Adempimenti di fine anno 2016, inizio 2017 e alcune novità normative

Di seguito alcune note informative relative agli adempimenti di fine anno 2016 inizio 2017, e ad alcune novità normative.

Lo Studio durante le festività natalizie e di fine anno è aperto tutti i giorni lavorativi, con i consueti orari (lunedì giovedì 9.00-13.00 / 16.00-18.00 venerdì 9.00-13.00).

Si coglie l’occasione per formulare i migliori auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo da parte del sottoscritto e di tutti i collaboratori.

 

CdL Roberto Zubin

 

 Paghe di dicembre 2016 – conguagli di fine anno – CU

 Come ogni anno nel mese di dicembre vengono operati i conguagli fiscali. Di norma si determinano delle differenze a debito per la presenza delle mensilità aggiuntive o premi una tantum.

E’ possibile richiedere il conguaglio cumulativo per redditi corrisposti da altri soggetti nel corso del 2016, inviando la CU richiesta preventivamente all’ex datore di lavoro.

In presenza di più redditi corrisposti dallo stesso datore di lavoro il conguaglio cumulativo è obbligatorio.

In sede di conguaglio possono essere sistemate detrazioni per familiari a carico non applicate o applicate erroneamente. Gli importi sono indicati in calce al cedolino. E’ possibile rettificare il conguaglio entro i primi 2 mesi del 2017.

Nell’ambito del conguaglio, viene determinato in maniera definitiva il bonus di 80 euro mensili / 960 annuali. Durante l’anno viene corrisposto in via anticipata, in presenza di un reddito annuo presunto inferiore a 24000 e superiore alla soglia non soggetta a imposte (8000). Da 24000 a 26000 il bonus viene ridotto e successivamente azzerato. Con il conguaglio si determina il reddito definitivo per cui il bonus viene integrato o trattenuto se non dovuto. Se il percettore ha altri redditi oltre a quelli di lavoro dipendente per cui supera le soglie sopraddette, deve restituire in sede di modello 730 o comunicare la rinuncia allo studio prima della chiusura delle paghe.

Nel conguaglio fiscale devono essere inseriti anche i fringe benefit pagati per i lavoratori (tipicamente polizze per assicurazioni vita e infortuni extraprofessionali).

I compensi in natura del valore non superiore a 258,22 euro non sono soggetti a imposte (tipicamente, regali o carte regalo di valore non superiore; attenzione che nel limite si tiene conto anche di altri eventuali benefit come l’autovettura ad uso promiscuo).

Si ricorda che gli stipendi devono essere corrisposti entro il 12 gennaio 2017 affinché la competenza fiscale sia quella del 2016.

La CU quest’anno verrà inviata all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo, mentre al lavoratore entro il 31 marzo.

Nelle paghe di gennaio 2017 dovranno essere inseriti i nuovi valori delle autovetture in uso promiscuo assegnate ai lavoratori.

 

Decadenza di alcune agevolazioni per assunzioni 2017

 Per gli assunti nell’anno 2015 aventi prima dell’assunzione 6 mesi di occupazione non a tempo indeterminato, si sta applicando lo sgravio totale triennale (che avrà scadenza nel corso del 2018). Per gli assunti nel 2016 aventi le stesse caratteristiche, l’esonero è ridotto al 40% con un massimale e per un biennio (quindi fino al 2018).

Dal 2017 non sussiste più un esonero di questo tipo (salvo che per il sud, e per le ipotesi previsti della Legge di stabilità 2017 più avanti riportate). Qualora si voglia assumere un dipendente che negli ultimi 6 mesi non aveva una occupazione a tempo indeterminato, o si voglia stabilizzare un contratto a tempo determinato in forza da più di 6 mesi, è necessario farlo entro il 31/12/2016 per utilizzare almeno lo sgravio biennale.

Dal 2017 non esistono più le liste di mobilità con relative assunzioni agevolate. Permangono agevolazioni parziali per assunzione di soggetti percettori NASPI a tempo pieno e indeterminato (viene corrisposta una quota dalla NASPI – indennità di disoccupazione – residua). Permangono agevolazioni per assunzione di donne disoccupate da lunga durata, e uomini over 50, con il vincolo della verifica della creazione di occupazione aggiuntiva. Per quanto riguarda gli apprendisti, da verificare la nuova tipologia di apprendistato per l’acquisizione del diploma per under 18, e la decadenza degli sgravi totali per le aziende fino a 10 dipendenti (resta un contributo ridotto pari a 1,5 – 3 – 10% nei tre anni). Risulta invece rifinanziato il bonus Garanzia Giovani per la stabilizzazione di soggetti che hanno effettuati i tirocini formativi con convenzione presso la Regione.

