IL NUOVO DPCM 11/06/2020
Nel corso del periodo di emergenza COVID-19 si sono susseguiti vari provvedimenti governativi, in forma di DPCM
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 2020, n. 147 del D.P.C.M. 11 giugno 2020 recante nuove misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, è stata autorizzata la ripartenza dal 12, 15 e 25 giugno 2020 di ulteriori attività, sempre nel rispetto delle linee guida definite dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Restano ancora sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all’aperto che al chiuso, cosi come le fiere e congressi.
Il DPCM vigente è valido fino al prossimo 14 luglio.
Si allega
- Cronistoria precedenti DPCM
- L’elenco delle nuove attività consentite
- Testo pdf leggibile del DPCM 11/6/2020 con relativi allegato
Si richiama di seguito quanto segue in relazione al contenuto del Decreto (estratto per gli Studi Professionali e per gli uffici aperti al pubblico)
STUDI PROFESSIONALI
- ll) in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
- a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilo o in modalità a distanza;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare ldistanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
MISURE DI SICUREZZA PER GLI UFFICI APERTI AL PUBBLICO
(allegato 9, D.P.C.M. 11 giugno 2020)
Le presenti indicazioni si applicano al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico.
– Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione.
– Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di temperatura > 37,5 °C.
– Promuovere il contatto con i clienti, laddove possibile, tramite modalità di collegamento a distanza e soluzioni innovative tecnologiche.
– Favorire l’accesso dei clienti solo tramite prenotazione, consentendo la presenza contemporanea di un numero limitato di clienti in base alla capienza del locale (vd. punto successivo).
– Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti (ed eventuali accompagnatori) in attesa. Dove questo non può essere garantito dovrà essere utilizzata la mascherina a protezione delle vie aeree.
– L’area di lavoro, laddove possibile, può essere delimitata da barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
– Nelle aree di attesa, mettere a disposizione soluzioni idro-alcoliche per l’igiene delle mani dei clienti, con la raccomandazione di procedere ad una frequente igiene delle mani soprattutto dopo il contatto con riviste e materiale informativo.
– L’attività di front office per gli uffici ad alto afflusso di clienti esterni può essere svolta esclusivamente nelle postazioni dedicate e dotate di vetri o pareti di protezione.
– L’operatore deve procedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni idro-alcoliche (prima e dopo ogni servizio reso al cliente).
– Per le riunioni (con utenti interni o esterni) vengono prioritariamente favorite le modalità a distanza; in alternativa, dovrà essere garantito il rispetto del mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro e, in caso sia prevista una durata prolungata, anche l’uso della mascherina.
– Assicurare una adeguata pulizia delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature.
– Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
OPERATIVITA’ DELLO STUDIO
Lo scrivente Studio, in attuazione al DPCM, da lunedì 15 giugno 2020
- Continuerà ad attuare per quanto possibile una attività parziale degli operatori anche da remoto (tutti gli operatori sono contattabili via e-mail ma anche con recapiti telefonici propri laddove indicati)
- Per riunioni e contatti con i clienti si darà priorità alle riunioni a distanza.
- Solo per contatti urgenti e consegna documenti l’ufficio sarà aperto al pubblico al mattino dalle 9.00 alle 13.00 da lunedì a venerdì, nel rispetto delle misure di sicurezza sopra esposte.
- Nel resto dell’orario l’ufficio sarà operativo tramite i soliti contatti e-mail e segreteria telefonica
- Altre informazioni e tutti gli indirizzi e-mail sono sul sito studiocdlzubin.it
LE CASSE INTEGRAZIONI E I PAGAMENTI AI LAVORATORI
Si riepiloga quanto già evidenziato nelle precedenti informative, con un aggiornamento alla data odierna:
LE CASSE INTEGRAZIONI
- Il Decreto 34/2020 ha disposto un ulteriore periodo di 5 settimane di cassa integrazione (ordinaria per aziende industriali, in deroga per le aziende del terziario sotto i 5 dipendenti, fondo integrazione salariale per terziario sopra i 5 dipendenti, fondo solidarietà per aziende artigiane) che si somma al periodo di 9 settimane già concesso dall’inizio dell’emergenza.
