Di seguito le istruzioni sulla parte normativa e per la gestione della pratica da parte dello Studio, alla luce dell’aggiornamento della norma avvenuta in questi giorni.
NORMATIVA
Il Decreto Omnibus (D.L. 113/20224) ha introdotto un bonus una tantum fino a 100 euro a supporto dei lavoratori dipendenti con determinate condizioni economiche e familiari, che verrà erogato con la tredicesima mensilità.
Con la circolare n. 19/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai requisiti di spettanza e all’erogazione del bonus Natale di 100 euro; il bonus spetta, esclusivamente su domanda, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari. Il D.L. 167 del 14/11/2024 ha modificato la versione precedente della norma, ampliando la platea dei beneficiari come di seguito indicato.
Requisiti
Per beneficiare del Bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024. Non rientrano tra i beneficiari i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Collaboratori coordinati, amministratori, borsisti).
I lavoratori dipendenti beneficiari del bonus devono avere contemporaneamente questi requisiti:
Requisiti familiari:
- avere il coniuge (anche non a carico), non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio fiscalmente a carico
- avere almeno un figlio a fiscalmente carico, in caso di un nucleo familiare monogenitoriale.
È a carico il figlio come meno di 4000,00 euro di reddito annuo (ovvero meno di 2.840,51 se di età superiore a 24 anni)
La definizione di nucleo monogenitoriale è molto articolata ma si può riassumere come segue:
Nel caso in cui esiste solo un genitore e il figlio il bonus spetta sempre se
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato ad un solo genitore.
In presenza di una di queste tre ipotesi il bonus spetta anche se il lavoratore fosse coniugato con altra persona (non genitore del figlio) e si fosse successivamente separato oppure convivesse con un soggetto diverso dall’altro genitore.
Nel caso in cui esistano entrambi i genitori il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente, avente teoricamente diritto al bonus, il cui coniuge, ovvero l’altro genitore, anche non convivente sia beneficiario della stessa indennità.
Requisiti reddituali:
- nell’anno d’imposta 2024, il reddito complessivo (del solo genitore avente diritto) non deve superare 28.000 euro lordi.
Ai fini del Reddito complessivo si considerano anche:
- i redditi assoggettati a cedolare secca;
- i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime “forfettario”;
- le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive assoggettate ad imposta sostitutiva;
- la quota esente dei ricercatori residenti all’estero rientrati in Italia e dei lavoratori impatriati.
Il Reddito Complessivo così considerato è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
L’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante. Il bonus quindi non spetta per i cd incapienti (quelli che non pagano imposte avendo un reddito annuo inferiore a 8500 euro calcolato su 365 giorni).
Peraltro, il reddito resto quello del lavoratore avente diritto, che potrà percepire il bonus anche se coniugato con una persona che dichiara un reddito superiore alla soglia di 28mila.
L’importo del Bonus
Il Bonus viene riproporzionato in funzione dei giorni di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024 e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
I giorni per i quali spetta il Bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e quindi i giorni calcolati ai fini della fruizione delle detrazioni per lavoro dipendente. Nessuna riduzione deve essere effettuata in funzione dell’articolazione del lavoro (full-time/part-time) e in presenza di più redditi di lavoro dipendente i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Modalità di richiesta del lavoratore
Il bonus verrà erogato dal sostituto d’imposta esclusivamente su richiesta del dipendente in occasione della tredicesima mensilità. Nella richiesta il lavoratore dovrà attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari.
Il datore di lavoro sostituto d’imposta, in fase di conguaglio, è tenuto comunque a controllare la spettanza dell’importo e provvedere al recupero della quota non spettante. Lo stesso verrà comunque rideterminato nella dichiarazione dei redditi qualora non spettante.
Qualora il dipendente non abbia percepito il “Bonus” con la tredicesima mensilità, ad esempio perché privo di sostituto d’imposta (lavoratore domestico) o per mancata richiesta, lo stesso potrà comunque beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024 da presentarsi nel 2025.
Allo stesso modo, nel caso in cui il lavoratore abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei requisiti richiesti o in misura superiore a quella spettante e il sostituto d’imposta non sia in grado di effettuare il conguaglio, il lavoratore dovrà restituire l’ammontare del Bonus indebitamente percepito in fase di dichiarazione dei redditi.
(in allegato la dichiarazione per la richiesta del bonus.)
MODALITA’ PRATICHE DI APPLICAZIONE E GESTIONE DELLO STUDIO
I lavoratori che hanno già certezza di avere il diritto possono presentare al proprio datore di lavoro e di conseguenza allo scrivente Studio la dichiarazione sotto riportata compilata e sottoscritta, in tempo per l’elaborazione della tredicesima (indicativamente entro il 10 dicembre prossimo).
Ricordiamo che la soglia di 28mila riguarda il 2024 per cui il lavoratore potrebbe superarla con la paga di dicembre di cui non ha ancora l’evidenza (in tal caso l’errore può essere sistemato nella dichiarazione dei redditi) .
Lo scrivente Studio sarà in grado, dopo l’elaborazione delle paghe di novembre, di selezionare i lavoratori potenzialmente aventi diritto, sulla base del reddito presunto annuo, se ha evidenza dei carichi di famiglia. In tal caso potrà essere inviata dal referente paghe una dichiarazione pre-compilata ai lavoratori aventi diritto che non hanno già presentato la richiesta.
Ricordiamo che non essendo più prevista la detrazione per figli a carico, che è compresa nell’assegno unico universale, la presenza di figli a carico può non essere conosciuta dallo studio (salvo che non sia stato comunicato in relazione alla soglia dei 1000 / 2000 euro di esenzione dei compensi in natura.)
Per informazioni rivolgersi al proprio referente paghe o per approfondimenti a guido@studiocdlzubin.it
Scarica qui il file allegato:
dich bonus Natale 100 euro agg 19nov24 (52 KB file.pdf)
Cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
Iscritto al n. 103 Ordine di Trieste
Studio Roberto Zubin
Consulente del Lavoro
via San Francesco d’Assisi n. 14/1 – 34133 – Trieste (TS)
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