Si fa seguito alla nostra circolare inviata ieri 19/11/2024, alla luce della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E che è stata appena pubblicata, per inviare la nuova versione della presente che integra le istruzioni per la gestione della pratica da parte dello Studio. Anche il modello di dichiarazione allegato annulla e sostituisce quello inviato ieri.
NORMATIVA
Il Decreto Omnibus (D.L. 113/20224) ha introdotto un bonus una tantum fino a 100 euro a supporto dei lavoratori dipendenti con determinate condizioni economiche e familiari, che verrà erogato con la tredicesima mensilità.
Con la circolare n. 19/2024 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai requisiti di spettanza e all’erogazione del bonus Natale di 100 euro; il bonus spetta, esclusivamente su domanda, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato in possesso di specifici requisiti reddituali e familiari. Il D.L. 167 del 14/11/2024 ha modificato la versione precedente della norma, ampliando la platea dei beneficiari come di seguito indicato.
Requisiti
Per beneficiare del Bonus è necessario essere titolare di un reddito di lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024. Non rientrano tra i beneficiari i soggetti titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (Collaboratori coordinati, amministratori, borsisti).
Ferme restando le altre condizioni (es. reddituali, capienza fiscale e sopra indicate i datori di lavoro potranno riconoscere il bonus ai lavoratori con almeno un figlio a carico a prescindere dal fatto che siano coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi.
I lavoratori dipendenti beneficiari del bonus devono avere contemporaneamente questi requisiti:
Requisiti familiari:
- avere almeno un figlio a fiscalmente carico, trovandosi in qualsiasi condizione familiare, (coniugati, separati, divorziati, monogenitori o conviventi)
È a carico il figlio con meno di 4000,00 euro di reddito annuo (ovvero meno di 2.840,51 se di età superiore a 24 anni)
La definizione di nucleo monogenitoriale è molto articolata ma si può riassumere come segue:
Nel caso in cui esiste solo un genitore e il figlio il bonus spetta sempre se
- l’altro genitore è deceduto;
- l’altro genitore non ha riconosciuto il figlio;
- il figlio è stato adottato da un solo genitore oppure è stato affidato o affiliato ad un solo genitore.
In presenza di una di queste tre ipotesi il bonus spetta anche se il lavoratore fosse coniugato con altra persona (non genitore del figlio) e si fosse successivamente separato oppure convivesse con un soggetto diverso dall’altro genitore.
Nel caso in cui esistano entrambi i genitori il bonus non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente, avente teoricamente diritto al bonus, il cui coniuge, ovvero l’altro genitore sia beneficiario della stessa indennità.
Eccezione solo nella fattispecie di due dipendenti, genitori di un figlio fiscalmente a carico e non coniugati, né conviventi, e non conviventi con altri soggetti, in tal caso il bonus spetta ad entrambi.
Requisiti reddituali:
- nell’anno d’imposta 2024, il reddito complessivo (del solo genitore avente diritto) non deve superare 28.000 euro (imponibile fiscale).
Ai fini del Reddito complessivo si considerano anche:
- i redditi assoggettati a cedolare secca;
- i redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime “forfettario”;
- le mance destinate ai lavoratori dai clienti nei settori della ristorazione e dell’attività ricettive assoggettate ad imposta sostitutiva;
- la quota esente dei ricercatori residenti all’estero rientrati in Italia e dei lavoratori impatriati.
Il Reddito Complessivo così considerato è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.
L’imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente percepiti dal lavoratore, deve essere di importo superiore a quello della detrazione spettante. Il bonus quindi non spetta per i cd incapienti (quelli che non pagano imposte avendo un reddito annuo inferiore a 8500 euro calcolato su 365 giorni).
Peraltro, il reddito resta quello del lavoratore avente diritto, che potrà percepire il bonus anche se coniugato o convivente con una persona che dichiara un reddito superiore alla soglia di 28mila.
L’importo del Bonus
Il Bonus viene riproporzionato in funzione dei giorni di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024 e non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
I giorni per i quali spetta il Bonus coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e quindi i giorni calcolati ai fini della fruizione delle detrazioni per lavoro dipendente. Nessuna riduzione deve essere effettuata in funzione dell’articolazione del lavoro (full-time/part-time) e in presenza di più redditi di lavoro dipendente i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.
