AGGIORNAMENTO COVID 19 DEL 18/5/2020 – DPCM 17/5/2020 – ORDINANZA FVG 17/5/2020 – ANTICIPAZIONI SU DECRETO RILANCIO IN CORSO DI PUBBLICAZIONE – SOSPENSIONE RATE ARTIGIANI E COMMERCIANTI

Il DPCM del 17/5/2020

E’ stato approvato ieri, e subito pubblicato (in allegato). Disciplina la ripresa generalizzata delle attività produttive, con le sole eccezioni indicato (spettacolo ecc.) e demandando alle Regioni le regole la ripresa di alcuni settori (pubblici esercizi, servizi alla persona, ecc. )

Il decreto aggiorna quanto stabilito nel precedente DPCM del 26 aprile, e vale fino al prossimo 14 giugno. Si allega il testo con i numerosi allegati (in particolari si vedano  quelli dal 10 in poi relativi al tema della sicurezza negli ambienti di lavoro, negli esercizi commerciali, nei cantieri, ecc.)

L’Ordinanza per il Friuli Venezia Giulia del 17/5/2020

Sempre nella data di ieri è stato emanato dalla presidenza della Regione FVG il decreto che tra le altre cosa  anticipa la riapertura dal 18 maggio per alcuni settori (ristorazione, bar, servizi alla persona, palestre ecc.) ovviamente con la rigorosa applicazione dei protocolli di sicurezza indicati (in allegato)

Per le riprese delle attività produttiva si invita a prendere visione degli allegati, e come già precisato a concordare con il proprio consulente della sicurezza le modalità attuative dei protocolli di sicurezza.

L’OPERATIVITA’ DELLO STUDIO

Il DPCM di ieri ribadisce che per gli studi professionali deve essere privilegiato nella misura possibile lo smart working. Lo scrivente studio continua almeno per il mese di maggio a operare indicativamente al 50% con operatori in studio e al 50% da remoto. Sempre in attuazione dei protocolli di sicurezza, si deve limitare al massimo possibile l’accesso di clienti. Per tale motivo, almeno fino a tutto il mese di maggio

  • L’ufficio resta chiuso al pubblico e riceve al caso solo per appuntamento
  • Rispondiamo al telefono la mattina dalle 9.00 alle 13.00, al di fuori di questo orario è possibile lasciare un messaggio in segreteria cui verrà dato riscontro prima possibile
  • Tutti gli operatori sono contattabili via e-mail, agli usuali indirizzi, reperibili anche sul sito studiocdlzubin.it, dove sono presenti la circolari di studio e altri aggiornamenti di carattere generale.

IL DECRETO RILANCIO

È stato approvato nella seduta del 13 maggio scorso del Consiglio dei Ministri il cd Decreto Rilancio. Nell’attesa della pubblicazione in G.U., prevista da lunedì 18 maggio, di seguito alcune notizie sulla base delle anticipazioni diffuse del testo.

Il testo comprende diverse misure, anche di carattere fiscale, o per finanziamenti, per le quali vi rimandiamo al vostro commercialista. Tra queste si segnala in particolare

  • La sospensione versamento IRAP (Art. 27)  per cui  le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, non sono tenuti al versament del saldo Irap dovuto per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto Irap dovuto per il 2020.
  • Un contributo a fondo perduto a imprese e professionisti (con v.aff. inferiore a 5 milioni di euro) che hanno ridotto il fatturato di aprile 2020 di più del 33% rispetto a aprile 2019 (art. 28)

Si evidenziano di seguito le parti relative in particolare all’amministrazione del personale, in sintesi, nell’attesa della stesura definitiva del decreto.

Un primo aspetto che ha rilevanza già in relazione alla scadenza F24 di data odierna, compreso la rata INAIL, è il seguente.

VERSAMENTI SOSPESI  – PROROGA DEI TERMINI –      Art. 131

Il decreto dispone un’ulteriore proroga della sospensione dei termini di versamento prevista dal decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) e dal decreto “Liquidità” (D.L. 8 aprile 2020, n. 23).

Si tratta in particolare dei contribuenti indicati dagli artt. 61 e 62, commi 2 e 3, del decreto Cura Italia per i quali era stato sospeso il pagamento di ritenute, Iva e contributi del mese di marzo  scorso, con ripresa dei pagamenti entro il 31 maggio 2020, appartenenti alle filiere maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria e dalle misure di contenimento, nonché delle imprese e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro.

