CIRCOLARE 9/10/2020 – AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVID-19 – IL D.L. 125/2020

IL DECRETO LEGGE 125/2020 – PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge n. 125/2020 che introduce misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il testo proroga, al 31 gennaio 2021, le disposizioni già in vigore che prevedono la possibilità per il governo di adottare misure volte a contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus.

In sintesi

  • In attesa della pubblicazione del nuovo DPCM, continuano ad applicarsi le disposizioni previste del DPCM 07/09/2020;
  • Continuano ad applicarsi le misure specifiche dei Protocolli anti-contagio per le attività lavorative, sulla base del Protocollo d’Intesa 24/04/2020, nonché delle misure disposte dalle Linee Guida regionali e nazionali;
  • In aggiunta a quanto sopra, viene introdotto l’OBBLIGO di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina) e di indossarlo in tutti luoghi al chiuso (ad eccezione delle abitazioni private) e di tutti i luoghi all’aperto in presenza di persone non conviventi (è possibile non indossarlo solamente in caso si possa garantire continuativamente l’isolamento da persone terze).
  • L’obbligo di mascherina non si applica ai soggetti che svolgono attività sportiva, ai bambini inferiori ai 6 anni e ai soggetti con patologie o disabilità incompatibili con la stessa.

Dalla lettura del Decreto pertanto si evince che vige l’obbligo di indossare la mascherina presso tutti gli spazi aperti o chiusi dei luoghi di lavoro, in cui non si possa garantire continuativamente l’assenza di persone non conviventi, con le eccezioni previste dagli specifici protocolli (mentre non si indossando DPI respiratori, durante la consumazione di alimenti e bevande, durante l’attività sportiva, in presenza di idonee barriere di protezione, …)

Si attendono quindi il nuovo D.P.C.M. e l’Ordinanza Regionale della Protezione Civile che potrebbero disporre misure restrittive o ampliative rispetto a quanto visto finora.

Per maggiori dettagli sul tema contattare il vostro responsabile della sicurezza.

LA PROROGA DELLO SMART WORKING “SEMPLIFICATO”

Il decreto citato proroga al 31 dicembre 2020 l’operatività di specifiche disposizioni connesse all’emergenza COVID, in scadenza al 15 ottobre 2020. Tra queste ultime c’è la possibilità di ricorrere allo smart working in maniera semplificata, senza necessità di ricorrere all’accordo individuale.

Riepilogando le norme precedenti, a decorrere dal 2 marzo 2020, la possibilità di ricorrere al lavoro agile, in modalità semplificata, è stata estesa a tutto il territorio nazionale per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, vale a dire per sei mesi. Tale estensione è stata poi confermata anche dai successivi provvedimenti.

L’art. 1 co. 7 lett. a) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi hanno raccomandato che “sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”. La norma in esame spinge i datori di lavoro del settore privato, analogamente a quanto previsto per le pubbliche amministrazioni, a verificare la potenziale compatibilità delle lavorazioni all’interno dei propri processi produttivi e di servizio con le peculiarità dello smart working, che consente di dare piena attuazione alla direttiva generale di rimanere nelle proprie case, anche per svolgere la prestazione lavorativa.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020. (e ora quindi si ritiene, fino al 31 gennaio 2020)

I GENITORI – LE NORME FINO AL 14/9/2020

Con il cd. DL Rilancio  I genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Tale diritto era stato prorogato fino al 14 settembre 2020 (Allegato 1, D.L. n. 83/2020) e quindi veniva meno a tale data.

I LAVORATORI FRAGILI

Il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa Tale previsione era stata prorogata al nuovo termine “ordinario” del 15 ottobre 2020  (e quindi è ora prorogata, si ritiene, al 31/1/2020)

LE NORME PER I GENITORI E IL RIENTRO A SCUOLA DAL 9/9/2020

A decorrere dal 9 settembre 2020, un genitore lavoratore dipendente può svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni quattordici, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico.

Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e comunque in alternativa alla misura in questione, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio (art. 5, co. 1 e 2, DL n. 111/2020).

Per i giorni in cui un genitore fruisce di una delle due misure, ovvero svolge anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolge alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non può chiedere di fruire di alcuna delle predette misure. Il beneficio può essere riconosciuto per periodi in ogni caso compresi entro il 31 dicembre 2020 (art. 5, co. 4, DL n. 111/2020).

La circolare INPS 115/2020 precisa che il congedo dei genitori di under 14 che vengono posti in quarantena per contatto con un positivo al Covid-19 in ambito scolastico può essere fruito per tutto il periodo di isolamento disposto dall’autorità sanitaria, anche se lo stesso viene prorogato. Inoltre può essere “replicato” in caso di ulteriori quarantene disposte per lo stesso o altri figli, purché tra il 9 settembre e il 31 dicembre di quest’anno.

I dipendenti del settore privato devono inviare la richiesta all’Inps, anche con effetto retroattivo dal 9 settembre, indicando gli estremi del provvedimento di quarantena (se non ancora in possesso, si hanno 30 giorni per comunicarli). Le giornate chieste ma non fruite possono essere annullate, opzione utile dato che l’assenza dal lavoro è indennizzata solo al 50%, importo che si applica peraltro solo alle giornate lavorative all’interno della quarantena (quindi i riposi sono esclusi).

Il congedo può essere fruito solo da uno dei due genitori alla volta e, in ogni caso, da chi all’anagrafe risulta risiedere nella stessa abitazione con il figlio, non rilevando le situazioni di fatto. Se i due genitori sono conviventi, non è compatibile con lo smart working, concesso per qualunque motivo a uno dei due genitori, mentre può essere usato se l’altro è malato o in congedo di maternità per un figlio diverso, oppure se in ferie, in aspettativa non retribuita, in permesso legge 104/1992, o se con handicap grave, invalido al 100% o titolare di pensione di inabilità.

DECORRENZA DELLE ASSUNZIONI PER DIRITTO ALLA CIG

La circolare INPS 115/2020 specifica che possono beneficiare dell’integrazione salariale, prevista dal Dl 104/2020, i lavoratori che risultano in forza all’azienda richiedente alla data del 13 luglio 2020. I dipendenti assunti successivamente, ne restano fuori.

 

La presente circolare viene inviata via e-mail ai clienti, pubblicata sul sito dello studio e al link sotto indicato

https://www.facebook.com/robertozubincdl/

 

Cordiali saluti

 

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

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