Di seguito un aggiornamento sulle norme legate all’emergenza COVID-19 e alla normativa vigente e in corso di formazione.
Per quanto riguarda le precedenti comunicazioni relative ai provvedimenti di cui al DL 104/2020 (Decreto agosto), siamo in attesa ancora dei provvedimenti relativi
- all’ applicazione dell’esonero contributivo per le aziende che non ricorrono alla CIGO dopo il predetto decreto del 14/8/2020, pari ai contributi corrispondenti al doppio delle ore di CIG effettuate in maggio e giugno 2020;
- all’applicazione dello sgravio contributivo sulle assunzioni a tempo indeterminato e sulle conferme dei contratti a tempo determinato, per 6 mesi.
Di seguito altre notizie in breve.
DPCM 18/10/2020
E’ stato pubblicato il DPCM 18 ottobre 2020, nel quale sono previste ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, in vigore 19 ottobre 2020, efficaci fino al 13 novembre 2020.
In allegato una sintesi dei provvedimenti, di carattere generale. (FONTE: banca dati TELECONSUL)
IL DISEGNO DI LEGGE E IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO PER IL 2021
Nel documento previsto per il 2021, si segnala tra gli altri provvedimenti (ancora da approvare)
FAMIGLIE: viene finanziata a partire da luglio 2021 una grande riforma per le famiglie, con l’introduzione dell’assegno unico che viene esteso anche agli autonomi e agli incapienti. Prolungata, inoltre, la durata del congedo di paternità. (il tema è legato alla riforma complessiva dell’Assegno Nucleo Familiare e delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia, che quindi saranno erogati nella misura presente ai dipendenti solo fino al 30/6/2021)
CUNEO FISCALE: viene portato a regime il taglio del cuneo per i redditi sopra i 28.000 euro (per cui si dovrebbero prolungare nel 2021 sia i 100 di bonus fino a 28.000 euro, sia la quota a scalare per i redditi superiori a 28000 e fino a 40000; non si prevede al momento una ulteriore riforma sulle aliquote fiscali come preannunciata)
– GIOVANI: vengono azzerati per tre anni i contributi per le assunzioni degli under-35 a carico delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale.
– LAVORO E PREVIDENZA: vengono finanziate ulteriori settimane di Cig COVID, con lo stesso meccanismo che prevede la gratuità della Cassa per chi ha registrato perdite oltre una certa soglia. Vengono prorogate le misure Ape Social e Opzione Donna.
In merito alla CIG
Tenuto conto che il divieto ai licenziamenti economici allo stato attuale viene meno a partire dal 15/11/2020 per chi ha esaurito la CIG, l’orientamento del governo è quello di concedere la Cig per Covid con valore retroattivo, probabilmente già dalla metà di novembre. L’ipotesi al momento prevalente è quella di concedere una proroga generale, sempre con addizionale legata al decremento del fatturato come attualmente previsto dal DL 104/2020. Per il 2021 la previsione è di una CIG emergenziale solo per settori particolarmente in cristi (es. Turismo)
In merito ai nuovi ANF (Fonte il Sole 24 ore)
L’assegno sarà composto da una quota base, 50-100 euro per ciascun figlio, a cui si sommerà una quota variabile in base alla situazione economica del nucleo, fino ad azzerarsi intorno a 50-60mila euro di Isee. Saranno poi previste delle maggiorazioni per le famiglie numerose, i disabili e sono allo studio forme di sostegno per i nuclei monogenitoriali. Si ipotizza quindi un valore medio di circa 200-250 euro a figlio, da confrontare con quanto percepiscono oggi le famiglie tra detrazioni fiscali e assegni al nucleo familiare
LA PROROGA DELLA RISCOSSIONE COATTIVA (GLI AVVISI DI ADDEBITO DELL’AGENZIA RISCOSSIONE) GIA’ PREVISTA AL 15/10/2020, PREANNUNZIATA PROROGA AL 31/12/2020
L’art. 99 del DL 34/2020 era intervenuto a modificare il D.L. n. 18/2020 sostituendo le parole “31 agosto” con le parole “15 ottobre”. In virtù di tale modifica, pertanto, per la “sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” il temine inizialmente fissato al 31 maggio 2020 dall’art. 68 del D.L. n. 18/2020 e successivamente prorogato al 31 agosto 2020 dall’art. 152 del D.L. n. 34/2020 era stato ulteriormente prorogato al 15 ottobre 2020.