A questi si aggiungono le imprese e i professionisti che, per effetto dell’ art. 18 del decreto Liquidità, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi scadenti ad aprile e maggio, con ripresa dei versamenti entro il 30 giugno 2020. Si tratta in particolare dei contribuenti con con ricavi o compensi fino a 50 milioni che hanno subito un calo del fatturato o dei corrispettivi superiore al 33 per cento e dei soggetti con con ricavi o compensi superiori ai 50 milioni che hanno subito una riduzione del fatturato o dei corrispettivi superiore al 50 per cento.

I pagamenti potranno essere effettuati in unica soluzione a partire, come detto, dal 16 settembre 2020 o in quattro mensili rate di pari importo con il versamento della prima rata entro la predetta data.

In sintesi slittano al 16 settembre 2020 tutti i pagamenti sospesi del 16 marzo, 16 aprile e 18 maggio 2020, già previsti a maggio e a giugno (per le aziende aventi i requisiti per la sospensione)

Di seguito gli altri temi, in ordine di articolo.

CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA, FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE, CASSA IN DEROGA, FONSO SOLIDARIETA’ ARTIGIANI – LE NUOVE MISURE

Art. 71 Modifiche all’articolo 19 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario

In sintesi, la cassa integrazione ordinaria (industrie) e il fondo integrazione salariale (terziario + 5 dipendenti) per l’emergenza Covid-19 resta fruibile per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con la possibilità, tuttavia, di ottenere altre cinque settimane, sempre entro il 31 agosto, per le sole aziende che abbiamo interamente utilizzato tutte e nove le settimane precedentemente concesse. Consumato anche questo periodo, se necessario, si potranno chiedere al massimo ulteriori quattro settimane di trattamento dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020 (per il turismo anche prima del 1 settembre 2020). La domanda deve essere fatta entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la riduzione o sospensione. E’ necessaria l’informazione, consultazione ed esame congiunto entro 3 giorni dalla comunicazione preventiva.

Per le domande relative a riduzioni / sospensioni fino al 30/4/2020, la domanda deve essere fatta entro il 31/05/2020.

Possono essere inseriti in CIG/FIS anche dipendenti in forza al 25/03/2020

Su questo argomento lo studio quindi contatterà le singole aziende che hanno esaurito o stanno esaurendo le 9 settimane di CIGO / FIS. Da tener conto, per chi ad esempio ha esaurito le 9 settimane a inizio maggio, avendo iniziato a inizio marzo, che fino al 31 agosto non ci sono che queste 5 settimane di CIG per COVID (salvo che per i pubblici esercizi che possono aggiungere le ulteriori 4). Nel contempo vige il divieto di licenziamento per motivi economici più avanti descritto, fino al 17 agosto. E’ necessario quindi valutare bene l’utilizzo di tali 5 settimane (fermo restando che restano gli ammortizzatori sociali tradizionali, però molto più complessi da richiedere, anche in relazione alle motivazioni e alle prospettive di ripresa.)

Art. 72 Modifiche all’articolo 20 in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria

In sintesi, le aziende già in CIG straordinaria la sospendono per 9 settimane, e per ulteriori 5 entro il 31/8, ed ulteriori 4 dal 1/9 (ferme restando le condizioni dell’art. 73 bis), per la causale speciale COVID-19, riprendendo la integrazione straordinaria

Art.73 Modifiche all’articolo 22 in materia di Cassa integrazione in deroga

In sintesi, anche la cassa integrazione in deroga per l’emergenza Covid-19 (aziende terziario meno di 5 dipendenti) resta fruibile per una durata massima di nove settimane per i periodi compresi dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, con la possibilità, tuttavia, di ottenere altre cinque settimane per le sole aziende che abbiamo interamente utilizzato tutte e nove le settimane precedentemente concesse. Consumato anche questo periodo, se necessario, si potranno chiedere al massimo ulteriori quattro settimane di trattamento dal 1° settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Non serve accordo sindacale sotto i 5 dipendenti. Pagamento diretto (salvo per che per le imprese multilocalizzate. Dipendenti in forza al 25/3/2020. Obbligo di invio dei dati entro il 15 del mese successivo al periodo di integrazione. Passaggio delle competenze dalle Regioni all’INPS per le 5 settimane ulteriori (vedere articolo successivo)

Art. 73-ter  (Trattamento di integrazione salariale in deroga “Emergenza Covid-19” all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)

In sintesi, passano all’INPS le competenze per le istanze CIG deroga, per le ulteriori 5 settimane. La domanda va presentata all’INPS decorsi 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, ed entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione.

