AGGIORNAMENTO EMERGENZA COVIP-19 – 12 MARZO 2020

IL DPCM 11/03/2020 – LE NUOVE ATTIVITA’ SOSPESE

Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 marzo 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale, il Governo ha disposto la chiusura di molte attività commerciali al dettaglio e delle attività inerenti i servizi alla persona.

Per quanto riguarda il settore produttivo è ancora consentito dalla normativa vigente il proseguo delle attività, assurgendo, in primis, al normale obbligo del rispetto delle norme di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro – D.lgs. n. 81/2008), e rispettando le consuete norme igienico-sanitarie, facendo riferimento anche alle indicazioni fornite dalle Circolari del Ministero della Salute.

In aggiunta a tali obblighi occorre seguire le raccomandazioni del Decreto dell’11 marzo.

Nello specifico, in ordine alle attività produttive è possibile continuare a svolgere l’attività lavorativa, a condizione del rispetto delle suddette raccomandazioni governative. cui dovrà autonomamente verificare di poter adempiere.

A tal fine, si dovrà osservare quanto raccomandato dal Governo nel provvedimento emanato in data 11 marzo, e quindi di conseguenza:

  • assumere dei protocolli di sicurezza anti-contagio aziendali, in cui si garantisca la distanza di sicurezza interpersonale di un metro oppure, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, predisporre l’adozione di strumenti di protezione individuale, quali, ad esempio, mascherine, guanti, occhiali, ed altri strumenti ritenuti necessari;
  • svolgere operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando gli ammortizzatori sociali se tali operazioni richiedono una sospensione temporanea;
  • limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni;
  • ove possibile, utilizzare le modalità di lavoro agile;
  • ove possibile, sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

Anche nel settore del commercio al dettaglio e dei servizi per la persona possono, continuare la propria attività le attività elencate nel Decreto, ma soltanto garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie come sancito dal legislatore.

Possono, dunque, proseguire l’attività lavorativa: edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie, mense e del catering continuativo su base contrattuale, ristorazione con consegna a domicilio (nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto), esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali, attività di servizi bancari, finanziari, assicurativi, attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi, ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, commercio al dettaglio di prodotti surgelati, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le tele- comunicazioni (ict) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4), commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e mate- riale elettrico e termoidraulico, commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari, commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione, commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica, commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale, commercio al dettaglio di piccoli animali domestici, commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia, commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento, commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucida- tura e affini, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione, commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono, commercio effettuato per mezzo di distributori automatici, attività di lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse.

LE BUONE PRATICHE DA SEGUIRE

Per i protocolli anti-contagio si suggerisce, tra le tante, a fare riferimento anche alle disposizioni della Circolare Ministero della Salute, 3 febbraio 2020, in cui sono elencate le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria, che i datori di lavoro sono invitati a diffondere a tutto il personale dipendente, ed in particolare, attraverso l’invito a:

  • lavarsi frequentemente le mani;
  • porre attenzione all’igiene delle superfici;
  • evitare i contratti stretti e protratti con persone con sintomi simili influenzali.
  • adottare ogni ulteriore misura di prevenzione dettata dal datore di lavoro.

Ove, nel corso dell’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto di cui all’allegato 1 della Circolare Ministero Salute 27 gennaio 2020, il dipendete provvederà – direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall’azienda – a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per Covid-19.

Nell’attesa dell’arrivo dei sanitari occorre:

  • evitare contatti ravvicinati con la persona malata;
  • se disponibile, fornire al soggetto una maschera di tipo chirurgico;
  • lavarsi accuratamente le mani;
  • prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del soggetto;
  • far eliminare in sacchetto impermeabile, direttamente dal lavoratore contagiato, i fazzoletti di carta utilizzati (sacchetto che sarà smaltito durante le attività sanitarie del personale di soccorso).

Occorre, altresì, invitare i lavoratori a rispettare, anche oltre l’orario di lavoro, le regole generali disposte del Ministero della Salute (lavarsi spesso le mani, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani, coprire bocca e naso se si starnutisce o tossisce, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico, contattare il numero verde predisposto nella propria regione se si ha febbre o tosse), magari attraverso l’affissione nei locali aziendali delle suddette regole (scaricabili dal sito del Ministero della Salute).  (Fonte ANCL)

I DECRETI ATTESI

Gli ammortizzatori sociali

Il governo ha preannunciato per la giornata di domani un decreto volto a rendere immediatamente fruibili gli ammortizzatori sociali, cioè la cassa integrazione ordinaria per l’industria in generale (compresa la produzione software e l’edilizia) , e il fondo integrazione salariale per il terziario e i professionisti oltre i 5 dipendenti, rendendo la copertura immediata, e senza la necessità di accordo sindacale (come avviene attualmente nell’edilizia per il maltempo).

Inoltre il governo vuole introdurre una cassa integrazione in deroga per le aziende attualmente non coperte, quelle del terziario fino a 5 dipendenti

Per le aziende artigiane  il fondo solidarietà bilaterale (FSBA)  nelle more del decreto ha introdotto delle modalità di richiesta per sospensione accelerate in relazione all’emergenza COVID-19.

Gli studi professionali fino a 5 dipendenti hanno uno strumento di sostegno al reddito da parte dell’EBIPRO, in attesa della cassa in deroga.

Si provvederà a informare tempestivamente i datori di lavoro non appena emanato il decreto.

Il modello F24 in scadenza al 16 marzo 2020

Sempre nel decreto previsto potrebbe essere contemplata la sospensione del versamento di ritenute contributi e IVA in scadenza al 16 marzo 2020, similmente a quanto già previsto per il settore alberghiero, con proroga al 1 maggio prossimo del versamento, oltre a altri provvedimenti legati alla possibile sospensione di rate di  mutui, o cartelle di pagamento. Di questo non c’è al momento certezza. Non appena avuta notizie del decreto si darà informazione tempestiva, anche in relazione ai modelli F24 da presentare con Entratel tramite il nostro Studio.

L’ATTIVITA’ DELLO STUDIO

In ottemperanza alle disposizioni governative, il nostro studio applicherà in maniera quasi totale il lavoro da remoto per la prossima settimana, dal 16 al 20 marzo 2020, con presidio delle e-mail e della segreteria telefonica, in modo da rispondere tempestivamente in relazione alla pratiche di emergenza legate al COVID-19, in particolare il tema degli ammortizzatori sociali, e alle pratiche non differibili (assunzioni, cessazioni, denuncie di infortunio sul lavoro.)

Si invita a prendere visione del sito www.studiocdlzubin.it dove sono inserite, oltre a circolari di carattere generale, la presente circolare e ulteriori notizie di interesse immediato.

Si rimanda comunque all’aggiornamento di domani venerdì 13 marzo 2020.

 

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

www.studiocdlzubin.it

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