- A queste 5 settimane si aggiungeranno ulteriori 4 settimane da settembre (ferma restando la verifica delle risorse disponibili)
- Solo per il settore “turismo” (si ritiene ristoranti, bar, alberghi, agenzie viaggi ecc.) le ulteriori 4 settimane possono essere utilizzate anche prima di settembre (in aggiunta alle 5 di cui sopra)
- Vige poi un divieto di licenziamento per motivi economici (riduzione del personale) fino al 17 agosto 2020.
- In sede di conversione del decreto è possibile che l’utilizzo delle 4 settimane sia anticipato anche per le aziende non del turismo, tenuto conto che le aziende che trovano difficoltà alla ripresa abbiano esaurito le 9+5 settimane di CIG già a giugno.
- Per le aziende industriali e soggette al FIS (+5 dipendenti terziario) che abbiano esaurito la CIG speciale per COVID-19 è possibile ricorrere agli strumenti “ordinari” di integrazione salariale, che però sono molto più rigidi e soggetti a limiti temporali e di erogazione, in particolare è necessaria sempre la “certezza della ripresa”.
- Tra le ipotesi allo studio del governo c’è un possibile ulteriore ampliamento della CIG “speciale” per COVID-19 fino al 31/12, con contestuale divieto di licenziamento.
I PAGAMENTI AI LAVORATORI DELLE INTEGRAZIONI SALARIALI
- Per le aziende che hanno anticipato ai lavoratori le indennità, le autorizzazioni INPS al conguaglio sono arrivate celermente, per cui già con maggio per quasi tutte le aziende l’anticipo del mese è stato recuperato sul modello F24 in scadenza al 16 giugno, compreso l’arretrato di aprile e marzo.
- Per le aziende che hanno chiesto il pagamento diretto ai lavoratori, lo scrivente Studio ha presentato per tempo le istanza con l’IBAN dei lavoratori relativamente alle ore del mese di aprile e marzo. Per le ore di maggio si sta provvedendo in questi giorni, fermo restando che possono essere richieste per il momento solo le ore relative al residuo finale delle prime 9 settimane. Per le ulteriori 5 – se iniziate in maggio – si attendono le circolari INPS che usciranno dopo il 18 giugno.
- I pagamenti vengono effettuati sugli I-BAN indicati e comunicati allo studio. Solo per gli I-BAN esteri l’INPS ha provveduto a inviare un mandato di pagamento all’ufficio postale, al domicilio del lavoratore. SI segnala quindi prima di tutto la necessità che i lavoratori con I-BAN estero abbiamo un recapito con nominativo evidente in Italia, anche presso l’azienda se frontalieri.
- Abbiamo rilevato inoltre che l’INPS in alcuni casi ha rilevato delle criticità sugli I-BAN (Ad esempio I-BAN non aggiornati per accorpamento delle filiali, o intestazioni non corrispondenti esattamente al nominativo dei lavoratori, perché cointestati ad esempio) e abbiamo provveduto a inviare quindi il mandato di pagamento in posta, al domicilio del lavoratore (per l’incasso all’ufficio postale di competenza).
- In alcuni casi il lavoratore non ha ricevuto ne bonifico ne mandato in posta. In tal caso i funzionari dell’INPS che abbiamo contattato ci hanno chiesto di attendere ancora qualche giorno e poi far fare al lavoratore una istanza di “riaccredito”, o recandosi presso la sede INPS o via e-mail all’indirizzo trieste@inps.it allegando il modello SR 163 che certifica l’I-BAN (che deve essere timbrato dalla banca) o richiedendo il mandato postale indicando un indirizzo di recapito.
- Per le prossime CIG a pagamento diretto sarà introdotto un meccanismo di richiesta del 40% delle ore “presunte” di CIG, con conguaglio anche a debito a consuntivo (per cui sarà necessario in tal caso fare le istanze il più possibile mirate con l’esatto orario.)
- Si segnala che gli importi pagati ai lavorati dall’INPS, nel rispetto dei massimali già comunicati prima e seconda fascia (ben al di sotto di norma del 80% della retribuzione), quindi tra i 5 e i 6 euro lordi circa, possono essere stati tassati al 23% di IRPEF qualora non siano state indicate “giornate per detrazioni fiscali”. Lo studio come criterio ha indicato le detrazioni fiscali (non applicate quindi in busta paga) di norma in presenza di sospensione totale o riduzione dell’orario maggioritaria rispetto alle ore lavorate.