Per il pagamento diretto si inviano i dati entro 15 giorni dall’inizio della sospensione, ai fini di un anticipo da parte dell’INPS entro ulteriori 15 giorni del 40% delle ore autorizzate. Il datore di lavoro (lo studio) deve inviare i dati a completamento entro 30 giorni dall’anticipo INPS. Per le domande presentate e autorizzate per periodo entro il 30/4, invio SR41 all’INPS entro 15 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Art. 73-quater  (Modifiche al pagamento diretto del trattamento di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario)

Anche per le CIG ordinarie e FIS con pagamento diretto, stesse norme art. 73 ter (entro 15 giorni dall’inizio della sospensione invio dati per anticipo 40%.  Dati a completamento entro 30 giorni dall’anticipo INPS. Domanda all’INPS dopo 30 giorni ed entro la fine del mese successivo all’inizio della sospensione. Domande autorizzate per periodi fino al 30/4, SR41 entro 15 giorni da entrata in vigore del decreto)

Art.74 Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali

Ripetizione dell’art. 73 ter e quater, in caso di pagamento diretto, domanda entro 15 giorni dall’inizio della sospensione, (se iniziata prima dell’entrata in vigore del decreto entro 15 giorni dal decreto). Le autorizzazione arrivano entro il 5 del mese successivo. Entro il 15 del mese successivo al mese di CIG invio SR41, pagamento dell’INPS entro la fine dello stesso mese. Per domande fino al 30/4 già autorizzate, SR41 entro 30 giorni dal decreto

CONGEDI PER GENITORI

Art.75 Modifiche agli articoli 23 e 25 in materia di specifici congedi per i dipendenti

In sintesi viene modificato il precedente decreto portando a trenta giorni complessivi (compresi i 15 già usati) il periodo di cui possono fruire i genitori lavoratori dipendenti per i figli di età non superiore ai 12 anni (per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione) ed estendendo il relativo arco temporale di fruizione sino al 31 luglio 2020. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Inoltre è aumentato il limite massimo complessivo per l’acquisto di servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa, può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

CONGEDI  LEGGE 104 DISABILI E FAMILIARI DI DISABILI

Art.76 Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

In sintesi viene modificato il precedente decreto, in materia di permessi retribuiti ex lege n. 104/92, oltre alle dodici giornate già concesse, ci sono ulteriori dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020

SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI “DEBOLI”

Art.76 Modifiche all’articolo 24 in materia di permessi retribuiti ex articolo 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104

In sintesi spostato al 31 luglio 2020 il termine sino al quale il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza sanitaria attiva dei lavoratori dipendenti del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico.

SOSPENSIONI ALCUNI TERMINI DI DECADENZA O DI OBBLIGO

Art.79 Modifiche all’articolo 40 in materia di sospensione delle misure di condizionalità

In sintesi si estendono i termini per l’attribuzione di alcune prestazioni (es. reddito di cittadinanza, NASPI, DIS-COLL,) e per gli obblighi di assunzione per collocamento obbligatorio L. 68/99 da due a quattro mesi.

BLOCCO LICENZIAMENTI “ECONOMICI” art. 83

In sintesi reca modifiche all’articolo 46 in materia di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, portando a cinque mesi il termine entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e sono sospese le procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso, di cui all’articolo 7 della legge n. 604 del 1966. Quindi il precedente  blocco andava dal 17 marzo al 17 maggio, quello attuale fino al 17 agosto 2020.

SOSPENSIONE TERMINI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Art.86 Modifiche all’articolo 103 in materia di sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

In sintesi viene data efficacia ulteriore ai certificati / attestati/ autorizzazioni di qualsiasi tipo, fatta eccezione per i DURC che allo stato attuale ha validità fino al 15 giugno 2020 (se rilasciati prima del 15/4 – su questo tema sono in corso delle verifiche con l’INPS in relazione alla corretta interpretazione della norma

REDDITO DI EMERGENZA

Art.87 Reddito di emergenza

In sintesi si introduce il Reddito di emergenza dal mese di maggio 2020 (“Rem”), quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di 400 euro. Le domande per il Rem devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020. Il Rem è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti fra i quali un determinato valore del reddito familiare, del patrimonio mobiliare familiare e dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

SORVEGLIANZA SANITARIA

Art.88 Sorveglianza sanitaria

In sintesi si introduce un “obbligo di sorveglianza sanitaria” per lavoratori a rischio, (quindi la nomina di un medico competente) anche alle aziende non soggette a tale obbligo in base alla normativa sulla sicurezza sul lavoro. Il datore di lavoro può richiedere un medico competente direttamente all’INAIL.

