CIRCOLARE AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID-19 – 7/11/2020

IL DPCM DEL 3/11/2020

Come noto il governo ha emanato il provvedimento in oggetto, che attua ulteriori blocchi nelle attività e nella circolazione delle persone, assegnando a ogni Regione un colore legato alla soglia di rischio. In allegato il comunicato del governo è il testo del decreto.

Sulla base di questi blocchi, che ad esempio per il Friuli Venezia Giulia e Veneto sono parziali (zona Gialla), mentre per la Lombardia sono massimi (zona Rossa) le aziende quindi possono richiedere gli interventi previsti dal DECRETO RISTORI (DL 137/2020) già in vigore, e dal DECRETO RISTORI BIS, approvato dal consiglio dei Ministri e in corso di emanazione (ALLEGATO COMUNICATO DEL GOVERNO)

Sempre in relazione ai blocchi alla circolazione, ritorna la necessità di autocertificare al necessità alla circolazione legata alle attività lavorative (si allega autocertificazione)

 

PRIMI CHIARIMENTI IN MERITO AL DL 137/2020

LE CASSE INTEGRAZIONI

In  merito all’art. 12 del decreto legge 137/2020 che introduce un nuovo periodo di Cassa integrazione (ordinaria, fondo integrazione salaria, in deroga, solidarietà bilaterale artigiani, in sintesi definita CIG) si chiarisce quanto segue.

  • Il nuovo periodo di CIG è di 6 settimane ricomprese tra il 16 novembre 2020 e il  31 gennaio 2021,
  • Il nuovo periodo di può sovrapporre quindi con la tutela prevista dal Dl 104 che opera dal 13 luglio al 31 dicembre 2020 (9 + 9 settimane)
  • al comma 1 dell’articolo 12 è stabilito che «i periodi precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 …collocati anche parzialmente dopo il 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, nelle sei settimane del presente comma».
  • in ogni caso, tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021 non potranno essere autorizzate più di 6 settimane.
  • al comma 2 dell’art. 12 si prevede che «le sei settimane di trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di 9 settimane di cui al decreto legge 104/2020».
  • Le aziende devono quindi completare il periodo residuo di 18 settimane riconosciuto dal Dl 104 prima di accedere alle nuove 6 settimane

Quindi

  • le aziende che hanno solo in parte richiesto e ottenuto l’autorizzazione delle 18 settimane del Dl 104 dovranno proseguire fino a fine dicembre utilizzando le prime 9 settimane senza addizionale e le ulteriori 9 settimane con eventuale addizionale per fatturato. Se queste settimane si esauriscono prima della fine dell’anno, si potrà accedere alle nuove 6 settimane, a condizione che tra vecchie e nuove non si superino 6 settimane nel periodo tra il 16 novembre e il 31 gennaio 2021;
  • potranno invece accedere da subito alle nuove 6 settimane le aziende che stanno per esaurire le 18 settimane (9+9) entro il prossimo 15 novembre, ma con le addizionali per fatturato.
  • le aziende soggette a restrizioni con i codici Ateco richiamati nel decreto 137/2020 potranno utilizzare la cassa senza addizionale (ristorazione, palestre eecc.)

Ogni azienda che deve far ricorso alla CIG contatta lo studio, e verrà effettuata l’analisi del periodo corretto e dei relativi eventuali costi in termini di addizionale.

IL BLOCCO DEI LICENZIAMENTI

Si conferma il blocco dei licenziamenti di tipo economico (“oggettivi” ) fino al 31/1/2021). L’eventuale prosecuzione fine a marzo 2021 è legata alla manovra di bilancio 2021.

IN MERITO ALL’ADDIZIONALE SULLA CIG LEGATA AL CONFRONTO TRA FATTURATO PRIMO SEMESTRE 2019 / 2020

Per le aziende o enti per cui lo Studio ha fatto richiesta per le seconde 9 settimane di cui al DL 104/2020, mentre è chiaro il dato necessario per le imprese, per i datori di lavoro non organizzati in forma di impresa, ONLUS, associazioni, enti religiosi, o prive di obbligo di tenuta dei registri contabili, non è ancora chiaro a quale dato relativo alle “entrate” si debba fare riferimento, per cui si è in attesa di chiarimenti da parte dell’INPS. Nel dubbio si deve fare riferimento a ogni forma di “entrata”. In mancanza di comunicazione del dato, l’INPS applica la percentuale massima del 18% sulla retribuzione perduta

IN MERITO ALL’ESONERO PER CHI NON USA LA CIG

Il DL 104 prevede un esonero o sgravio contributivo pari ai contributi a carico azienda calcolati sulla retribuzione corrispondente al doppio delle ore di CIG utilizzate nei mesi di maggio e giugno 2020, qualora l’azienda NON faccia ricorso a CIG nel periodo di cui al DL 104/2020 (9+9 settimane) dal 13/7/2020 ad eccezione di quelle già richieste prima dell’entrata in vigore del DL 104 (14/8). Peraltro tale esonero NON è ancora applicato ne applicabile in quanto soggetto ad autorizzazione UE.

Con il nuovo DL 137/2020 del 28/10 per le imprese che non utilizzano l’ammortizzatore d’emergenza sono previste ulteriori quattro settimane di esonero contributivo, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già utilizzate solo nel mese di giugno 2020 (non raddoppiate quindi come per il DL 104)

Riguardo all’esonero, viene introdotta inoltre la possibilità di un “ripensamento” rispetto al precedente di cui al DL 104/2020. Infatti, afferma la norma, il datore di lavoro che ha chiesto l’esonero (in base all’articolo 3, del Dl n. 104/20) e non lo ha fruito interamente (ma in realtà nessuno lo ha potuto ancora applicare) può rinunciare alla parte residua e riconquistare la possibilità di chiedere l’ammortizzatore sociale previsto dal nuovo decreto. Sul tema ovviamente si attendono chiarimenti dalle circolare INPS.

IN MERITO AI VERSAMENTI SOSPESI PER NOVEMBRE SOLO PER I SETTORI BLOCCATI

Il decreto legge 137/2020 prevede, per i datori di lavoro dei settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre e che svolgono quale attività prevalente una dei codici Ateco riportati nell’allegato 1 del Dl (ristorazione ecc.) , la sospensione dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020. I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021 o in quattro rate mensili (la prima con scadenza al 16 marzo 2021). Non sono dovuti interessi e sanzioni. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, la rateazione decade.

Il decreto ristori BIS, in corso di approvazione, dovrebbe ricomprendere anche i versamenti IVA ed Erario, sempre per le aziende di cui ai settori indicati.

Lo studio è a disposizione per ulteriori aggiornamenti
La presente circolare viene inviata via e-mail ai clienti, pubblicata sul sito dello studio e al link sotto indicato
https://www.facebook.com/robertozubincdl/

Scarica di seguito gli allegati:

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 72 _ DECRETO RISTORI BIS (79 kB file.pdf)

Dpcm del 3 novembre, le misure suddivise per aree di criticità _ www.governo.it (564 kB file.pdf)

dpcm_3_novembre_2020 (3741 kB file.pdf)

modello_autodichiarazione_editabile_ottobre_2020 (1) (371 kB file.pdf)

 

Cordiali saluti
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STUDIO ZUBIN ROBERTO

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