VERIFICA DURC PER BENEFICI CONTRIBUTIVI SU TUTTI I DEBITI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Si segnala che l’Inps ha avviato dal 01/09/2017 una nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Tale verifica è effettuata sulle segg. sezioni, qualora presenti:
- INPS DIPENDENTI
- INPS GESTIONE SEPARATA
- INPS GESTIONE COMMERCIANTI
- INPS GESTIONE ARTIGIANI
- INAIL
Attenzione che se la ditta è inadempiente, ad esempio per contributi INAIL o Gestione Artigiani / Commercianti, l’Inps chiede in restituzione, tramite nota di rettifica, tutti gli sgravi ed esoneri presenti (in linea di massima dal periodo per cui si è inadempienti), ad esempio quindi l’esonero triennale contributivo.
E’ importante quindi verificare e subito segnalare allo studio gli “Inviti a regolarizzare” che l’INPS invia tramite PEC, per provvedere ad adempiere, anche tramite una rateizzazione.
Riporto sotto il messaggio dell’INPS.
Messaggio n. 3220
OGGETTO: Verifica della regolarità contributiva ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi. Nuove modalità di gestione
Con messaggio 3184/2016 è stato preannunciato l’avvio di un nuovo iter gestionale volto a garantire l’allineamento dei sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità, sancita dall’ art 1 comma 1175 legge n 296/2006 (“durc interno”), al nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva attraverso la piattaforma durc on line, di cui alla circolare n. 126/2015.
A partire dal giorno 6 luglio 2016, è stata avviata un’attività di interrogazione del sistema durc on line sia pur limitata, in quella prima fase, ai durc on line già presenti ed in corso di validità.
Con il presente messaggio si comunica che dall’01/09/2017, sarà avviata della nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.
Il sistema, che immetterà autonomamente nel portale “durc on line” le istanze di verifica al pari di qualunque altro soggetto abilitato, sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato EMESSO note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo.
Il Direttore Centrale Entrate e Recupero Crediti
Maria Sandra Petrotta
SANZIONI PER MANCATO VERSAMENTO TRATTENUTE PREVIDENZIALI A CARICO DIPENDENTE – VERSAMENTO ENTRO 90 GIORNI DALLA RICHIESTA INPS
Si ricorda nuovamente che è stato depenalizzato il mancato versamento delle trattenute previdenziali per importi sotto i 10.000 euro su base annua, ma nel contempo è stata aumentata la relativa sanzione amministrativa, che va da 16.666 a 50.000 euro anche per il mancato versamento di importi minimi.
L’INPS verifica il mancato versamento delle trattenute ed invia una PEC invitando a pagare entro 90 giorni o con modello F24 o in Agenzia Riscossione se l’importo è già in cartella.
E’ necessario quindi assolutamente verificare le PEC ricevute dall’INPS, e provvedere al pagamento nei tempi indicati dall’INPS.
Scarica qui l’allegato: Messaggio numero 3220 del 03-08-2017 (62Kb)
Cordiali saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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