LE INDENNITA’ PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PRECARI

BONUS 600 EURO – APRILE Art. 89

Si prevede l’estensione al mese di aprile 2020 dell’indennità di 600 euro prevista dagli artt. 27 , 28 e 29 del del decreto “Cura Italia” (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla legge 24 aprile 2020, n. 27). (quindi ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione commercianti, artigiani ecc.

Quindi per gli autonomi (artigiani e commercianti) i liberi professionisti e co.co.co già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

CO.CO.CO. – INDENNITÀ 1.000 EURO Art. 89 MAGGIO 2020

In sintesi, ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co., iscritti alla Gestione separata di cui all’ art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore del decreto in esame, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 di 1000 euro.

PROFESSIONISTI – INDENNITÀ 1.000 EURO Art. 89

Il decreto riconosce per il mese di maggio 2020 una indennità di 1.000 euro a favore dei liberi professionisti: titolari di partita Iva attiva alla data di entrata in vigore del provvedimento; iscritti alla gestione separata di cui all’ art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33 per cento del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019.

Principio di cassa

A tal fine rileva, secondo il principio di cassa, la differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell’esercizio dell’attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

Procedura

Professionista: presenta all’Inps la domanda, nella quale autocertifica il possesso

dei requisiti richiesti. Inps: comunica all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno presentato l’autocertificazione. Agenzia delle Entrate: comunica all’Inps l’esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul reddito.

STAGIONALI DEL TURISMO E TERME

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°(gradi) gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro.

ALTRI LAVORATORI PRECARI – INTERMITTENTI

E’ riconosciuta un’indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

  1. a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  2. b) lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;

In sintesi in particolari per gli intermittenti che non avevano di fatto diritto a integrazioni, sono riconsciuti 600 euro per aprile e 600 per maggio. Per marzo anche è possibile fare analogo richiesta in base ad un altro decreto

LAVORATORI DELLO SPETTACOLO

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo che hanno i requisiti di cui all’art. 38 del decreto legge del 17 marzo 2020 del 2020 n. 18, (almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro,) non titolari di pensione,convertito con modificazioni nelle legge 24 aprile 2020 n. 27, è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

LAVORATORI AUTONOMI SENZA PARTITA IVA – INDENNITÀ Art. 89

Si tratta di autonomi privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’ art. 2222 c.c. e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 23 febbraio 2020 alla gestione separata di cui all’ art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (cioè devono aver avuto più di 5000 euro di compenso per lavoro autonomo occasionale, con versamento all’INPS del contributo gestione separata sulla parte eccedente.

INCARICATI VENDITE DOMICILIO

Rientrano nell’ambito applicativo della norma anche gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all’ art. 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5mila euro, titolari di partita Iva attiva, iscritti alla gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

PER TUTTE LE PRESTAZIONI

Viene precisato che

  • le indennità di cui al presente articolo non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del TUIR e sono erogate dall’INPS in unica soluzione, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 3.840,8 milioni di euro per l’anno 2020.
  • Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità per marzo 2020 se non ancora richiesta.

INDENNITA’ PER LAVORATORI DOMESTICI NON CONVIVENTI

Art.90 Indennità per i lavoratori domestici

Si riconosce un’indennità, per i mesi di aprile e maggio 2020 pari a 500 euro per ciascun mese, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 abbiano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. Detta indennità non è cumulabile con altre varie indennità riconosciute da COVID-19 e non spetta altresì ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni (si procede eventualmente ad una sola integrazione del reddito di cittadinanza). Essa non spetta ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. L’indennità de quo è erogata dall’INPS in unica soluzione, in un determinato limite di spesa complessivo.

L’indennità riguarda quindi COLF e ASSISTENTI A NON AUTOSUFFICIENTI, ma NON CONVIVENTI, con orario di almeno 10 ore settimanali. 500 euro al mese per due mesi aprile e maggio 2020.