 

Il rinnovo del CCNL Metalmeccanici

Il CCNL Metalmeccanici appena rinnovato a fine 2016 prevede una serie di novità che poi di norma vengono seguite anche da altri settori al momento del rinnovo. In sintesi gli aspetti più importanti.

  • Non sono previsti aumenti automatici dei minimi retributivi, ma si demanda l’adeguamento a una verifica da effettuarsi nel mese di maggio 2017 dell’effettivo aumento del costo della vita depurato del costo dell’energia; sulla base di questo coefficiente si effettuerà a giugno 2017 l’aumento dei minimi e delle altre voci variabili (reperibilità, trasferta forfait); al momento quindi i minimi restano quelli del 2015, salvo un importo una tantum di 80 euro per dipendenti in forza nel mese di marzo 2017.
  • Viene determinato un valore di 100 euro a titolo “welfare aziendale” per il 2017 (150 euro nel 2018 / 200 nel 2019); l’azienda cioè deve garantire dei benefit per cd “Oneri di utilità sociale” come elencati in una precedente comunicazione (assistenza anche per familiari, educazione, ricreazione ecc.) sulla base delle nuove norme entrate in vigore nel 2016 che prevedono l’esenzione da imposte di tali beni in natura; sull’argomento saranno necessari ulteriori approfondimenti da parte dello studio.
  • Viene sancita come regola salvo indicazione contraria, dal 2017, l’assorbibilità degli aumenti individuali (superminimi) rispetto agli aumenti contrattuali nazionali, e quella relativa agli aumenti di una eventuale contrattazione aziendale rispetto a quella nazionale.
  • Viene aumentata la quota di previdenza complementare Cometa, e viene resa di fatto obbligatoria l’assistenza sanitaria integrativa Metasalute (applicata salvo espressa rinuncia dal 1/10/2017)

 Le indennità trasfertisti

 E’ stata chiarita nel Testo unico imposte la norma fiscale per quei soggetti che non hanno sede fissa ma operano sempre all’esterno dell’azienda (esempio dipendenti venditori, manutentori ecc.) Non percepiscono quindi “Indennità di trasferta” (temporanea, per ogni giorno di trasferta, esente fino a una soglia massima giornaliera) ma un importo fisso mensile che è esente imposte a contributi al 50% senza un tetto. L’argomento necessita di approfondimenti in relazione a ogni singola posizione.

 

Distacchi intracomunitari

Dal 26/12/17 operativo l’obbligo di notifica preventiva di lavoratori dipendenti da imprese della UE che vengono distaccati in Italia (contattare lo studio per altri dettagli).

 

La “rottamazione” delle cartelle Equitalia

E’ operativa la norma che prevede la cancellazione delle sanzioni e degli interessi su imposte e contributi relativi al periodo 2000/2016 notificati già con cartella di riscossione. L’istanza deve essere fatta entro marzo 2017, con pagamento dell’intero importo residuo in 5 rate, l’ultima entro settembre 2018. Gli interessati contattino Equitalia, lo Studio è a disposizione per chiarimenti.

 

LEGGE DI STABILITÀ 2017

La Legge di stabilità 2017 è stata approvata in tempo record a seguito dell’apertura della crisi di Governo.

In estrema sintesi

WELFARE E PRODUTTIVITA’

In aggiunta alle norme in vigore nel 2016 e già esposte nella precedente newsletter si prevede:

  1. a) l’innalzamento da 2.000 a 3.000 euro (4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori) del limite di importo complessivo dei premi di risultato assoggettati all’imposta sostitutiva sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento;
  2. b) l’esclusione da ogni forma di tassazione (ordinaria o sostitutiva) dei contributi alle forme pensionistiche complementari, dei contributi di assistenza sanitaria e del valore delle azioni, versati per scelta del lavoratore in sostituzione (totale o parziale) delle somme agevolabili con l’imposta sostitutiva in argomento, anche se eccedenti i limiti indicati per ciascuna forma di contribuzione o di valore dell’offerta delle azioni;
  3. c) l’ampliamento della platea dei beneficiari delle disposizioni mediante l’innalzamento da 50.000 a 80.000 euro l’anno.

