AGGIORNAMENTO COVID-19 DEL 22/06/2020 – NOVITA’ SULLE CASSE INTEGRAZIONI – LE ULTERIORI 4 SETTIMANE – GLI ANTICIPI DEL 40%

LE ULTERIORI 4 SETTIMANE

Il Decreto Legge 52 del 16 giugno 2020 ha introdotto la possibilità di anticipare l’utilizzo delle 4 settimane “finali” di cassa integrazione anche prima del mese di settembre, per le aziende di tutti i settori.

Quindi, riepilogando, tutte le aziende che hanno usufruito delle prime 9  settimane di CIGO (industria), assegno ordinario FIS (terziario +5 dipendenti), cig in deroga (terziario sotto i 5 dipendenti), FSBA (artigiani) a partire dal 23 febbraio scorso, possono

  • aggiungere ulteriori 5 settimane di cassa integrazione (per un totale complessivo di 14) entro il 31 agosto;
  • raggiunte le 14 settimane, possono utilizzarne ancora 4, per un totale di 18, anche prima del mese di settembre, in aggiunta alle precedenti 14 (precedentemente questa ipotesi era riservata solo alle aziende del turismo.

IL MESSAGGIO INPS CON LE NUOVE SCADENZE – L’ANTICIPO DEL 40%

Il messaggio INPS 2489 del 17/6/2020 alla luce del decreto del 16/6 e del precedente decreto 34 del 19/5, regola le nuove procedure in particolare per gli anticipi ai lavoratori, come di seguito esposto, e per le istanza delle ulteriori 5 + 4 settimane.

CIGO e FIS

  • Chi vuole chiedere 5 settimane ulteriori deve aver esaurito le prime 9 settimane. Poiché nella pratica alcune aziende hanno utilizzato qualche giorno in meno, anche avendo cominciato a metà settimana la CIG, laddove per l’INPS la settimana va da lunedì a sabato, è necessario esaurire le 9 settimane anche per pochi giorni e poi aggiungere le nuove 5 settimana. Lo studio quindi deve procedere a un esatto conteggio dell’utilizzato, allegando il prospetto della verifica all’istanza di CIG
  • Il termine di invio delle istanze è la fine del mese successivo all’inizio della CIG; solo per le nuove 5 settimane di maggio si può fare entro il 17 LUGLIO 2020

CIG DEROGA

  • La competenza passa dalla Regione all’INPS, per le ulteriori 5 settimane
  • Le scadenze sono le stesse di cui sopra (17 luglio, e poi fine mese successivo all’inizio)
  • Anche qui si pone il tema di aver esaurito le prime 9 settimane (pari a 63 giorni di calendario) nella CIG in deroga autorizzata dalla Regione (come di norma avvenuto nelle pratiche presentate)

L’ULTERIORE PERIODO DI 4 SETTIMANE DOPO LE 9+5

  • Per tutti gli eventi sopra indicati si deve attendere l’esaurimento completo delle 14 settimane (senza giorni residui), e fare una istanza separata con le stesse scadenze di cui sopra

I PAGAMENTI DIRETTI DI CIGO FIS E CIGD- GLI ANTICIPI DEL 40%

Se l’azienda anticipa ai lavoratori le indennità a carico INPS, non ci sono particolari nuovi adempimenti (se non l’anticipo della scadenza dell’istanza alla fine del mese successivo. Abbiamo peraltro verificato che sono arrivate molto rapidamente le autorizzazioni per il conguaglio delle prime 9 settimane (e lo studio quindi alla prima data successiva all’autorizzazione, ha provveduto al recupero nel modello F24 codice DM10)

Per le aziende che hanno chiesto il pagamento diretto all’INPS, si sono verificate alcune criticità nei pagamenti, come esposto nelle precedenti circolari, ma nel complesso per il mese di aprile sono arrivati quasi tutti i pagamenti, (solo per le aziende artigiane ci sono ancora dei ritardi legati ai finanziamenti nazionali)

Per il mese di maggio abbiamo completato in questi giorni l’invio del modello SR41 che però riguarda solo l’eventuale residuo delle prime 9 settimane, già autorizzate.

Per chi ha richiesto già da maggio le ulteriori 5 settimane, è necessaria la nuova istanza all’INPS come sopra indicato con la novità legata al possibile anticipo del 40% che si espone di seguito. In sintesi

  • Introdotto il meccanismo del 40% del  dovuto al lavoratore, che si può (non è obbligatorio) chiedere entro 15 giorni dall’inizio dell’evento. Come prima scadenza 15 giorni dal 18/6/2020, cioè  venerdì 3 LUGLIO 2020, per la quota di ore di maggio relativa alle ulteriori 5 settimane richieste.
  • In tal caso lo studio deve fare subito la domanda, indicando l’opzione “SI” ANTICIPO, e direttamente nella domanda IBAN e ore CIG per ogni lavoratore.

L’INPS dovrebbe quindi pagare al lavoratore entro 15 giorni dalla nostra istanza il 40% delle ore “presunte” indicate per la quota del mese di maggio 2020 afferente le 5 settimane ulteriori.

  • Poi lo studio deve inviare comunque il modello SR41 entro la fine del mese successivo l’inizio della CIG, ovvero 30 giorni dall’autorizzazione se successivo, , con la consuntivazione delle ore effettive di CIG.
  • Il mancato rispetto di questa scadenza pone pagamento della prestazione a carico del datore di lavoro.
  • A consuntivazione, se è stato richiesto l’anticipo del 40%, l’INPS eroga il saldo, che se è a credito INPS, viene addebitato al datore di lavoro  (che evidentemente poi lo trattiene al lavoratore).

Tenuto conto che la richiesta dell’anticipo del 40% come sopra esposto costituisce un ulteriore nuovo adempimento che si aggiunge ai precedenti (istanza, SR41),  dei tempi strettissimi per le richiesta, e del rischio legato all’anticipo eccedente il dovuto, si valuterà caso per caso,  anche con le singole aziende, e in relazione alla congruità degli importi da richiedere, sull’opportunità della messa in atto di tale procedura. In mancanza di richiesta anticipo, in ogni caso il limite massimo di pagamento della quota residua di maggio, come sopra indicata, dovrebbe essere i 15 giorni successivi all’istanza inviata entro il  17 luglio.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Scarica qui l’allegato:

MESS 2489 17 06 2020 PROROGHE CIG 5 SETT CIGD ECC

Distinti Saluti

CdL Roberto Zubin

N° 103 Ordine di Trieste

Via San Francesco d’Assisi 14/1

34133 TRIESTE

Tel. 040773859 / Fax 0403478684

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