FONDO PER FORMAZIONE LAVORATORI

Art.94 Fondo Nuovo Competenze

In sintesi, con accordi sindacali si possono determinare ore di formazione e riqualificazione all’interno dell’orario di lavoro, con oneri a carico dello Stato.

LAVORO AGILE (SMART WORKING)

Art.96 Lavoro agile

In sintesi si attua per diritto il lavoro agile in caso di genitore di figlio under 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore

NASPI / DIS-COLL

Art.98 Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

In sintesi si prolunga la NASPI e la disoccupazione dei COCOCO per 2 mesi (con importo pari all’ultimo mesi

PROROGA CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO SENZA CAUSALE

Art.99 Disposizione in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

In sintesi i contratti a termine si possono rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 senza apporre le causali, introdotte dal decreto dignità. Quindi per i contratti che raggiungono i 12 mesi “acausale” a partire dalla entrata in vigore del decreto (esempio lunedì 18 maggio) potranno essere ulteriormente rinnovati fino al 31 agosto “senza causale” (laddove precedentemente era necessario introdurre una causale o convertire a tempo indeterminato o cessare). La norma vale anche per le proroghe dei somministrati.

LAVORO IN AGRICOLTURA CUMULABILE CON INDENNITÀ’ DISOCCUPAZIONE

Art.101 Promozione del lavoro agricolo

In sintesi, i percettori NASPI possono lavorare in agricoltura senza avere riduzione della NASPI stessa, per massimo 60 giorni e 2000 euro di compenso

LAVORATORI SPORTIVI          Art. 105

In sintesi, è riconosciuta una indennità di 600 euro anche per collaboratori di A.S.D.

ACCERTAMENTI TRIBUTARI –          SOSPENSIONI        Art. 168

Gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il termine iniziale del periodo di sospensione (9 marzo 2020) e il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

PIGNORAMENTI  su STIPENDI e PENSIONI – SOSPENSIONI    Art. 163

In sintesi, sono sospese le trattenute da parte del datore di lavoro per pignoramento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione del quinto (o decimo) dello stipendio

MOD. 730 – AMPLIAMENTO PLATEA dei CONTRIBUENTI Art. 169-bis

In sintesi, si prevede che qualora chi fa 730 non riesca ad avere il rimborso tramite il datore di lavoro perché questi non ha capienza di ritenute a causa della riduzione di organico ad esempio, possa fare richiedere direttamente all’amministrazione finanziaria il rimborso

REGOLARIZZAZIONE AGRICOLTURA / LAVORO DOMESTICO – ITALIANI E STRANIERI SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO

Art.110-bis Emersione di rapporti di lavoro

In sintesi viene disposta la possibilità di regolarizzare lavoratori stranieri senza permesso di soggiorno, o italiani occupati irregolarmente, solo nei settori dell’agricoltura e del lavoro domestico, come segue.

Dal 1° giugno al 15 luglio 2020 si potrà presentare istanza di regolarizzazione di lavoratori agricoli, colf e badanti. Se italiani, la domanda andrà inoltrata all’Inps, se stranieri allo sportello unico per l’immigrazione, a patto che siano stati fotosegnalati in Italia prima dell’8 marzo o abbiano fornito dichiarazione di presenza. In entrambi i casi dovrà contenere l’indicazione della durata del contratto di lavoro e la retribuzione convenuta, non inferiore a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Nello stesso periodo i migranti con permesso di soggiorno scaduto entro il 31 ottobre 2019 che siano già stati impiegati nel lavoro agricolo o domestico potranno chiedere in Questura un permesso temporaneo per la ricerca di lavoro della durata dei sei mesi, convertibile in permesso di lavoro in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato.

La sanatoria – valida per tre macrosettori: agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura; assistenza alla persona; lavoro domestico – non è a costo zero. A carico del datore che sottoscrive il contratto di soggiorno, come anticipato sul Sole 24 Ore di ieri, è previsto un contributo forfettario di 400 euro «a copertura degli oneri connessi all’espletamento della procedura di emersione», oltre a un ulteriore unico versamento per le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale il cui ammontare sarà stabilito con decreto interministeriale.

Chi invece farà richiesta di permesso di soggiorno temporaneo dovrà pagare 160 euro, di cui 30 per la spedizione della domanda.

