto al primo semestre 2020, per cui con riduzione + 20%, nessuna addizionale, con riduzione inferiore al 20% addizionale 9%, con nessuna riduzione fatturato addizionale 18%. L’addizionale si calcola sulla retribuzione perduta del lavoratore, maggiorata del rateo 13ma /14ma, per cui ad esempio per un lavoratore con 2000 lordi mensili / 28000 annuali l’addizionale è 28000/12 x 9% = 210 euro al mese (fermo restando l’importo pagato al lavoratore a carico INPS nei limiti del massimale, circa 1000 euro al mese per sospensione completa)
Per le aziende che nel corso del mese di luglio avevano esaurito la cassa integrazione, ma con lavoro ancora sospeso, si è convenuto l’utilizzo di una causale di cassa integrazione “provvisoria” nell’attesa del citato decreto.
Non appena pubblicato, si procederà quindi a verificare con le singole azienda la necessità della prosecuzione, la relativa procedura, anche alla luce delle alternative più avanti esposte.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER LE AZIENDE CHE NON USERANNO LA NUOVA CIG
In caso di mancato utilizzo di questa nuova CIG, per le aziende che ne hanno fatto uso in maggio e giugno, è previsto l’esonero contributivo sulle retribuzioni del personale dipendente per 4 mesi entro il 31/12/2020 (non si versa l’aliquota del 30% di contributi INPS a carico azienda sul lordo, con un massimale di 8060 annui, quindi circa 600 euro al mese su una retribuzione mensile di 2000 euro)
Non è chiaro ancora il limite di questa agevolazione, per quanti dipendenti, se sarà in proporzione alla CIG utilizzata, o solo per i dipendenti già coinvolti nella CIG. Inoltre pare non possa essere applicata da chi non ha avuto il calo di fatturato tra il primo semestre 2019 e il primo semestre 2020.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER NUOVE ASSUNZIONI O STABILIZZAZIONI
Le assunzioni a tempo indeterminato o le stabilizzazioni di contratti a tempo determinato effettuate entro il 31/12/2020 vengono escluse dal versamento dei contributi previdenziali, per un massimo di sei mesi dall’assunzione. L’ammontare del risparmio è lo stesso esposto sopra per gli esoneri contributivi. Si prevede che sia necessario un incremento del personale in forza (ma il dato è da confermare).
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
È possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi (fermo restando il limite complessivo di 24 mesi) e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causale, in deroga alla disciplina vigente che prevede l’obbligo di causale per i contratti dopo i primi 12 mesi. Tale ipotesi era prima prevista solo per proroghe fino al 30 agosto 2020. Inoltre dovrebbe essere eliminata la “proroga automatica” per CIG sotto esposta e prevista dalla L. 77/2020
PROROGA AL DIVIETO DI LICENZIAMENTO
Si protrae il divieto di licenziamento per motivi economici, e dei licenziamenti collettivi, già previsto fino al 17 agosto 2020. Tale divieto dovrebbe riguardare i datori di lavoro che non hanno integralmente fruito della cassa integrazione o dell’esonero dai contributi previdenziali. Quindi una azienda che ha esaurito al 13 luglio le prime 18 settimane di CIG, ne può utilizzare altre 18 fino al 15 novembre, e solo dopo quella data quindi potrebbe licenziare per motivi economici..
Sono possibili licenziamenti concordati con accordi sindacali “collettivi aziendali”, e licenziamenti per cessazione attività..
SGRAVI CONTRIBUTIVI GENERALIZZATI PER LE AZIENDE CON SEDE AL SUD
È previsto uno sgravio del 30 % sui contributi pensionistici per le aziende situate nelle aree svantaggiate, (SUD) per il periodo ottobre-dicembre 2020
VERSAMENTI SOSPESI
Sono rateizzati ulteriormente i versamenti F24 sospesi nei mesi di marzo, aprile e maggio: il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre. Il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo.
CARTELLE DI PAGAMENTO E AVVISI DI ACCERTAMENTO
Viene spostata dal 31 agosto al 15 ottobre 2020 la data finale della sospensione dei termini dei versamenti da cartelle di pagamento dell’Agenzia di Riscossione e dagli avvisi esecutivi sulle entrate tributarie
ALTE MISURE DI SOSTEGNO AL REDDITO
Viene prorogata per ulteriori due mesi la Nuova assicurazione sociale per l’impiego (Naspi) e l’indennità di disoccupazione mensile “DIS-COLL” per i collaboratori coordinati e continuativi il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020.
Vengono erogate indennità per alcune categorie di lavoratori. Tra queste, 1.000 euro per gli stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dall’emergenza COVID-19 e per altre categorie di lavoratori (iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in possesso di determinati requisiti, dipendenti stagionali appartenenti ad altri settori, gli intermittenti e gli incaricati di vendite a domicilio). Si veda quindi in particolare il diritto all’indennità per i lavoratori intermittenti.
ALTRE MISURE FISCALI E PER LE IMPRESE
Per tali misure si rinvia al testo definitivo, e alla verifica e confronto con il commercialista.
ALTRE NOVITA’
Proroga automatica scadenze contratti a termine e apprendisti in presenza di CIG e altri eventi di sospensione per COVID-19
La conversione in legge del DL 34/2020 (legge 77/2020) ha introdotto, oltre alla proroga senza causale fino al 30 agosto 2020 per i contratti a termine che in questo periodo hanno già raggiunto i 12 mesi, anche una proroga automatica per i contratti a termine che vengano a scadenza nel periodo, e per i quali si è fatto ricorso ad ammortizzatori sociali per COVID-19, ma anche di ferie legate allo stesso evento. Lo studio procederà quindi in tal senso, preavvisando l’azienda in prossimità della scadenza, dell’ammontare della proroga automatica (che è quindi obbligatoria). Si attendono comunque sul tema ulteriori chiarimenti.