Il riferimento è ai termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli Enti previdenziali in scadenza dall’8 marzo che sono stati sospesi fino al 15 ottobre 2020.
I versamenti sospesi dovevano essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, dunque entro il 30 novembre 2020.
Erano stati altresì previsti rinvii anche per versamenti delle rate dei piani di dilazione in scadenza tra l’8 marzo e il 15 ottobre 2020, con pagamento entro il 30 novembre 2020.
Il Governo ha preannunciato un decreto legge collegato alla legge di Bilancio che proroga ulteriormente al 31 dicembre 2020 le scadenze degli avvisi di addebito e delle rate dell’agenzia riscossione.
IL PUNTO SULLO SMART WORKING.
L’art. 1 co. 7 lett. a) del DPCM 11 marzo 2020 e successivi, emanato durante la prima fase di emergenza, aveva raccomandato che fosse “attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza”.
Con il DPCM dell’ 11 marzo così come confermato dai successivi decreti, si è data attuazione alla procedura “semplificata” (che non necessità di accordo individuale, ma solo di una informativa ai fini assicurativi, e una notifica collettiva al sito del Ministero, effettuata tramite lo Studio)
Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020, il predetto stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020. Considerando che “persistono le condizioni oggettive per il mantenimento delle disposizioni emergenziali e urgenti dirette a contenere la diffusione del virus”, sono stati prorogati conseguentemente i termini previsti da alcune disposizioni legislative la cui operatività risulta espressamente connessa o correlata allo stato di emergenza (art. 1, comma 3 del D.L. n. 83). Il termine in questione è stato quindi ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2020.
Quindi fino al 31/12/2020 le aziende possono, nostro tramite, prolungare lo smart working con la notifica collettiva al sito del Ministero.
In questa fase quindi, fino al 31/12/2020
- permane la “raccomandazione” ad attuare per quanto possibile lo smart working (dove le attività lo consentano, visti anche i protocolli di sicurezza, e l’organizzazione del lavoro)
- Ci sono poi alcuni lavoratori che hanno “diritto” allo smart working, come di seguito esposti.
IPOTESI | SCADENZA | HA DIRITTO? | CONDIZIONI | RIF NORMATIVO |
Genitore lavoratore dipendente per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, minore di anni 14, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi a scuola | 31/12/2020 | SI | In alternativa con altro genitore, solo se le mansioni sono compatibili col SW e se non fruisce congedo | Art. 5 D.L. 111/2020 |
Lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa | 31/12/2020 | NO, SOLO PRIORITA’ RISPETTO ALTRE DOMANDE DI SW | Art. 39 co. 2 D.L. 18/2020 “Cura Italia” | |
Lavoratore disabile grave (ha la riduzione oraria l. 104) | 31/12/2020 | SI | Solo se mansione compatibile con lo SW | Art. 39 co. 1 D.L. 18/2020 “Cura Italia” |
Lavoratore con persona con gravi disabilità nel proprio nucleo familiare | 31/12/2020 | SI | Solo se mansione compatibile con lo SW | Art. 39 co. 1 D.L. 18/2020 “Cura Italia” |
Lavoratori immunodepressi e familiari conviventi di persone immunodepresse | 31/12/2020 | SI | Solo se mansione compatibile con lo SW | Art. 39 co. 2 bis D.L. 18/2020 “Cura Italia” |
Lavoratori maggiormente esposto a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 | 31/12/2020 | SI | Solo se mansione compatibile con lo SW | Art. 90 co. 1 D.L. 34/2020 “Rilancio” |
Generalità degli altri lavoratori | 31/12/2020 | NO, SOLO SE IL DATORE DI LAVORO LO CONCEDE | Art. 90 co. 3 D.L. 34/2020 “Rilancio” |
NB i termini sono contenuti nell’allegato 1 al D.L. 83/2020 (15/10/2020) e prorogati dal D.L. 125/2020 (al 31/12/2020)
IL LAVORO IN “QUARANTENA”
L’Inps, con messaggio del 9 ottobre 2020, n. 3653, fornisce indicazioni per il rapporto tra malattia e quarantena.
La circolare afferma che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena (art. 26, comma 1, DL 18/2020) o in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile (art. 26, comma 2, DL 18/2020) continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio, mediante le forme di lavoro alternative alla presenza in ufficio.
Tale previsione conferma quindi che il lavoratore, se in “quarantena” secondo la definizione dell’art. 26 comma 1 del DL 18/2020
- può richiedere la copertura della malattia con certificato medico (come sotto indicato)
- ma in alternativa può accordarsi con il datore di lavoro per effettuare la prestazione lavorativa.