- Analogamento l’INPS corrisponde direttamente l’ANF dovuto sulle ore di sospensione.
- SI RICORDA CHE IN TUTTI I CASI I LAVORATORI DOVRANNO FARE NEL 2021 IL MODELLO 730 O IL MODELLO UNICO PER DICHIARARE I REDDITI PERCEPITI DALL’INPS NEL 2020 PER CIG. DOVRANNO QUINDI ATTIVARSI PER SCARICARE LA CU NEL MESI MARZO APRILE 2021 TRAMITE IL SITO INPS CON PIN, O A RICHIEDERLO ALLA SEDE (VISTO CHE L’INPS NON LO INVIA PIU’ DIRETTAMENTE)
- Per quanto riguarda le aziende che, in presenza di pagamento diretto INPS, hanno comunque erogato in forma di “prestito / anticipo” somme al fine di integrare in tutto o in parte la retribuzione, si provvedere a conclusione del periodo a operare i relativi conguagli, con le modalità da concordare singolarmente con l’operatore dello Studio.
I VERSAMENTI SOSPESI INPS / IRPEF / ERARIO E I RECUPERI
Con diversi provvedimenti sono stati sospesi i versamenti di F24 in particolare per questi settori
- F24 16 marzo 2020 aziende meno 2milioni fatturato 2019
- F24 16 aprile 2020 aziende con calo fatturato marzo 2019 / marzo 2020 del 33% (50% se +50mil. fatturato)
- F24 16 maggio 2020 aziende con calo fatturato aprile 2019 / aprile 2020 come sopra
- Pubblici esercizi e ASD senza particolari requisiti
NON E’ SOSPESO QUINDI IL VERSAMENTO DEL 16 GIUGNO CHE SEGUE LE NORMALI REGOLE
Per la sospensione quindi, segnalata delle aziende, lo studio ha dovuto comunicare all’INPS una delle diverse situazione di cui sopra attraverso un codice sul modello UNIMENS inviato mensilmente, con una integrazione allo stesso entro il 20 maggio scorso.
Con tale codifica l’INPS quindi dà la regolarità anche ai fini del DURC in assenza di versamento, posticipando quindi la riscossione al 16 settembre prossimo, o in rata unica, o in 4 rate dal 16/9 al 16/12.
Per tale regolarizzazione, per le modalità di versamento, dovremo attendere le istruzioni dell’INPS. Si segnala che l’INPS intendeva la sospensione delle somme dovute AL LORDO DELLE ANTICIPAZIONI (MALATTIA, ANF, MATERNITA’ ECC.) per cui tali anticipi, se presenti nei mesi da febbraio ad aprile 2020, vengono recuperati subito sul MODELLO F24 IN SCADENZA AL 16 GIUGNO 2020, CHE NON E’ OGGETTO DI SOSPENSIONE.
La regolarizzazione al 16/9 avverrà quindi non per il netto debito INPS del codice DMA10 in F24, ma per un diverso valore al lordo degli anticipi laddove presenti.
Per quanto riguarda la rata INAIL in scadenza al 16 maggio, anch’essa oggetto di sospensione, la comunicazione dei requisiti di cui sopra dovrà avvenire sul sito INAIL non appena disponibile la procedura, fermo restando che in caso di richiesta DURC, si dovrà inviare una PEC di certificazione dei requisiti.
Sempre in relazione al DURC, per il quale era prevista una prosecuzione di validità durante il periodo di emergenza, si segnala che possono crearsi delle criticità, ad esempio per la mancata acquisizione delle sospensive di cui sopra, o per la richiesta fatta al di fuori dei termini di prosecuzione validità. In tutti i casi in cui emerga un DURC negativo quindi, segnalate allo studio per la sistemazione.
Per quanto riguarda il versamento delle somme dovute all’erario, non ci sono al momento particolari istruzioni sulle modalità
Scarica qui gli allegati:
CIRC 130620 ATTIVITA CONSENT 120620
CIRC 130620 CRONISTORIA PREC DPCM
D.P.C.M. 11 Giugno 2020 con Allegati GU leggib
Lo studio è a disposizione per ulteriori aggiornamenti.
Cordiali Saluti
CdL Roberto Zubin
N° 103 Ordine di Trieste
Via San Francesco d’Assisi 14/1
34133 TRIESTE
Tel. 040773859 / Fax 0403478684
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