ALIQUOTE INPS GESTIONE SEPARATA PROFESSIONISTI SENZA CASSA

Con riferimento all’obbligo contributivo per i titolari di partita iva iscritti alla gestione separata è stato disposto che l’aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche, a partire dal 1 gennaio 2017, è pari al 25%. Non si realizzerà più l’allineamento all’aliquota del 33%.

Restano ferme le aliquote dei collaboratori coordinati e continuativi e amministratori (31,72% e 24%)

SGRAVI PER ASSUNZIONI GIOVANI

  • esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali per i datori di lavoro del settore privato in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite di un importo di esonero di 3.250 euro su base annua, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo. L’esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche e ad esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, spetta ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio, studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro (pari ad almeno il 30% del periodo complessivo svolto in alternanza scuola-lavoro), periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.

APE (ANTICIPO PENSIONISTICO)

Si prevede a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). Si tratta di un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza. L’APE può essere richiesto dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, i quali, al momento della richiesta di APE:

–           hanno un’età anagrafica minima di 63 anni;

–           maturano il diritto ad una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni;

–           la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell’accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria. Il medesimo comma esclude poi che possano ottenere l’APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

APE SOCIAL

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla gestione separata INPS, che si trovano in specifiche condizioni, spetta, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, un’indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia. L’indennità è pari all’importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell’accesso alla prestazione e non può in ogni caso superare l’importo massimo mensile di 1.500 euro, non soggetto a rivalutazione.

RITA (RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA)

Si prevede che a decorrere dal 1° maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia necessari alla richiesta dell’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE), in possesso della relativa certificazione INPS e a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche integrative, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possano essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell’aderente, in forma di rendita temporanea. Tale Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA) decorre dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consiste nell’erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto

Si consente ai datori di lavoro del settore privato del richiedente, agli enti bilaterali o ai fondi di solidarietà, con l’accordo del richiedente, di incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest’ultimo, versando all’INPS in unica soluzione un contributo non inferiore, per ciascun anno, o sua frazione, di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all’importo determinato in materia di contributi volontari, con applicazione, tuttavia, della disciplina sul mancato o ritardato pagamento propria dei contributi previdenziali obbligatori

LAVORATORI PRECOCI

Si riduce a decorrere dal l° maggio 2017, il requisito contributivo a 41 anni ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori con anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 1995 che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del 19° anno di età.

E’ richiesto inoltre che i lavoratori interessati si trovino in una delle seguenti condizioni: a) stato di disoccupazione involontaria, con integrale riscossione della relativa prestazione spettante da almeno tre mesi; b) assistenza, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, del coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992; c) ridotta capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; d) siano lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate in un apposito elenco che svolgano, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero siano lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti

NORME SU LAVORI USURANTI

Introdotte norme al fine di rimuovere, per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, le cosiddette “finestre” relative alla decorrenza del trattamento pensionistico.

VARIE

  • Riconoscimento della 14ma mensilità ai titolari di pensione fino a 1.000 euro mensili
  • Eliminate in modo definitivo le penalizzazioni in caso di trattamento pensionistico anticipato
  • Si potranno cumulare in modo gratuito i periodi di contribuzione versati nelle diverse gestioni pensionistiche.
  • È previsto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro a decorrere dal 1 gennaio 2017. Il premio non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF ed è corrisposto in unica soluzione dall’INPS.
  • Viene inoltre prorogato, per l’anno 2017, il congedo obbligatorio di due giorni per il padre lavoratore dipendente, che può essere goduto anche in via non continuativa entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
  • Per l’anno 2018, il congedo obbligatorio è innalzato a quattro giorni, estendibili a cinque in sostituzione e in accordo con la madre, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima
  • Rivista la disciplina degli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero, permanente la misura che consente, di abbattere la base imponibile a fini IRPEF e IRAP.
  • Esclusa la corresponsione da parte del datore di lavoro di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, (contributo ingresso NASPI) dovuta nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, qualora tale interruzione dipenda da cambi di appalto o, nel settore delle costruzioni edili, da completamento di attività o da chiusura del cantiere

Si resta a disposizione per altri chiarimenti.

 

Cordiali saluti

STUDIO ZUBIN ROBERTO

CONSULENTE DEL LAVORO

Via San Francesco D’Assisi 14/1   34133-Trieste
Tel.: +39040 773859  Fax +39040 3478684

Orario: Lun.- Giov  9.00-13.00   16.00-18.00, Ven  9.00-13.00

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