La norma si applica anche all’apprendistato di primo livello (per il diploma) e di alta formazione e ricerca, e comunque in ogni caso è già prevista in caso di CIG per l’apprendistato professionalizzante, quello comunemente usato per giovani da 18 a 29 anni, che quindi alla scadenza viene prorogato automaticamente per un periodo corrispondente alla sospensione di attività per cassa integrazione.
Si precisa che – come sopra esposto – questo automatismo di proroga che ha suscitato qualche perplessità tra gli addetti ai lavori, in quanto potrebbe riguardare attività non più previste – potrebbe essere eliminato dal decreto cd “agosto” in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Proroga emergenza 31/7/2020 al 15/10 DL 83/2020 – prorogato lo smart working “semplificato”
Il decreto legge 83/2020 ha prorogato al 15/10/2020 il periodo cosiddetto di emergenza legato al COVID-19, per cui alcune norme e regolamenti vengono semplificati. Tra questi, la procedura per la notifica al Ministero del Lavoro dei lavoratori che operano in smart working. Si ricorda quindi che
- In generale il lavoro in smart working deve essere supportato da un accordo individuale che ne identifica i limiti e le condizioni, e che deve essere trasmesso al Ministero
- Dal 31 gennaio al 31 luglio era previsto che invece fosse possibile il lavoro in smart working senza accordo individuale, ma con la consegna di una informativa al lavoratore e la comunicazione al ministero anche in forma collettiva
- Questa procedura è stata quindi posticipata al 15 ottobre 2020
Le aziende che continuano quindi a far ricorso, anche in maniera parziale, allo smart working, comunicano allo studio i nominativi ai fini della notifica al Ministero, per il periodo fino al 15 ottobre prossimo.
ALTRE NOTIZIE
LE PAGHE DI LUGLIO 2020
Si evidenziano alcune novità in relazione alle paghe di luglio 2020 appena elaborate. Si ricorda che la scadenza del modello F24 è prevista al 20 agosto 2020.
Nuovo bonus 100 euro / ulteriore detrazione redditi + 28.000 – 40.000
Come preannunciato nella precedente circolare, nella paga di luglio compare il nuovo “trattamento integrativo DL 3/2020” (Voce 930) di 100 che sostituisce il precedente bonus di 80 euro. Spetta ai lavoratori fino a 28.000 euro annui di imponibile fiscale (rispetto al limite di 26.600 del bonus 80 euro) oltre agli altri limiti e condizioni evidenziate nella precedente circolare.
Inoltre sempre da luglio solo per quest’anno viene introdotta una ulteriore detrazione fiscale decrescente a partire da 28.000 e fino a 40.000 euro di reddito fiscale annuo, che viene esposto nel cedolino paga come evidenziato al punto successivo.
Nuovo format generale LUL
Ai fini della esposizione della nuova detrazione di cui al punto precedente, si è colto l’occasione per introdurre un nuovo format di libro unico lavoro, che contiene anche altre novità di seguito sintetizzate
- Ulteriore detrazione redditi sopra 28.000 annui, esposta nella casella DETR.LAV. DIPENDENTE, con la sigla U.D. solo per gli aventi diritto
- Esposizione delle ferie permessi e banca ore in forma verticale, con esposizione del goduto diviso tra competenza anno corrente e anno precedente laddove gestito
- Nel piede del cedolino, esposizione dei contributi a carico azienda per fondi sanitari e previdenza integrativa
- Esposizioni dei dati relativi al fondo TFR individuale maturato
Restano invariati i format personalizzati. Allego un facsimile con l’indicazione dei dati. Se ci sono dubbi o chiarimenti sul format, o si desiderano diverse personalizzazioni, contattare lo studio.
Conguagli da modello 730
Come anticipato nel mese di luglio vengono inseriti a conguaglio i rimborsi e pagamenti relativi al modello 730 pervenuti allo studio tramite la procedura telematica dell’Agenzia delle Entrate. I conguagli non effettuati in quanto pervenuti successivamente all’elaborazione delle paghe di luglio, vengono inseriti automaticamente in agosto 2020. Come precisato la dilazione dei termini di presentazione del modello 730 fa si che possano esserci rimborsi e pagamenti da modello 730 anche nei prossimi mesi.
ANF
Nel mese di luglio vengono inseriti gli ANF che sono pervenuti allo studio tramite la procedura telematica dell’INPS. Da qualche anno la pratica di rinnovo degli assegni dal mese di luglio deve essere effettuata dal lavoratore tramite il sito dell’INPS, con proprio PIN o con il supporto del patronato. Per le pratiche non pervenute a luglio, si procederà ad agosto, non appena ricevuto il file dall’INPS, anche con erogazione dell’arretrato.
Scarica qui gli allegati:
disposizioniPerIlRientroInItalia_agg13agosto2020 (002)
Lo Studio, in attuazione ai protocolli di sicurezza, continua l’attività anche nel mese di agosto, con orario di apertura al pubblico dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì, operando anche con personale parzialmente in smart working, e privilegiando i contatti via telefono o via e-mail o con altri strumenti a distanza.
Provvederemo ad aggiornarvi in relazione alle novità intervenute nella normativa.
Cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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