Viceversa, in caso di malattia conclamata (art. 26, comma 6) il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto ad accedere alla corrispondente prestazione previdenziale della malattia.
Sulla definizione di “quarantena” richiamate dalla circolare si vedano la norma sotto indicate
Art. 26 DL 18/2020 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato) IL COMMA 1, 2 e 3
Comma 1. Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, (vedi sotto) dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto.
Comma 2. Fino al 30 aprile (e per i periodi successivi previsti delle norme) ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, e’ equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.
- Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
DL 6/2020 – Art. 1 Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19
- Allo scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e’ un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area gia’ interessata dal contagio del menzionato virus, le autorita’ competenti, con le modalita’ previste dall’articolo 3, commi 1 e 2, sono tenute ad adottare ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica. 2. Tra le misure di cui al comma 1, possono essere adottate anche le seguenti:
- h) applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva agli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva;
- i) previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanita’, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
LA PROROGA DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO PER EMERGENZA COVID-19
RIEPILOGO DELLE NORME INTRODOTTE
L’ispettorato Nazionale del Lavoro (nota 713 /2020) ricorda che l’art. 93 del D.L. n. 34/2020 consente, fino al 31 dicembre 2020 ed in deroga all’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015, (quindi senza causale) di prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta. (si ricorda che la “proroga” è la prosecuzione senza interruzione, il “rinnovo” è la successione di un nuovo contratto dopo la interruzione).
Tale disposizione permette la deroga alla disciplina sul numero massimo di proroghe e sul rispetto dei c.d. “periodi cuscinetto” (10 / 20 giorni) contenuta nell’art. 21 del D.Lgs. n. 81/2015 (quindi si può fare la maxi proroga di 12 mesi anche se fatte già 4 proroghe e anche senza periodo di stacco di 10 / 20 giorni tra un contratto e l’altro).
Il rinnovo deve avvenire entro il 31/12/2020 e la durata del rapporto potrà quindi protrarsi anche nel corso del 2021, fermo restando il limite complessivo dei 24 mesi. La presente proroga si aggiunge a quella precedentemente possibile fino al 31/8/2020.
La norma si applica anche al lavoro in somministrazione.
IL FONDO COMPETENZE – ACCORDI ENTRO DICEMBRE 2020
Per attingere ai finanziamenti del Fondo nuove competenze previsto dal Decreto Rilancio, i datori di lavoro dovranno sottoscrivere con i sindacati entro il 31 dicembre gli accordi collettivi di “rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, destinando parte dell’orario di lavoro alla realizzazione di percorsi formativi per i lavoratori”. I sindacati competenti sono quelli territoriali firmatari del CCNL applicato. La data è contenuta nel decreto attuativo firmato dai ministeri del Lavoro e dell’Economia
FLUSSI DI INGRESSO PER EXTRACOMUNITARI 2020
Il Ministero dell’interno ha emanato la circolare del 12 ottobre 2020 con la quale ha riepilogato le disposizioni contenute nel Decreto flussi 2020 (Dpcm 7 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 ottobre 2020) e ha reso note le istruzioni operative per le istanze di ingresso. Si evidenzia che sono state riservate delle quote ai settori dell’autotrasporto merci per conto terzi, dell’edilizia e turistico-alberghiero.
I soggetti interessati devono utilizzare la procedura presente sul sito del ministero dell’Interno a partire dalle ore 9.00 del 22 ottobre p.v. e fino al 31 dicembre 2020. In allegato la circolare del Ministero con i dettagli.
I CONTRATTI DI RETE E I DISTACCHI
In base al decreto Rilancio (Dl n. 34/2020) per favorire i livelli occupazionali, le imprese che stipulano “contratti di rete” possono fare ricorso agli istituti del distacco e della codatorialità, per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le aziende partecipanti alla rete. In tal caso non è necessario giustificare l’”interesse del distaccante”, come previsto in generale anche nei distacchi tra gruppi di imprese.
Scarica l’allegato:
circ._cong._dec._flussi_2020_def.firmata (file.pdf 109 kB)
sintesi DPCM 18ott2020 (file.pdf 48 kB)
Lo studio è a disposizione per ulteriori aggiornamenti
La presente circolare viene inviata via e-mail ai clienti, pubblicata sul sito dello studio e al link sotto indicato
https://www.facebook.com/robertozubincdl/
Cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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