Modalità di richiesta del lavoratore
Il bonus verrà erogato dal sostituto d’imposta esclusivamente su richiesta del dipendente in occasione della tredicesima mensilità. Nella richiesta il lavoratore dovrà attestare, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000, la sussistenza dei requisiti reddituali e familiari.
Nella dichiarazione citata, fra le condizioni compare per la prima volta l’identificazione del convivente; Per capire chi è il convivente, nel senso voluto dalla norma, la relazione al provvedimento afferma che si intendono i conviventi di fatto (ex articolo 1, commi 36 e 37, della legge 76/2016). Si tratta di due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile, il cui status sia regolarmente dichiarato all’anagrafe e risulti dallo stato di famiglia.
Il datore di lavoro sostituto d’imposta, in fase di conguaglio, è tenuto comunque a controllare la spettanza dell’importo e provvedere al recupero della quota non spettante. Lo stesso verrà comunque rideterminato nella dichiarazione dei redditi qualora non spettante.
Qualora il dipendente non abbia percepito il “Bonus” con la tredicesima mensilità, ad esempio perché privo di sostituto d’imposta (lavoratore domestico) o per mancata richiesta, lo stesso potrà comunque beneficiare dell’indennità nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2024 da presentarsi nel 2025.
Allo stesso modo, nel caso in cui il lavoratore abbia beneficiato dell’indennità in assenza dei requisiti richiesti o in misura superiore a quella spettante e il sostituto d’imposta non sia in grado di effettuare il conguaglio, il lavoratore dovrà restituire l’ammontare del Bonus indebitamente percepito in fase di dichiarazione dei redditi.
(in allegato la dichiarazione per la richiesta del bonus.)
MODALITA’ PRATICHE DI APPLICAZIONE E GESTIONE DELLO STUDIO
I lavoratori che hanno già certezza di avere il diritto possono presentare al proprio datore di lavoro e di conseguenza allo scrivente Studio la dichiarazione sotto riportata compilata e sottoscritta, in tempo per l’elaborazione della tredicesima (indicativamente entro il 10 dicembre prossimo).
Ricordiamo che la soglia di 28mila riguarda il 2024 per cui il lavoratore potrebbe superarla con la paga di dicembre di cui non ha ancora l’evidenza (in tal caso l’errore può essere sistemato nella dichiarazione dei redditi) .
A titolo esemplificativo:
- nella parte inferiore del cedolino paga di ottobre 2024 viene evidenziata la casella “imponibile fiscale” “mese” e “imponibile fiscale” “anno”. Sommando all’”imponibile fiscale anno“, la previsione di novembre – tredicesima – dicembre 204, pari presuntivamente all’”imponibile fiscale mese” x 3 si ha l’evidenza dell’imponibile fiscale annuo 2024 annuo ipotetico (se inferiore o maggiore o 28mila);
- poiché l’imponibile fiscale è dato normalmente dalla retribuzione lorda annua contrattuale meno le trattenute previdenziali INPS, tenuto conto anche degli esoneri sulle trattenute INPS di quest’anno, si può ipotizzare che con una retribuzione lorda annua soggetta a contributi comprensiva anche delle variabili (premi, straordinari, festività ecc.) non superiore a 29mila euro (2230 al mese per 13 mensilità o 2071 per 14 mensilità), l’imponibile fiscale sia inferiore alla soglia di 28mila.
Lo scrivente Studio sarà in grado, dopo l’elaborazione delle paghe di novembre, di selezionare i lavoratori potenzialmente aventi diritto, sulla base del reddito presunto annuo come sopra determinato, se ha evidenza dei carichi di famiglia. In tal caso potrà essere inviata dal referente paghe una dichiarazione pre-compilata ai lavoratori aventi diritto che non hanno già presentato la richiesta.
Ricordiamo che non essendo più prevista la detrazione per figli a carico, che è compresa nell’assegno unico universale, la presenza di figli a carico può non essere conosciuta dallo studio (salvo che non sia stato comunicato in relazione alla soglia dei 1000 / 2000 euro di esenzione dei compensi in natura.)
Per informazioni ed inoltro delle relative domande rivolgersi al proprio referente paghe; solo per approfondimenti tecnici a guido@studiocdlzubin.it
Scarica qui il file allegato:
dich bonus 100 euro ultima versione 20112024 (55 KB file.pdf)
Cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
Iscritto al n. 103 Ordine di Trieste
Studio Roberto Zubin
Consulente del Lavoro
via San Francesco d’Assisi n. 14/1 – 34133 – Trieste (TS)
Lascia il tuo commento