INAIL FINANZIAMENTI PER SPESE ADEGUAMENTO PROTOCOLLI SICUREZZA

In sintesi il decreto prevede per le imprese una nuova dote a fondo perduto di 403 milioni per finanziare le spese sostenute (o che dovranno affrontare) per l’acquisto di apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori, per i dispositivi di sanificazione degli ambienti o i sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi “utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio”. Il finanzierà tali interventi previa richiesta con procedura simile ai finanziamenti già previsti per gli adeguamenti della sicurezza.

SOVVENZIONI PER PAGAMENTO STIPENDI

Art. 65 Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

In sintesi sono previsti (tramite le Regioni ed altri enti, con modalità da regolamentare) aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19

Art. 132 BONUS 80 EURO E NUOVO BONUS DA 07/2020 ANCHE A INCAPIENTI

Si prevede che solo per quest’anno i lavoratori che perderebbero il bonus 80 euro per effetto della riduzione di stipendio dovuta alla cassa integrazione (si ricorda che il bonus non spetterebbe ai lavoratori che non pagano imposte avendo meno di circa 8000 euro annui), spetta comunque anche se scendono sotto gli 8000 euro. Analogamente anche per il nuovo bonus aggiuntivo previsto da luglio.

COMMERCIANTI E ARTIGIANI – SOSPENSIONE  RATA CONTRIBUTI 18 MAGGIO 2020

Artigiani e commercianti potranno beneficiare della sospensione della prima rata dei contributi fissi in scadenza lunedì 18 maggio (in quanto l’ordinario termine del giorno 16 cade di sabato).

Con un comunicato stampa e con il messaggio 2015/2020 diffusi il 15 maggio, Inps ha informato i lavoratori autonomi che la sospensione stabilita dall’articolo 18 del decreto legge 23/2020 è utilizzabile per la prossima rata in scadenza. Tra gli esercenti attività commerciali, ai fini della sospensione rientrano anche i soggetti iscritti in qualità di soci di società.

Le precedenti sospensioni contributive disposte dal dai decreti legge 9/2020 e 18/2020, sebbene teoricamente riguardassero anche la contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti, di fatto non sono state fruibili per assenza di obblighi contributivi nel periodo.

L’articolo 18 del decreto legge 23/2020 ha invece esteso la sospensione anche ai versamenti scadenti nei mesi di aprile e maggio, con la conseguenza che l’agevolazione diventa fruibile per la rata del primo trimestre 2020 (di importo compreso tra 875 e 962 euro) in scadenza nel mese di maggio.

La possibilità di non versare è subordinata alla condizione che l’imprenditore, con ricavi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, abbia registrato ad aprile 2020 un calo di fatturato di almeno il 33% rispetto a quello di aprile 2019.

Per gli imprenditori con ricavi 2019 oltre 50 milioni, il calo di fatturato di aprile 2020 su aprile 2019 deve essere invece almeno pari al 50 per cento.

La riduzione non è richiesta per coloro che hanno intrapreso l’attività dopo il 31 marzo 2019.

La fruizione della sospensione per questa categoria di lavoratori è semplice perché gli interessati, una volta accertata la sussistenza del requisito del calo di fatturato (se applicabile) si limiteranno a non pagare il primo F24 relativo alla contribuzione minima 2020 che l’Inps ha reso disponibile nel cassetto previdenziale proprio in questi giorni, come anticipato nel messaggio 1792/2020 del 29 aprile.

La verifica dell’effettiva sussistenza del requisito del calo di fatturato sarà poi effettuata dall’istituto di previdenza con l’indispensabile collaborazione dell’amministrazione finanziaria.

La ripresa dei versamenti è prevista dall’articolo 18, comma 7, del Dl 18/2020 entro il 30 giugno in un’unica soluzione o in 5 rate decorrenti dal mese di giugno. Come chiarito dall’istituto di previdenza nel messaggio 2015/2020, gli stessi termini di ripresa sono applicabili anche per le eventuali quote associative.

La bozza del decreto legge rilancio contiene un’ulteriore proroga della ripresa dei versamenti al 16 settembre prossimo.

 

Lo scrivente Studio provvederà ad aggiornare tempestivamente in presenze di modifiche e novità in merito a quanto sopra esposte.

 

Scarica qui gli allegati:

dpcm-17052020-allegati

Ordinanza 14_PC FVG dd 17_05_2020

 

Cordiali saluti

CdL Roberto Zubin

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